Dichiarazione testimone nell’incidente stradale: fac simile modello di dichiarazione testimoniale
Avere la dichiarazione di un testimone, che ha visto l’incidente e che può raccontare come è andata, può essere fondamentale per ottenere il pieno risarcimento da parte dell’assicurazione.
Bisogna però sapere che la dichiarazione del testimone deve essere fatta correttamente, che non tutti possono testimoniare in un incidente stradale e che i testimoni in certi casi devono essere indicati all’assicurazione entro termini ben precisi.
Affrontiamo di seguito questi argomenti, precisando che il riferimento va alla dichiarazione del testimone resa al di fuori di una causa, parlando di testimone non nel senso giuridico e processuale del termine, ma intendendo per “testimone” la persona informata dei fatti perché ha assistito all’incidente e che rende la sua dichiarazione in merito all’accaduto, utile per risolvere la pratica di risarcimento danni nella fase stragiudiziale, cioè al di fuori di una causa.
L’importanza della dichiarazione del testimone nell’incidente stradale
Capita spesso che i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente stradale ritengano entrambi di aver ragione o di avere una colpa minore nella causazione dell’incidente.
Ciascuno quindi racconterà la propria versione dei fatti e chiederà il risarcimento del danno all’assicurazione, nella convinzione di essere risarcito per intero poiché la colpa è dell’altro.
Le rispettive assicurazioni dei veicoli coinvolti riceveranno così due versioni contrastanti sulla dinamica del sinistro e la colpa verrà ripartita in parti uguali, in applicazione dell’articolo 2054 del Codice Civile, con conseguente dimezzamento del risarcimento.
L’articolo 2054 del Codice Civile, infatti, al secondo comma, prevede la regola della presunzione di colpa in parti uguali in tutti i casi di scontro tra veicoli.
Art. 2054 Codice Civile, comma II:
<<Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli >>
Questo significa che, in tutti i casi di incidenti stradali, la responsabilità dei conducenti si presume uguale e quindi che l’importo totale del danno verrà ripartito e il risarcimento spetterà per ciascuno solo per la metà, a meno che non si fornisca una prova contraria.
Per superare la presunzione di colpa, è quindi necessario dare prova all’assicurazione che NON si ha avuto nessuna colpa nella causazione dell’incidente.
Ed ecco che per fornire questa prova liberatoria la dichiarazione dei testimoni in molti casi diventa un elemento determinante.
E’ quindi fondamentale individuare immediatamente le persone che hanno assistito all’incidente e memorizzare le loro generalità e il loro recapito telefonico in modo da poterle indicare come testimoni del fatto e da poter raccogliere, anche in un momento successivo, la loro dichiarazione.
Questo ancor più nei casi in cui l’individuazione non avviene subito da parte degli Agenti intervenuti, perché impegnati ad effettuare il rilievi o nei casi più gravi a prestare i primi soccorsi ai feriti.
Come deve essere fatta la dichiarazione testimoniale – Fac simile da scaricare
Per superare le contestazioni da parte dell’assicurazione e contrastare il tentativo di ridurre il risarcimento con l’addebito di una colpa che non c’è, spesso quindi è necessario e sufficiente produrre la dichiarazione di un testimone presente al fatto.
È opportuno che la dichiarazione sia scritta direttamente dal testimone, di suo pugno, e che sia il più dettagliata possibile o che comunque contenga:
- I dati identificativi di chi rende la dichiarazione (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, recapito telefonico)
- Riferimento del numero di sinistro stradale, se conosciuto
- Riferimento preciso della data, luogo ed ora in cui è avvenuto l’incidente e dei veicoli coinvolti nell’incidente (targa dei veicoli e dati dei rispettivi proprietari e/o conducenti)
- Descrizione di come è avvenuto l’incidente e indicazione della posizione in cui si trovava il testimone al momento del fatto
- Descrizione dei danni ai veicoli e alle persone
La dichiarazione va datata e firmata in originale a penna dal testimone. È indifferente se viene scritta a penna o al computer.
È invece essenziale che sia accompagnata dalla copia di un documento d’identità valido e dal codice fiscale del testimone.
Vi lascio qui un fac simile di dichiarazione testimoniale, come normalmente richiesta anche dalle assicurazioni.
Vi è un termine entro cui la dichiarazione dei testimoni va presentata all’assicurazione?
La dichiarazione del testimone può essere presentata all’assicurazione in qualsiasi momento o ci sono delle tempistiche da rispettare?
In linea di principio, non vi sono termini determinati per presentare all’assicurazione la dichiarazione del testimone.
Nei casi di dinamica dubbia, è opportuno presentarla il prima possibile – già con la richiesta di risarcimento – al fine di fare chiarezza sin da subito superando eventuali prevedibili contestazioni da parte dell’assicurazione e velocizzare così i tempi del risarcimento.
Peraltro è la stessa assicurazione che, nei casi di denunce contrastanti da parte dei conducenti, richiede l’esibizione di dichiarazioni di testimoni e, anche per questo motivo, è sempre bene raccoglierle il prima possibile e tenerle a disposizione.
Attenzione però che, sebbene non rilevi un termine per esibire la dichiarazione del testimone, vi è invece un termine ben preciso per comunicare all’assicurazione l’esistenza di testimoni e per indicarli con le loro generalità complete.
Questo significa che se vi sono o meno testimoni che hanno assistito all’incidente e chi questi siano, è una circostanza che deve essere comunicata immediatamente all’assicurazione (con la denuncia del sinistro e comunque con il primo atto di richiesta di risarcimento danni all’assicurazione), pena l’inammissibilità degli stessi testimoni nei casi di incidenti stradali che abbiano comportato solo danni materiali.
Se ti interessa approfondire questo delicato argomento, puoi farlo qui.
Chi può rendere la dichiarazione testimoniale?
In linea di massima, chiunque abbia assistito all’incidente stradale.
Sono necessarie però alcune precisazioni, in particolare per quello che riguarda la dichiarazione di un testimone minorenne e del testimone che sia anche passeggero trasportato di uno dei due veicoli coinvolti.
La dichiarazione del testimone minorenne
Anche chi è minorenne può rendere la dichiarazione come testimone se ha assistito ad un incidente stradale.
In linea di principio, il minore d’età è capace a testimoniare. Quello che cambia, però, a seconda dell’età del minorenne, è l’attendibilità delle dichiarazioni rese.
E’ ovvio, infatti, che i fatti raccontati da un bambino potranno essere ritenuti meno credibili rispetto a quelli raccontati da un adolescente, perché a seconda dell’età molto diverso è il grado di sviluppo e la percezione delle cose che accadono.
Cass. Civ. Sez. III n. 5485 del 19.06.1997
<<La minore età di un teste non incide sulla sua capacità a testimoniare, bensì sulla valutazione della testimonianza resa e quindi sull’attendibilità di essa>>
La dichiarazione del testimone passeggero trasportato nel veicolo coinvolto in un incidente stradale
Non vi è nessuna legge che vieta al trasportato di un veicolo coinvolto in un incidente stradale di testimoniare circa la dinamica del sinistro.
La giurisprudenza però, le sentenze della Cassazione Civile e dei Tribunali, ha più volte ribadito che il passeggero non può testimoniare in merito all’incidente sussistendo una sua “incapacità a testimoniare” in quanto soggetto che ha un interesse circa l’esito del giudizio.
E questa incapacità rimane sia che il trasportato abbia subito un danno nell’incidente, sia che non abbia avuto alcuna conseguenza, indipendentemente e a prescindere quindi dal fatto che sia stato o meno risarcito.
Questa incapacità a testimoniare, pacifica in giurisprudenza, riguarda però la fase del processo.
La giurisprudenza, cioè, la prevede nel caso in cui il trasportato sia chiamato a testimoniare in una causa che abbia ad oggetto il sinistro stradale che lo ha visto presente quale passeggero di uno dei veicoli coinvolti.
Nulla vieta, dunque, nella fase stragiudiziale della pratica, quando si tratta il risarcimento del danno con l’assicurazione, di portare all’attenzione della stessa la dichiarazione anche del passeggero testimone, nel caso in cui ovviamente sia nel proprio interesse.
Così come, viceversa, in fase di trattativa è conveniente eccepire e ricordare al liquidatore dell’assicurazione l’incapacità a testimoniare del passeggero trasportato, quando la dichiarazione è stata portata dal conducente del veicolo di controparte (o dall’assicurazione) a sostegno delle sue ragioni ed è quindi sfavorevole all’interesse che si intende perseguire.
L’approfondimento di questa problematica, lo trovi a questo articolo.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
vavada net
12 Gen 2022 at 20:47Thanks.
Sara Garziera
13 Gen 2022 at 9:33Grazie a lei.
Eleonora
04 Nov 2022 at 15:37Buongiorno, volevo chiedere, se il testimone minore ha 16 anni compiuti e il tamponamento non ha subito danni, è richiesto il permesso dei genitori?
Sara Garziera
04 Nov 2022 at 17:31Buonasera Eleonora,
il testimone minorenne (16 anni) può rilasciare dichiarazioni testimoniali anche senza il permesso dei genitori. Non capisco cosa intende quando precisa che il tamponamento non ha subito danni, ma comunque non credo rilevi al fine della testimonianza.
Spero di essere stata chiara, cordialmente
Avv. Sara Garziera
Daniela
30 Dic 2022 at 6:42Buongiorno Il minore di 9 anni può testimoniare l avvenimento di un incidente?
Sara Garziera
30 Dic 2022 at 15:39Buongiorno Daniela,
in linea di principio si può testimoniare. Si tratta poi di verificare quanto la testimonianza viene considerata attendibile, trattandosi di un bambino.
Cordialmente,
Avv. Sara Garziera
Simone
06 Nov 2023 at 17:41Salve Avvocato. Sono rimasto coinvolto in un sinistro per il quale io e la controparte abbiamo firmato un modulo CAI in cui si spiega la dinamica, ma ognuno ha la sua versione e ognuno sostiene la propria ragione.
Dopo qualche giorno è riuscito a contattarmi un ragazzo che ha assistito al fatto e ho comunicato la sua testimonianza all’assicurazione come ulteriore prova della mia innocenza.
Stamattina è venuto il perito ad effettuare appunto la perizia e ha concordato con l’officina che il preventivo è giusto in relazione ai danni subiti.
Attualmente non so ancora se c’è concorso di colpa.
Come e quando lo saprò? Se mi dovesse arrivare la metà dell’importo riportato sul preventivo allora sarà concorso di colpa?
La ringrazio.
Sara Garziera
07 Nov 2023 at 9:10Buongiorno Simone,
per sapere se le è stato attribuito un concorso di colpa è necessario un confronto con il liquidatore, assicurandosi che la testimonianza che lei ha portato venga correttamente valorizzata a riprova della dinamica corretta.
L’assicurazione decurta il risarcimento in proporzione al grado di concorso riconosciuto, per cui sì, se l’assicurazione le recapita la metà della somma dovuta, il concorso è paritario. Se dovesse accadere, le consiglio però di inviare una comunicazione scritta (l’ideale sarebbe una pec) in cui trattiene la somma in acconto della maggior somma dovuta e intima il pagamento dell’intero, in forza della testimonianza a lei favorevole. Reperisca il recapito mail del liquidatore e interagisca solo con lui che è il portavoce dell’assicurazione nella liquidazione dei sinistri.
Spero di esserle stata un minimo d’aiuto, buona giornata
Avv. Sara Garziera