risarcimento fermo tecnico

Risarcimento Fermo Tecnico

In caso di incidente stradale si ha diritto al risarcimento anche del danno da fermo tecnico del veicolo danneggiato.

Il fermo tecnico è un danno che molti non conoscono e di cui non sanno di avere diritto. Ma è certamente tra i danni più comuni, perché presente quando c’è il danneggiamento del proprio veicolo e la necessità di ripararlo.

In questo articolo analizzeremo il risarcimento del danno da fermo tecnico, fornendovi le nozioni principali per comprendere che cosa è, quali sono i suoi presupposti e la sua durata e soffermandoci, in particolare, sugli aspetti relativi al sul suo risarcimento.

 

Risarcimento Fermo Tecnico: di che danno si tratta

Il fermo tecnico è quel danno che si subisce per non aver avuto la possibilità di usare il veicolo durante il tempo necessario per le riparazioni.

Corrisponde al danno per il mancato uso del veicolo che è rimasto forzatamente fermo in carrozzeria per le riparazioni necessarie a seguito dell’incidente che si è subito.

Presupposto del fermo tecnico

Presupposto del fermo tecnico è che il veicolo sia in riparazione. Quindi che vi sia una sosta forzata del veicolo presso il carrozziere, per le riparazioni necessarie a seguito del danneggiamento subito a causa dell’incidente stradale.

Attenzione: se la riparazione non è possibile (perché ad esempio il veicolo è andato distrutto) oppure non è opportuna (perché risulta antieconomica, cioè il valore, il costo della riparazione supera ampiamente il valore che aveva il veicolo prima dell’incidente) non può parlarsi di fermo tecnico risarcibile.

In questi casi, il fermo tecnico non è risarcibile perché è insussistente. E in questa ipotesi, il danno correttamente risarcibile non è il fermo tecnico, ma, come vedremo meglio, il F.R.A.M, cioè il “fermo per il reperimento di un analogo mezzo” (analogo a quello andato distrutto e non riparabile).

La durata del fermo tecnico

La durata del fermo tecnico coincide con il tempo strettamente necessario per eseguire le riparazioni a regola d’arte e secondo le tempistiche di lavorazione normali necessarie al Carrozziere.

Ne consegue che il fermo tecnico, in sé e per sé considerato, venga parametro alle sole ore di manodopera necessarie per la riparazione.

Nella prassi, si fa riferimento alle ore di manodopera come indicate nella perizia che il perito dell’assicurazione redige a seguito del sopralluogo per visionare il veicolo.

Questa precisazione è importante, perché il fermo tecnico risarcibile è diverso e non coincide con il fermo effettivo del veicolo presso la carrozzeria.

Fermo tecnico diverso da fermo effettivo

Il fermo tecnico deve tenersi distinto dal fermo effettivo del veicolo danneggiato. Questa distinzione è importante perché, in linea di principio, solo il fermo tecnico è risarcibile, non anche il fermo effettivo.

Il fermo tecnico non coincide sempre con il fermo effettivo del veicolo.

Il fermo effettivo ha una portata più ampia, in quanto comprende tutto il tempo in cui il veicolo, a seguito dell’incidente, non è stato nelle condizioni di poter circolare e questo anche per motivi diversi rispetto all’incidente.

Accade, spesso, che il veicolo rimanga fermo presso la carrozzeria anche per svariati mesi e che venga consegnato in ritardo dal carrozziere. Tale situazione, però, può accadere per circostanze che nulla hanno a che fare con i normali tempi necessari per la riparazione dal veicolo.

Può accadere perché, ad esempio, i pezzi di ricambio non sono disponibili, o semplicemente perché il carrozziere è in ferie o ancora attende il pagamento delle riparazioni effettuate e, a suo volta, il danneggiato attende la liquidazione del danno da parte dell’assicurazione.

Tutto questo periodo non coincide con il fermo tecnico risarcibile, poiché la situazione di privazione del veicolo che il danneggiato subisce non è una conseguenza diretta dell’incidente, ma indiretta, dovuta a cause diverse e contingenti.

Il fermo tecnico si limita a comprendere il tempo necessario perché la carrozzeria effettui le riparazione a regola d’arte, secondo le normali tempistiche di lavorazione in relazione alle caratteristiche del danno.

 

Se il danno non deriva direttamente dall’incidente, non si può richiedere il fermo tecnico

Non è quindi possibile pretendere dall’assicurazione il risarcimento per un danno che non è derivato direttamente dall’incidente. Come, appunto, è il danno che certamente subisce il danneggiato che non può rientrare nella disponibilità della propria autovettura perché ferma in carrozzeria in attesa che i pezzi di ricambio tornino disponibili.

Il solo fermo tecnico risarcibile, si ribadisce, è il periodo necessario per le riparazioni, senza nessuna altra ingiustificata estensione.

Tale periodo viene fatto coincidere con le ore di manodopera necessarie per la riparazione. Quest’ultimo viene indicato nella perizia che il perito dell’assicurazione redige a seguito del sopralluogo per visionare il veicolo.

Ecco l’importanza di richiedere all’assicurazione che venga esibita quella perizia. Solo avendo chiaro quanto il perito ha scritto in perizia, è possibile verificare eventuali errori o mancanze che poi, inevitabilmente, influiscono e determinano in negativo il risarcimento. Errori o inesattezze che possono riguardare anche il danno da fermo tecnico.

Che cosa è risarcibile con il fermo tecnico

Il danno da fermo tecnico comprende tecnicamente i costi di gestione che si sostengono per il mantenimento dell’auto, benché l’auto non la si possa utilizzare.

Se non provati, vengono liquidati generalmente in via equitativa e, nell’ambito della trattativa stragiudiziale con il liquidatore, per ogni giorno di fermo tecnico viene riconosciuta una somma di importo pari al costo giornaliero che si sosterrebbe per il noleggio di un auto sostitutiva con le medesime caratteristiche del veicolo incidentato.

Ecco che la prova principale del danno da fermo tecnico è il costo che si è sostenuto, ad esempio, per il noleggio di un veicolo sostitutivo.

Il danno da fermo tecnico comprende certamente:

a) il noleggio di un’auto sostitutiva

Vale e vige quindi un principio di alternatività tra il fermo tecnico e il noleggio di un’auto sostitutiva. Se il danneggiato chiede ed ottiene il rimborso del costo sostenuto per il noleggio, poi non può richiedere un’ulteriore liquidazione in via equitativa per il danno da sosta forzata.

Il rimborso del noleggio del veicolo dovrebbe essere riconosciuto limitatamente al tempo necessario per le riparazioni. Nella prassi, per esperienza,  si riesce ad ottenere per un periodo maggiore, che generalmente va dal giorno del sinistro, al momento in cui la perizia è disponibile per il liquidatore (perché è da questo momento che è possibile stabilire il se e quanto del danno e la durata delle riparazioni).

b) la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo

Questa voce di danno sussiste quando il veicolo danneggiato viene utilizzato per lavoro, ovvero è mezzo strumentale all’attività lavorativa (esempio tipico: l’autovettura utilizzata dall’agente di commercio).

c) Il costo sostenuto per il bollo e assicurazione pagati sull’autovettura e non goduti per il fermo del veicolo

d) L’eventuale deprezzamento del valore del veicolo

Se il veicolo non è riparabile: no risarcimento fermo tecnico

Abbiamo precisato all’inizio che la risarcibilità del danno da fermo tecnico presuppone la sosta del veicolo presso la carrozzeria per le riparazioni. Presuppone quindi che il veicolo sia riparabile.

Quando il veicolo non è riparabile, perché ad esempio la riparazione è anti economica e il veicolo quindi è divenuto inservibile a causa dei gravi danni riportati, il fermo tecnico è una voce di danno non risarcibile e, a ben vedere, anche non esistente.

Se, infatti, il veicolo incidentato non può essere riparato, non verrà mai ricoverato presso una carrozzeria per le riparazioni. E in questi casi il relitto del veicolo verrà demolito oppure venduto.

Ecco che se il mezzo non è riparabile, manca il presupposto principale del fermo tecnico risarcibile, ovvero che vi sia la sosta forzata presso l’officina per le riparazioni.

Si riporta un estratto di una importate sentenza della Corte di Cassazione.

 

Cass. civ. Sez. III n. 2070 del 30.01.2014

<<Il cosiddetto “danno da fermo tecnico” del veicolo danneggiato da un sinistro stradale non sussiste quando il mezzo, a seguito dell’incidente, sia divenuto inservibile, determinandosi in tal caso una perdita definitiva nel patrimonio del danneggiato con diritto al risarcimento sia del danno da perdita dell’autoveicolo, sia di quello relativo alle spese di gestione dell’auto nel periodo in cui essa non è stata utilizzata>>

<<Il danno da fermo tecnico ha come presupposto una situazione transitoria durante la quale il danneggiato abbia sopportato le spese di gestione dell’auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione. Se, invece, l’auto è definitivamente inservibile, è integrata una perdita definitiva per il patrimonio del danneggiato ed allora non vi è più un problema di fermo tecnico del veicolo, ma solo di liquidazione del danno per la definitiva perdita del bene>>

Il F.R.A.M e cosa viene risarcito se il veicolo non è riparabile

Nei casi in cui il veicolo non è riparabile, oltre al valore commerciale che aveva il veicolo prima dell’incidente, c’è un’altra voce di danno a cui si ha diritto. Il cosiddetto F.R.A.M., che sta per “fermo reperimento analogo mezzo”.

Il F.R.A.M. consiste nel tempo che servirà al danneggiato per reperire nel mercato un veicolo da acquistare analogo a quello andato irrimediabilmente distrutto.

Maggior diffusione ha sul mercato il veicolo distrutto (per tipologia, modello, caratteristiche tecniche), e quindi maggiore facilità nell’acquisto ci sarà per il danneggiato, minore sarà l’entità del danno da F.R.A.M. risarcibile.

Nei casi in cui il veicolo distrutto risultasse essere raro (perché ad esempio d’epoca) o di particolare interesse e valore storico, allora il danno da F.R.A.M. sarà certamente maggiore nella sua entità.

Nel caso in cui il veicolo danneggiato non sia riparabile, vi sono anche altre voci di danno che vanno pretese nella trattativa con il liquidatore e di cui si ha diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione:

  • danno da perdita del veicolo;
  • spese di gestione dei veicolo sino al momento della sua rottamazione (es. residuo del bollo di circolazione, o del premio assicurativo sino al momento in cui non si è chiesta la sospensione della copertura assicurativa);
  • costo e valore del relitto del veicolo se viene rottamato;
  • spese di rottamazione;
  • costo delle spese sostenute per l’acquisto di un nuovo veicolo, limitatamente al costo sostenuto per il passaggio di proprietà (es spese di agenzia pratiche auto). Il rimborso di questa spesa è dovuta sia che si acquisti il veicolo nuovo  o usato presso una concessionaria, sia che lo si acquisti da un privato.

Il danno da fermo tecnico deve essere provato

La questione della prova del danno da fermo tecnico è rilevante, soprattutto ai fini pratici.

Questo perché si tratta di stabilire se e quali prove, documenti, allegazioni, devono essere fornite al liquidatore (o al Giudice nella fase del giudizio) per poterne ottenere il risarcimento.

Questa è una questione molto dibattuta, sia in dottrina che in giurisprudenza ed ha visto posizioni opposte.

Le pronunce di merito che intendono il danno da fermo tecnico quale danno “in re ipsa”, per cui sussistente indipendentemente dalla sua prova concreta, sono risalenti nel tempo e ad oggi risultano superate.

Tribunale, Pavia, sez. III, 26/02/2019, n. 358

<<Il danno da fermo tecnico, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa dell’impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario per la sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo per cui esso è destinato.>>

Tribunale, Milano, sez. X, 04/11/2017, n. 11059

<<Il danno da fermo tecnico può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato; l’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata, è una fonte di spesa per il proprietario ed è soggetto ad un naturale deprezzamento del valore.>>

Oggi lo stato della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, sembra essersi assestato sul richiedere come necessaria la prova del fermo tecnico, ai fini della sua risarcibilità.

Tra le pronunce più recenti si segnala:

Cassazione civile, sez. III, 14/03/2023, n. 7358

<<Il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo; il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso dell’auto (nella specie, la Corte ha ritenuto errata l’affermazione del giudice di merito che aveva richiesto anche la dimostrazione della necessità della spesa, pur essendo stata fornita la prova dell’esborso effettuato).>>

Corte appello, Roma, sez. III, 03/05/2023, n. 3072

<<Il danno da c.d. fermo tecnico di veicolo incidentato non è in re ipsa ma dev’essere dimostrato, essendo a ciò bastevole la prova della spesa affrontata per il noleggio di un veicolo sostitutivo, la cui derivazione causale dall’illecito è possibile indurre al pari del ragionamento presuntivo.>>

In conclusione

Al fine, pertanto, di ottenere il risarcimento del fermo tecnico sarà necessario provare l’ammontare del danno subito.

Nella trattazione stragiudiziale del sinistro, la prassi vuole che il danno da fermo tecnico venga fatto coincidere con il numero di giorni necessari per la riparazione del veicolo. Tale danno viene poi quantificato in un importo pari al costo giornaliero per il noleggio di un veicolo con caratteristiche simili a quello danneggiato.

Rilevano poi tutte le ulteriori spese ed esborsi effettuati in dipendenza del fermo del veicolo. Se provate, dovranno essere risarcite.

 

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