richiesta di risarcimento danni all'assicurazione

La richiesta di risarcimento danni all’assicurazione

La Richiesta di risarcimento danni all’assicurazione è il primo passo da effettuare una volta che si sono subiti danni (lesioni o danni materiali) a seguito di un sinistro stradale: bisogna inviare la richiesta di risarcimento danni all’assicurazione.


La richiesta di risarcimento danni è anche detta “messa in mora” o  “lettera d’intervento”. Consiste nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’Assicurazione e, proprio per la sua importanza, deve avere un contenuto ben preciso.

Contenuto della richiesta danni ex art. 148 CdA

L’art. 148 del Codice delle Assicurazioni prevede e indica in modo dettagliato questo contenuto.

La richiesta di risarcimento danni deve indicare:

  • Generalità del danneggiato
  • Il codice fiscale del danneggiato
  • La descrizione di come si è svolto l’incidente
  • L’età del danneggiato
  • L’attività del danneggiato
  • Il reddito del danneggiato
  • L’entità delle lesioni subite dal danneggiato
  • L’attestazione medica che provi l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
  • La dichiarazione ai sensi dell’art. 142 comma 2 CdA o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima

Quando vi sono danni a cose, devono essere indicati anche:

  • Il luogo, il giorno e l’ora in cui le cose sono messe a disposizione per essere visionate dal perito, per almeno 5 giorni non festivi

 

E se alcuni dati previsti dall’art. 148 CdA non sono disponibili?

Alcuni dati richiesti dall’art. 148 sono subito conosciuti dal danneggiato (ad es. generalità, codice fiscale, reddito…), mentre altri possono non essere ancora a sua disposizione.

Ad esempio, “la descrizione di come si è svolto l’incidente”, soprattutto nei casi più complessi e quando le parti non hanno effettuato il CID, può essere ancora al vaglio delle Autorità che hanno effettuato i rilievi del sinistro.

Sarà quindi opportuno richiedere una copia di questi rilievi e, nell’attesa che siano resi disponibili, nella richiesta danni sarà sufficiente indicare una descrizione anche sommaria, salvo poi andarla a specificare non appena tutti i dati saranno stati raccolti.

Se, invece, le parti hanno compilato il modello di constatazione amichevole di incidente è bene allegarlo alla richiesta danni.

Così come è bene allegare alla richiesta il verbale o i rilievi delle autorità se già in possesso del soggetto danneggiato.

Ancora “l’attestazione medica che provi l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti” (che può coincidere con la perizia medico legale) non può essere disponible quando il soggetto danneggiato non riuslta ancora guarito.
E’ buona norma che la richiesta danni sia inviata nell’immediatezza dell’accaduto e spesso, alla data della richiesta, il danneggiato è ancora degente in ospedale.

Quando le lesioni del soggetto danneggiato non sono clinicamente guarite e, pertanto, i postumi non si sono ancora stabilizzati basterà indicare nella richiesta danni la tipologia delle lesioni riportate, magari allegando il certificato del Pronto Soccorso e specificando che le lesioni sono ancora in fase di guarigione. Quando la perizia sarà dispnibile andrà poi inviata all’Assicurazione.

 

In che modo deve essere inviata la richiesta danni ?

La richiesta danni va inviata tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, come espressamente previsto dall’articolo 145 CdA.

È valido l’invio via fax?

Attenzione che la richiesta danni inviata all’assicurazione via fax è stata in passato ritenuta dalla Corte di Cassazione non valida.

Cassazione civile , sez. III , 27/07/2015 , n. 15749
<<In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la condizione di proponibilità della domanda, di cui all’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione temporis” applicabile), cioè la richiesta rivolta all’assicuratore con raccomandata, non può essere assolta con mezzi equipollenti, quali il fax, se essi non consentano di provare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario>>.

Anche se la richiamata sentenza fa riferimento ad una vicenda antecedente all’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni, per non incorrere in problematiche e contestazioni, è bene inviare sempre la richiesta danni a mezzo raccomandata e conservare la ricevuta di ritorno, a riprova dell’invio.

È valido l’invio via Pec?

Benché l’art. 145 C.d.A. indichi come previsto esclusivamente l’invio a mezzo di raccomandata a.r., si ricorda che la vigente normativa (D.P.R. n. 68/2005) ha equiparato la posta elettronica certificata alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si ritiene quindi che la richiesta risarcitoria possa essere inviata anche via PEC, trattandosi di email con valore legale.

È valido l’invio a mezzo mail ordinaria?

Il principio da tener presente è quello di ritenere validi i mezzi di invio che consentano di fornire la prova della ricezione da parte del destinatario.

La posta elettronica non certificata, per cui la mail ordinaria, non potendo assolvere a questa caratteristica, si ritiene quindi una modalità di invio non valida.

 

I testimoni vanno indicati?

L’indicazione di testimoni presenti sul luogo dell’incidente non é un elemento richiesto dall’art. 148 CdA come essenziale nella richiesta danni.

Attenzione però che lart. 135 del Codice delle Assicurazioni, al comma 3 bis, sancisce modalità precise per le tempistiche entro cui i testimoni devono essere indicati all’Assicurazione.
Le indicazioni contenute in queso articolo valgono per la sola ipotesi di sinistri con solo danni a cose, ma è importante averle ben presente se la richiesta danni riguarda solo danni materiali.

 

Cosa accade se la richiesta danni NON contiene tutti i dati indicati nell’art. 148 CDA?

Accade che l’azione giudiziale per il risarcimento del danno è improponibile.

In linea generale, questo significa che, se l’Assicurazione non paga i danni in via stragiudiziale ed è necessario iniziare una causa davanti ad un Giudice, quella causa sarà improponibile laddove la richiesta danni sia stata effettuata carente degli elementi indicati dall’art. 148 CDA.

In termini tecnici, la completezza ex art. 148 C.d.A. della richiesta danni è una condizione di proponibilità della domanda giudiziale, così come espressamente previsto dall’art. 145 CdA.

In termini pratici, se la richiesta danni all’Assicurazione è stata incompleta e si fa la causa, il Giudice dichiarerà la causa impropronibile.

E, prima di poter di nuovo iniziare la causa, bisognerà inviare una raccomandata a.r. che soddisfi tutti i requisiti richiesti dalla legge e poi, solo dopo il decorso dei termini previsti dall’art. 145 CdA, sarà possibile riproporre di nuovo la domanda al Giudice.

Ed è ovvio come questo rischi di comportare un enorme dispendio di tempo a tutto discapito della tutela dei diritti del danneggiato.

Attenzione quindi che è necessario essere molto attenti e precisi sin dal primo atto che si inoltra all’Assicurazione ed è sempre opportuno farsi assistere da un esperto in materia sin dalle prime fasi della pratica.

 

Sg Studio Legale rimane a disposizione per chiarimenti sul punto.

 

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