Testimoni dell’incidente stradale

Quando devo dire all’assicurazione che c’erano testimoni nell’incidente stradale e indicare i loro nomi?

Se ci sono dei testimoni dell’incidente stradale bisogna indicarli subito all’assicurazione, facendo i loro nomi, oppure ci sono dei termini entro cui poterlo fare?

E quale è il termine da rispettare?

È importante conoscere il momento e il termine entro cui comunicare all’assicurazione l’esistenza di testimoni, e i loro nominativi, perché il mancato rispetto della legge può comportare alcune gravi conseguenze sotto il profilo processuale.

Testimoni nell’incidente stradale: termini diversi a seconda del tipo di incidente stradale 

Iniziamo precisando che la legge stabilisce termini diversi a seconda del tipo di incidente stradale.

La disciplina sul punto è stata oggetto di recenti modifiche da parte del legislatore, nell’intento di mettere un freno e arginare il fenomeno delle truffe all’assicurazione, con falsi testimoni che saltano fuori a distanza di molto tempo dal momento dell’incidente.

Il momento entro cui indicare ed individuare i testimoni, ora cambia a seconda che l’incidente stradale abbia comportato soltanto danni materiali (per cui solo il danneggiamento alle autovetture o a cose) oppure anche danni alle persone (se vi sono stati feriti, lesioni).

Negli incidenti stradali con solo danni a cose – Articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni

Con riferimento agli incidenti stradali che hanno comportato soltanto danni alle cose, cioè solo danni materiali (ai veicoli coinvolti o a cose), il termine entro cui bisogna indicare all’assicurazione l’esistenza e il nominativo dei testimoni è molto preciso ed è stabilito dalla legge.

In questo caso, infatti, la legge ha introdotto una procedura di identificazione dei testimoni molto rigorosa e tempi di comunicazione all’assicurazione ristretti, come di seguito riassunti.

Il danneggiato, sia conducente che proprietario, in un incidente stradale con danni solo alle cose deve indicare all’assicurazione e individuare i testimoni:

  • al momento della denuncia di sinistro

per denuncia di sinistro, si intende la denuncia dell’articolo 143 Codice delle Assicurazioni, che l’assicurato deve fare alla propria assicurazione, entro 3 giorni dal momento in cui è avvenuto l’incidente stradale

oppure

  • al momento del primo atto formale nei confronti dell’assicurazione 

se i testimoni non vengono indicati al momento della denuncia di sinistro, l’indicazione e individuazione può essere fatta nel primo atto formale inviato all’assicurazione, cioè nella formale richiesta di risarcimento del danno che il danneggiato fa all’assicurazione, con tutte le formalità previste dall’articolo 148 Codice delle Assicurazioni,

in mancanza

  • a seguito della richiesta formale che l’assicurazione, con raccomandata, invia al danneggiato entro 60 giorni dalla denuncia di sinistro, entro il termine di ulteriori 60 giorni dal ricevimento della stessa

se l’assicurato o il danneggiato non indicano i nominativi dei testimoni al momento della denuncia del sinistro o al momento della richiesta danni all’Assicurazione, allora è la stessa Assicurazione che li chiederà loro, con raccomandata con avviso di ricevimento.

L’Assicurazione richiede all’assicurato e al danneggiato che indichino i testimoni, entro 60 giorni dalla data di denuncia di sinistro. A loro volta, l’assicurato e il danneggiato dovranno rispettare il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, per provvedere all’indicazione dei testimoni all’Assicurazione.

Da questa rigorosa disciplina, rimangono escluse e sempre valide le indicazioni e individuazioni dei testimoni contenute nel verbali e nei rilievi di accertamento dell’incidente stradale, effettuati dagli Agenti Accertatori intervenuti sul luogo del sinistro.

Allo stesso modo, si ritiene che resti esclusa dai suddetti termini e sempre valida ed ammessa la testimonianza delle autorità di polizia e degli Agenti intervenuti e informati sui fatti.

Il riferimento normativo è l’articolo 135 Codice delle Assicurazioni (come modificato dalla Legge Concorrenza 2017), come di seguito testualmente riportato:

Art. 135 comma 3-bis 

<<In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni>>

Cosa succede se non vengono rispettati i termini dell’art. 135 comma 3 – bis Codice delle Assicurazioni? 

Se i testimoni non vengono indicati ed individuati nel rispetto dei termini sopra previsti, la conseguenza è che i testimoni eventualmente indicati in un momento successivo, sono inammissibili in giudizio.

Questo significa che nell’ipotesi in cui l’assicurato o il danneggiato non siano stati risarciti del danno da parte dell’assicurazione e, per ottenere il giusto risarcimento, siano costretti ad andare in causa, in quella causa non potranno chiamare a testimoniare persone che non siano già state individuate precedentemente entro i termini previsti.

Le parti in causa, quindi, potranno chiamare a testimoniare esclusivamente persone come identificate nel rispetto dell’articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni.

Nelle cause che trattano incidenti stradali con soli danni materiali, viene quindi meno la regola generale di diritto processuale civile, secondo cui le parti possono liberamente indicare i testimoni nei modi e tempi previsti dal codice di procedura.

In questo modo, l’articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni ha introdotto un’eccezione ai principi in materia di prova orale nel processo, stabilendo per il danneggiato e l’assicurato un onere di identificare i testimoni prima della causa, pena l’inammissibilità della prova testimoniale.

L’unica eccezione è stata prevista per il caso in cui per l’assicurato e il danneggiato sia stato oggettivamente impossibile identificare nei termini i testimoni. In questo caso il Giudice potrà, a sua discrezione, ammettere e sentire ugualmente i testimoni indicati tardivamente. 

Art. 135 comma 3-bis

<< (…) Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’ di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta>>

Art. 135 comma 3-ter

<<In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione>>

Negli incidenti stradali con danni a persone (lesioni) 

I termini per l’indicazione e l’individuazione dei testimoni sopra descritti, come detto valgono solo per gli incidenti stradali con soli danni a cose.

  • Nei casi in cui nell’incidente stradale il danneggiato abbia riportato anche, o solo, danni fisici non vi è nessun termine preciso per indicare e individuare all’assicurazione i testimoni.

Non c’è nessun articolo di legge, cioè, che preveda disposizioni simili a quelle previste per i testimoni nei casi di incidenti con danni alle sole cose.

Nei casi di incidenti stradali con lesioni, quindi, l’assicurato e il danneggiato potranno indicare ed individuare i testimoni anche nel momento in cui decidono di avvalersi di quelle persone come prove in causa, indicandoli per la prima volta nel corso del processo.

E’ necessario precisare però che è sempre opportuno – al fine di ottenere il giusto risarcimento spettante – fornire all’Assicurazione, e al liquidatore in fase di trattativa, tutti gli elementi utili per ricostruire correttamente la dinamica dell’incidente.

Tra questi elementi, l’esistenza di testimoni costituisce senz’altro un elemento fondamentale ed essenziale, per cui il consiglio è quello non sono di individuare ed indicare i testimoni il prima possibile, ma altresì di raccogliere la loro dichiarazione testimoniale nell’immediatezza dell’incidente o comunque senza che sia decorso troppo tempo, per non perdere elementi e dichiarazioni importati.

Anche se, infatti, non c’è nessuna norma che vieti di indicare per la prima volta un testimone nel corso della causa, tale strategia difensiva apre  facilmente la strada all’assicurazione e alla controparte per eccezioni circa la poca attendibilità di un testimone se mai prima indicato. 

Ne consegue che sarà comunque una condotta prudente per il danneggiato indicare i nominativi dei testimoni già nella formale richiesta danni inoltrata all’assicurazione, o comunque nel momento in cui è nella possibilità di farlo.

Sg Studio Legale rimane a disposizione per chiarimenti o assistenza.

4 Comments

  • Matteo Mangione

    22 Ott 2022 at 20:00 Rispondi

    Una nostra amica ci ha chiesto il nostri documenti di identità da consegnare all’assicurazione quali testimoni di un incidente stradale da lei avuto circa 10 giorni fa
    Ma io e mia moglie non abbiamo assistito ad alcun incidente
    Come dobbiamo comportarci? Siamo passibili legalmente?

    • Sara Garziera

      23 Ott 2022 at 10:25 Rispondi

      Buongiorno Matteo,
      se non avete assistito ad alcun incidente semplicemente non potrete esserne testimoni. Comunicate alla vostra amica che non vi è possibile dichiarare nulla circa l’incidente che lei ha subito, perché non lo avete visto. Il documento d’identità viene richiesto ai testimoni perché va unito alle dichiarazioni che questi rilasciano (normalmente l’Assicurazione mette a disposizione un modello da compilare), ma se appunto non avete visto nulla, non ha senso neppure che diate il vostro documento d’identità.
      Spero di avervi risolto qualche dubbio, buona domenica.
      Avv. Sara Garziera

  • Chiara

    20 Nov 2023 at 15:04 Rispondi

    Buongiorno Avv.

    Hanno presentato una denuncia di sinistro indicando come data di avvenimento un giorno in cui la mia auto non veniva utilizzata e non circolava per strada. La mia assicurazione continua a chiedere una prova testimoniale ma non avendo circolato in auto non esiste alcun testimone. Come faccio a testimoniare che la mia auto non circolava su strada?
    Grazie

    • Sara Garziera

      21 Nov 2023 at 15:56 Rispondi

      Buonasera Chiara,
      la tua auto ha installata la scatola nera? Se si, acquisisci i tabulati da cui risulterà che l’auto era a motore spento, non stava circolando e si trovava in un luogo diverso da quello del sinistro e trasmettili all’assicurazione. Se no, disconosci formalmente il sinistro con l’assicurazione. Poi, se il sinistro non è avvenuto, la tua auto non avrà nessun danno ed anche questo lo devi scrivere all’assicurazione: tale circostanza verrà anche rilevata dal perito se verrà a visionare l’auto. Chiedi anche i dati del denunciante e valuta di procedere con una denuncia per tentata truffa. Direi che i testimoni non ti servono nel tuo caso, ma se c’è qualcuno che può confermare che la tua auto al momento del sinistro non stava circolando, raccogline la testimonianza e trasmettila all’assicurazione.
      Spero di esserti stata un minimo d’aiuto, cordialmente
      Avv. Sara Garziera

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