Messa in mora assicurazione
Con il termine messa in mora assicurazione nel caso di incidente stradale, si fa riferimento all’intimazione di risarcimento del danno che il danneggiato deve avanzare all’assicurazione, se vuole ottenere il risarcimento.
La messa in mora assicurazione è un atto fondamentale nell’ambito dell’istruttoria del risarcimento del danno, perché una messa in mora non corretta, non completa e non formalizzata nel termine giusto, può compromettere in tutto o in parte il risarcimento.
Vediamo più in dettaglio che cosa è la messa in mora dell’assicurazione, da che cosa si distingue, a quale assicurazione deve essere inviata, che contenuto deve avere ed entro che termini deve essere avanzata.
Che cosa è la messa in mora dell’assicurazione
La messa in mora dell’assicurazione è la formale richiesta danni che il danneggiato deve inoltrare all’assicurazione, con una comunicazione scritta, quando è stato vittima di un incidente stradale e vuole richiedere il risarcimento. Con la messa in mora dell’assicurazione, la persona che ha subito un danno fisico (lesioni personali) o un danno materiale (es. danno alla propria autovettura), manifesta all’assicurazione la sua volontà di ricevere un risarcimento e intima formalmente all’assicurazione il risarcimento del danno che ha subito e a cui ha diritto.
La messa in mora dell’assicurazione è quindi il primo elemento fondamentale se il danneggiato vuole ottenere il risarcimento danni.
Messa in mora assicurazione e denuncia dell’incidente all’assicurazione
Attenzione che la messa in mora dell’assicurazione è DIVERSA e DISTINTA dalla denuncia dell’incidente che il danneggiato ha l’onere di fare alla propria all’assicurazione. La messa in mora e la denuncia dell’incidente all’assicurazione sono dichiarazioni dal contenuto diverso, con finalità autonome, previste da norme distinte, per cui l’una non va a sostituire l’altra.
La messa in mora dell’assicurazione è prevista e disciplinata dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni. La denuncia dell’incidente all’assicurazione è prevista dagli articoli 143 del Codice delle Assicurazioni e dall’articolo 1913 del Codice civile che ne integra il contenuto.
La denuncia dell’incidente, diversamente dalla messa in mora dell’assicurazione, è la comunicazione che l’assicurato ha l’onere di fare alla propria assicurazione ogni qual volta è coinvolto in un incidente stradale. Questa denuncia è la semplice comunicazione di accadimento dell’incidente e deve essere effettuata anche quando non si sono riportati danni a seguito dell’incidente. La denuncia dell’incidente non può sostituire la formale richiesta di risarcimento danni, contenuta e specifica nella messa in mora dell’assicurazione. Va effettuata entro il termine di tre giorni dal giorno in cui l’assicurato è venuto a conoscenza del sinistro. Se la denuncia non viene eseguita, oppure viene effettuata dopo i tre giorni, l’assicurato può incorrere nelle conseguenze previste dall’articolo 1915 del Codice Civile.
Termini diversi sono, invece, previsti per la messa in mora dell’assicurazione. Un approfondimento specifico dell’obbligo di denuncia del sinistro alla propria assicurazione, con particolare riguardo alle conseguenze per il danneggiato che non denuncia o denuncia l’incidente tardivamente dopo i tre giorni, lo puoi trovare qui.
Il contenuto della messa in mora dell’assicurazione
La messa in mora dell’assicurazione deve avere un contenuto ben preciso, indicato dettagliatamente nell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni. La messa in mora dell’assicurazione deve contenere:
- Generalità del danneggiato;
- Il codice fiscale del danneggiato;
- la descrizione di come si è svolto l’incidente;
- L’età del danneggiato;
- L’attività del danneggiato;
- Il reddito del danneggiato;
- L’entità delle lesioni subite dal danneggiato;
- L’attestazione medica che provi l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
- La dichiarazione ai sensi dell’art. 142 come CdA o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Quando vi sono danni a cose, devono essere indicati anche:
- Il luogo, il giorno e l’ora
in cui le cose sono messe a disposizione per essere visionate dal perito, per almeno 5 giorni non festivi.
Se alcuni dei dati richiesti non sono conosciuti (come spesso accade quando la dinamica dell’incidente è complessa), è opportuno che nell’atto di messa in mora si dichiari la riserva di comunicarli successivamente all’assicurazione e si provveda ad integrare la messa in mora con i dati mancanti non appena se ne avrà compiuta conoscenza.
Un’analisi più approfondita degli elementi richiesti dall’art. 148 Codice delle Assicurazioni, anche nell’ipotesi in cui sia stato o meno compilato un CID a firma congiunta oppure siano intervenuti gli Agenti ad effettuare il rilievi dell’incidente, la puoi trovare in questo nostro approfondimento.
Se, poi, all’ incidente è applicabile la procedura del risarcimento diretto, puoi trovare altre utili informazioni in questo nostro approfondimento.
A quale assicurazione deve essere inviata
La messa in mora va inviata all’assicurazione che è legittimata passivamente al risarcimento, cioè all’assicurazione contro la quale il danneggiato vanta e può pretendere il diritto ad essere risarcito per i danni subiti. Individuare correttamente l’assicurazione è fondamentale, perché inviare la messa in mora all’assicurazione sbagliata può dilungare i tempi del risarcimento o comportarne la perdita.
Capire quale è l’assicurazione tenuta al risarcimento può essere tutt’altro che banale, soprattutto nei casi di sinistri stradali complessi, a dinamica maggiore, in cui sono stati coinvolti più veicoli.
Si pensi che nell’ipotesi di una dinamica di tamponamento, l’assicurazione che dovrà risarcire non è sempre la stessa, ma cambia a seconda delle modalità con cui il tamponamento è avvenuto. L’assicurazione legittimata al risarcimento è diversa anche a seconda che le pretese di risarcimento avanzate con la messa in mora riguardino il conducente del veicolo, oppure il trasportato danneggiato. Ed è ancora diversa nelle ipotesi in cui al sinistro sia applicabile la procedura del risarcimento diretto ovvero la procedura ordinaria.
Con la precisazione che ogni caso deve essere vagliato attentamente, in linea di principio e schematicamente si può dire che:
- Nel caso di risarcimento diretto: la messa in mora va inviata alla propria assicurazione RC auto;
- Nel caso in cui non si applichi il risarcimento diretto: la messa in mora va inviata all’assicurazione del soggetto che ha causato il sinistro;
- Nel caso in cui il danneggiato è il trasportato del veicolo: la messa in mora va inviata all’assicurazione del veicolo su cui era trasportato.
Con quali modalità deve essere inviata
La messa in mora deve essere fatta per iscritto e deve essere inviata con una modalità tracciabile, cioè di cui sia possibile produrne una prova.
E’ importante tenere una copia della messa in mora inviata ed avere una copia della prova dell’avvenuto invio. Questo per evitare problemi nel caso in cui l’Assicurazione eccepisca di non aver ricevuto nulla, oppure faccia qualche contestazione.
Le modalità migliori cui inviare la messa in mora all’assicurazione sono:
- l’invio tramite pec;
- l’invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Entro che termine deve essere inviata
Il termine entro cui bisogna inoltrare la messa in mora all’assicurazione, coincide con il termine entro cui il soggetto danneggiato ha diritto di pretendere il risarcimento dall’assicurazione. Questo termine combacia con il termine di prescrizione del danno subito a seguito di un incidente stradale. Le messa in mora andrà quindi inviata nel termine di due anni dalla data del sinistro stradale.
Tale termine può essere più lungo nel caso in cui l’incidente costituisca anche una fattispecie di reato, come sempre accade nei casi di lesioni personali o di decesso della vittima. In questo caso, il termine per formalizzare la messa in mora, sarà pari al termine di prescrizione previsto dal codice penale per quel reato.
E’ importante sapere che l’invio della messa in mora all’assicurazione, è una delle modalità di interruzione del termine di prescrizione, cioè dall’invio il termine di prescrizione del diritto al risarcimento ricomincia a decorrere dal principio.
Per ulteriori precisazioni circa il termine di prescrizione per ottenere il risarcimento del danno, puoi leggere questo approfondimento.
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