incidente veicolo senza assicurazione

Incidente Veicolo senza Assicurazione: cosa succede?

Cosa succede quando il veicolo senza assicurazione provoca un incidente? Chi paga i danni e come viene garantito il diritto al risarcimento del danneggiato?

Queste sono le domande che si pone la vittima di un incidente con veicolo non assicurato. L’assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria per circolare su strada pubblica. La impone la legge e guidare un’automobile non assicurata è un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria e con il sequestro del veicolo.

Anche se l’assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria per circolare sulle vie pubbliche, molti conducenti e proprietari di veicoli si sottraggono a questo obbligo. A questo punto, parliamone insieme.

Incidente veicolo senza assicurazione: cosa fare in questo caso

Rimanere coinvolti in un incidente provocato da veicolo non assicurato è sempre un problema non da poco. Questo perché la paura principale dei danneggiati, è quella di non poter ottenere il risarcimento del danno subito.

Ti tranquillizziamo subito. Infatti il legislatore ha trovato il modo di tutelare il diritto al risarcimento del danneggiato anche nel caso in cui il veicolo responsabile non sia assicurato.

Seppur vero che, in questi casi, il danneggiato potrà indirizzare le proprie richieste risarcitorie direttamente al proprietario/conducente del veicolo non assicurato che ha causato l’incidente, è anche vero che, molto spesso, i responsabili del sinistro non sono in grado di garantire il risarcimento completo del danno subito con il proprio patrimonio.

Per questo motivo il legislatore ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Tale Fondo opera, oltre che nei casi in cui il sinistro sia stato provocato da veicolo non identificato, anche nel caso in cui il veicolo sia stato identificato ma sia privo di copertura assicurativa.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) e la tutela del diritto al risarcimento del danneggiato

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada (FGVS), istituito con legge n. 990 del 1969 ed operativo dal 12 giugno 1971, è gestito da Consap.

Il Fondo è stato istituito per garantire il risarcimento dei danni a seguito di incidenti stradali provocati da:

  • Veicoli non identificati;
  • Veicoli non assicurati;
  • Veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario;
  • Veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta.

Questo istituto rappresenta un vero e proprio “paracadute”, che tutela il diritto al risarcimento del danno subito dalle vittime di incidenti stradali. Soggetti che, altrimenti, dovrebbero rivolgere le proprie pretese direttamente al proprietario/conducente del veicolo, con il rischio di non ottenere il risarcimento spettante.

Il FGVS, però, non si occupa dell’istruttoria, della gestione e della liquidazione dei sinistri.

Tali attività sono a cura esclusiva delle Imprese Assicurative designate dall’IVASS.

Le società a cui è affidato il compito di gestire e liquidare i sinistri per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada sono le seguenti: Reale Mutua, Allianz, Unipol Sai, Sara, Generali Italia e Cattolica.

La competenza delle Imprese designate viene definita in base all’anno ed al luogo in cui è avvenuto il sinistro; sul sito della CONSAP è disponibile l’elenco, che puoi consultare a questo link.

L’impresa designata, eseguito il pagamento, ottiene il rimborso dal Fondo delle somme versate.

Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: il risarcimento

Una precisazione è doverosa: il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non risarcisce tutte le tipologie di danno ed opera secondo massimali aggiornati annualmente.

Il risarcimento dei danni subiti quando è operativo il Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro che, al 11 giugno 2022 era di:

  • € 6.450.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro;
  • €1.300.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro.

È inoltre necessaria un’ulteriore distinzione, ossia se il sinistro sia stato provocato da veicolo non identificato oppure da veicolo identificato ma privo di assicurazione.

Infatti, se il veicolo non è identificato, il Fondo di garanzia risarcisce il danno alla persona, mentre il danno alle cose è subordinato alla contemporanea sussistenza di un danno grave alla persona (per danni gravi alla persona si intendono le invalidità permanenti superiori al 9%), con applicazione di una franchigia di euro 500,00.

Se, invece, il veicolo è identificato ma non assicurato, il Fondo di garanzia risarcisce sia il danno alla persona che quello alle cose.

Quando l’incidente è provocato da veicolo identificato (conoscenza della targa), la richiesta di risarcimento del danno dovrà essere effettuata sia per il danno alle cose che alle persone, senza alcun limite di franchigia.

Richiesta risarcimento del danno subito a seguito di incidente veicolo senza assicurazione

Nel precedente paragrafo abbiamo visto come, in caso di incidente provocato da veicolo non assicurato, il diritto al risarcimento del danneggiato è completo, ossia comprensivo sia dei danni subiti alle cose che alle persone.

La domanda ora sorge spontanea: come posso richiedere il risarcimento?

In primo luogo, specifichiamo che la richiesta di risarcimento deve essere presentata entro i 2 anni dall’incidente, esattamente come per i sinistri “classici”.

Veniamo ora alle modalità di richiesta del risarcimento. Per facilitare la procedura il CONSAP ha previsto – sul proprio sito – una procedura online che permette, inserendo i dati del sinistro, di generare un modulo in PDF da compilare in ogni sua parte.

Il modulo debitamente compilato dovrà poi essere indirizzato – via PEC o via Raccomandata – all’impresa designata ed anche alla CONSAP, agli indirizzi PEC indicati sul sito.

Sarà quindi il danneggiato che, autonomamente, dovrà individuare l’impresa designata e trasmettere la richiesta.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, l’impresa designata darà via alla fase istruttoria della pratica.

La fase di gestione e liquidazione del risarcimento al danneggiato non si differenzia dalle procedure di risarcimento standard, ovvero quando non è coinvolto il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Tuttavia, trattandosi di sinistri la cui gestione è particolarmente complessa, consigliamo sempre di rivolgersi ad uno Studio Legale competente.

Cosa succede una volta che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ha risarcito il danneggiato?

Le conseguenze legali per chi conduce un veicolo privo di assicurazione per la responsabilità civile sono molto gravi. Queste conseguenze diventano ancora più serie se il veicolo non assicurato provoca un incidente stradale.

Infatti, seppure in questi casi intervenga il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a tutela e garanzia del diritto al risarcimento del danneggiato, il proprietario/conducente del veicolo non assicurato che ha provocato il sinistro non la passerà di certo liscia.

E ciò poiché, entro i 10 anni dall’effettiva liquidazione del risarcimento, l’impresa che ha pagato potrà rivalersi sul conducente e sul proprietario del veicolo non assicurato che ha causato il sinistro chiedono la rifusione.

Sul punto è anche intervenuta recentemente la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 21514 del 07.07.2022 ha ribadito che:

<< Posto che l’azione recuperatoria accordata dall’art. 292, comma 1, d.lg. n. 209/2005 all’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada (non costituendo né un’azione di regresso tra coobbligati solidali, né una surrogazione nel diritto del danneggiato in ragione della atipicità del vincolo solidale esistente tra l’obbligazione del responsabile del sinistro e quella ex lege del fondo) in ipotesi di sinistro causato da veicolo non assicurato l’impresa designata può agire nei confronti dei responsabili civili (proprietario e conducente del veicolo responsabile) per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato, e ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l’intero anche nell’eventualità che uno degli altri sia insolvente.>>

Ed ancora:

<<In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada può agire, con la speciale azione prevista dall’art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (d.lg. 7 settembre 2005 n. 209), nei confronti del responsabile civile – o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest’ultimo – per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all’obbligo assicurativo, non trovando applicazione l’art. 1299 c.c., né l’art. 2055 c.c., con l’ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l’intero anche nell’eventualità che uno degli altri sia insolvente.>>

Conclusione

Il risarcimento dei danni subito in seguito ad un incidente veicolo senza assicurazione rappresenta una procedura piuttosto complessa. Operazione che soltanto professionisti competenti in materia, sono in grado di affrontare senza ostacoli. Se hai bisogno di supporto in tal senso, contatta SG Studio Legale.

 

Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.

Per ottenere il supporto di SG Studio Legale puoi contattarci.

 

Non ci sono commenti

Hai delle domande? Ti è capitato un caso simile?
Scrivici qui sotto, saremo lieti di risponderti!