Scontro tra veicoli: la responsabilità si presume uguale se non è possibile stabilire diversamente
In questo articolo trattiamo la responsabilità in caso di scontro tra veicoli.
In tema di incidenti stradali c’è un articolo del Codice civile che detta una regola fondamentale nello stabilire la responsabilità dei conducenti.
È l’art. 2054, che al secondo comma stabilisce che: <<Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli>>. Questa presunzione opera anche se uno dei due veicoli coinvolti non ha riportato danni.
Quando si applica questa regola?
La legge dice che ogni volta in cui due veicoli si scontrano, i conducenti dei due veicoli si presumono responsabili in parti uguali della causazione dell’incidente, a meno che non si riesca a provare il contrario.
Concorso di colpa al 50% e risarcimento danni dimezzato, a meno che non si forniscano gli elementi necessari per provare che in realtà la responsabilità e esclusiva di uno soltanto, ovvero è concorsuale ma in grado diverso.
E stabilire il grado di responsabilità ha conseguenze dirette e fondamentali sul quantitativo del risarcimento che si andrà ad ottenere. Ovviamente sia per le lesioni, che per i danni materiali, ma anche per il rimborso delle spese mediche.
Attenzione però, i Giudici hanno avuto modo più volte di soffermarsi sulla corretta interpretazione di questo articolo, precisando che la regola della “presunzione di uguale responsabilità salvo prova contraria” ha un valore sussidiario. Ovvero, vale quando dagli elementi raccolti non è possibile accertare esattamente in che misura ciascun conducente sia stato responsabile nel provocare l’incidente.
Scontro tra veicoli e responsabilità: di chi è la colpa quindi?
Si parte quindi sempre dalla ricostruzione della dinamica del sinistro. Se dagli elementi raccolti non è possibile stabilire il grado di colpa, allora viene in aiuto la regola dell’art. 2054 c.c. e alle parti viene addebitata uguale responsabilità.
Ecco che si torna a ribadire l’importanza di raccogliere dettagliatamente, sin da subito, qualsiasi elemento utile a ricostruire la dinamica di un incidente, senza tralasciare nulla. Questo in modo da essere certi che il proprio assistito non si veda ridotto il risarcimento, magari richiamando l’art. 2054 c.c. perché viene presunto che abbia una colpa che in realtà non ha.
Sul punto si è espressa recentemente la Cass. civ., sez. III., ord., 12 settembre 2019, n. 22735; conformi anche Cass. civ., sez. III, ord., 4 aprile 2019, n. 9353 ; Cass. civ., sez. III, ord., 15 febbraio 2018, n. 3696 ; Cass. civ., sez. III, sent., 5 dicembre 2011, n. 26004
Se hai subito un incidente, stai attendendo il risarcimento da parte dell’assicurazione ed hai domande o chiarimenti al riguardo, Sg Studio Legale è a Tua disposizione per un appuntamento.
Andrea
12 Giu 2020 at 9:57Ieri sera ho avuto un incidente mentre svoltavo a destra, dopo aver messo la freccia e tutto mi son allargato per svoltare a destra perché curva era molto stretta, e una macchina dietro di me mi ha preso in piena a manovra quasi conclusa, il mio problema è che la polizia ha fatto la multa pure a me, perché hanno detto che dovevo tenermi sulla destra quando però non sarei riuscito ad effettuare la manovra, secondo voi rischio di non avere il 100% della ragione
Sara Garziera
12 Giu 2020 at 10:12Buongiorno Andrea,
grazie per averci contattato.
Se Le hanno già fatto un verbale di multa, è molto probabile che l’Assicurazione sulla base di questo ravvisi un concorso di colpa nella dinamica. Per questo motivo, nel caso in cui ve ne siano i motivi, è importante impugnare il verbale e chiederne l’annullamento.
Allo stato delle cose, purtroppo si il rischio c’è, ma ritengo anche che si possa limitare al massimo. E assolutamente necessario poi analizzare i rilievi del sinistro effettuati dalla Polizia, e raccogliere tutti i dettagli dell’accaduto, per improntare al meglio la difesa.
Se ritiene di aver necessità di assistenza o di chiarimenti in merito, può contattarci alla mail dello Studio info@sgstudiolegale.it
In bocca al lupo comunque.
Avv. Sara Garziera