Le misure nel decreto cura Italia
Il Decreto Legge n. 18/2020 (il così detto Decreto Legge Cura Italia) ha previsto alcune importanti misure in materia di circolazione stradale e di codice della strada. Si tratta di misure che interessano tutti noi.
Il Decreto Cura Italia è composto di 127 articoli non sempre di immediata comprensione. Si sono estrapolate le norme e le regole che rilevano nella materia che interessa.
Di seguito si indicano e riassumono schematicamente le principali.
Omologazione – Revisione veicoli dopo il Decreto Legge Cura Italia
Tutti i veicoli che entro il 31 luglio 2020 devono essere sottoposti a :
- omologazione (accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ex art. 75 CdS);
- Revisione (ex art. 80 Cds);
- Visita e prova per modifiche alle caratteristiche di costruzione (ex art. 78 CdS)
Sono autorizzati a circolare fino al 31 ottobre 2020.
Quindi, di fatto, sino al 31 ottobre 2020 le omologazioni, revisioni e le attività di visita e prova ex art. 78 CdS sono sospese, pur potendo i veicoli circolare.
E’ quanto stabilito dall’art. 92 comma 4 D.L Cura Italia, che qui di seguito per comodità si riporta
<<In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita’ di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attivita’ di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.>>
Patenti di guida – Validità e Rinnovo dopo il Decreto Legge Cura Italia:
- Le patenti di guida (intese quali abilitazioni all’idoneità di guida) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 rimangono valide sino al 31 agosto 2020.
Benchè infatti il D.L. Cura Italia stabilisca per tutti gli atti abilitativi (per cui a rigore letterario anche per le patenti di guida) la scadenza del 15 giugno 2020, sul punto è intervenuta a far chiarezza la Circolare 9209/2020 del Ministero dei Trasporti.
Questa Circolare ha esteso alle patenti di guida (quali abilitazioni alla guida) la validità più lunga al 31 agosto 2020 prevista, dall’art. 105 D.L. Cura Italia, per le patenti di guida valide come documenti di riconoscimento.
E’ stabilito dall’art. 103 comma 2 D.L. Cura Italia
<<Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita’ fino al 15 giugno 2020>>.
E’ stabilito dalla Circolare 9209 del 19 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
<<..si rende necessario riepilogare ai fini di una univoca interpretazione e attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida.
a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell’art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;>>
Carta d’identità — Validità e Rinnovo dopo il Decreto Legge Cura Italia:
- La validità dei documenti di riconoscimento, per cui della carta d’identità e simili, in scadenza al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.
Tale proroga non vale però per l’espatrio : per l’espatrio resta ferma e valida la data di scadenza indicata ne documento.
E’ stabilito dall’art. 104 D.L. Cura Italia
<<(Proroga della validita’ dei documenti di riconoscimento) La validita’ ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e’ prorogata al 31 agosto 2020. La validita’ ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.>>
- Ai sensi dell’art 35 DPR n.445 del 2000, sono equiparati alla carta d’identità anche:
– il passaporto,
– la patente di guida,
– il libretto di pensione,
– il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
– il porto d’armi.Anche per tali documenti, quindi, ai soli fini della loro validità quali documenti d’identità, se in scadenza dal 17 marzo 2020, si ritiene prorogata la loro validità al 31 agosto 2020, salvo che per l’espatrio.
Art. 35 comma 2 DPR 445/2000 <<Sono equipollenti alla carta di identita’ il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purche’ munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. (R)>>
Multe per violazione Codice della Strada – Recapito – Pagamento – Ricorso dopo il Decreto Legge Cura Italia
Recapito delle multe
Per punto riguarda il recapito, per cui la notifica, dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice delle Strada (le multe) questo avverrà senza la raccolta della firma da parte del postino.
Il postino si accerterà soltanto della presenza del destinatario, o di altro soggetto legittimato al ritiro, e consegnerà la relativa raccomandata con l’immissione nella cassetta della posta, senza far firmare nulla al destinatario.
In questo modo la notifica sarà perfezionata.
Tale modalità varrà dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2020.
Pagamento delle multe
Le multe ricevute dovranno essere regolarmente pagate.
È previsto però che la possibilità di pagamento in misura ridotta del 30% potrà avvenire non solo entro i 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica, ma anche per il pagamento effettuato entro i 30 giorni.
Questa misura è valida dal 17 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020.
E’ quanto stabilito dall’art. 108 D.L Cura Italia
<<(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonche’ per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma e’ apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui e’ attestata anche la suddetta modalita’ di recapito.
2. Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, e’ ridotta del 30% se il pagamento e’ effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente puo’ essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.>>
Ricorso alla sanzione amministrativa
Infine vi è un intervento importante per quanto riguarda il momento da cui far decorrere i termini per fare opposizione al verbale, quindi per impugnare la multa con un ricorso.
Di regola, il ricorso ad una multa può essere presentato davanti al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica e davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni sempre dalla notifica, per cui dal momento in cui si è ricevuto la multa.
- Ora questi termini rimangono validi, MA il Decreto Legge li ha sospesi sino al 15 aprile 2020 : per cui sino al 15 aprile 2020 il calcolo dei 60 o dei 30 giorni si ferma e i termini ricominciano a contarsi dal 15 aprile in poi.
- Sempre sino al 15 aprile 2020 è stato previsto il blocco totale delle udienze, per cui che di quelle già fissate dal Giudice di Pace per un ricorso avverso una multa già in precedenza proposto.
È quanto stabilito dall’ art. 83 comma 2 DL Cura Italia.
<<(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e’ sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e’ computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e’ differita l’udienza o l’attivita’ da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi’ sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.>>
Si precisa che tutte i termini e le date sopra indicate, valgono alla data attuale, ma – come espressamente previsto nello stesso Decreto Legge – potranno essere ulteriormente estesi con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
SG Studio Legale resta a disposizone per eventuali chiarimenti in merito.
Non ci sono commenti