Incidente Stradale all’Estero: cosa fare?
Se si è vittima di un incidente stradale all’estero, il risarcimento segue procedure complesse e specifiche.
Per lavoro o per piacere, viaggiare all’estero è normale e purtroppo il rischio di incorrere in un incidente stradale all’estero è frequente. Ecco che per ottenere il risarcimento nel caso di incidente stradale estero è indispensabile conoscere le norme che disciplinano la materia.
Incidente stradale estero
Nella maggior parte dei casi, i viaggi avvengono attraverso mezzi di trasporto come treni o aerei ma spesso ci si sposta utilizzando la propria macchina.
Circolare con il proprio veicolo in territorio estero, comporta anche il rischio di ritrovarsi coinvolti in incidenti stradali che possono essere causati da veicoli immatricolati all’estero.
Quando si è vittima di un indicente stradale, i timori e le ansie prendono il sopravvento: “come farò ad ottenere il risarcimento del danno? Come potrò rispondere ad eventuali contestazioni?”
Queste sono le domande che i clienti ci pongono subito dopo essere stati coinvolti in un sinistro stradale.
Quando però l’incidente è avvenuto all’estero e per responsabilità di un veicolo immatricolato all’estero, le domande più frequenti sono sempre queste: “Avvocato, ma ho diritto ad essere risarcito? Ma come si potrò procedere a richiedere il risarcimento del danno se la compagnia di assicurazione del veicolo responsabile è estera? Esiste una procedura che dovrò seguire?“
Ora, è vero che richiedere ed ottenere il risarcimento di un danno subito a seguito di incidente stradale avvenuto all’estero e per responsabilità di un veicolo immatricolato all’estero, è più complesso rispetto alla normale procedura di risarcimento in caso di incidente avvenuto in Italia.
Questo perché alla richiesta di risarcimento del danno subito a seguito di incidente stradale all’estero, provocato da veicolo immatricolato all’estero, si applica una procedura diversa e regole specifiche.
In questo articolo, cercheremo di rispondere alle domande che più frequentemente ci vengono poste dai Clienti.
Dopo aver brevemente illustrato alcuni istituti ed organi fondamentali per inquadrare la normativa applicabile all’incidente stradale accaduto all’estero, quindi, approfondiremmo le modalità e la procedura che il danneggiato dovrà seguire per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di incidente avvenuto all’estero e per responsabilità di veicolo immatricolato all’estero.
La garanzia del diritto della vittima ad essere risarcita: il sistema internazionale del Consiglio dei Bureaux
Una delle conseguenze del diritto alla libera circolazione dei mezzi e delle persone, pilastro su cui su fonda l’Unione Europea, è l’aumento degli incidenti stradali transfrontalieri. Si tratta di quegli incidenti che avvengono su suolo estero e coinvolgono veicoli immatricolati in Stati esteri diversi.
Il moltiplicarsi degli incidenti stradali tra veicoli immatricolati in Paesi diversi, ha portato il diritto internazionale ad interrogarsi sulla necessità di istituire un sistema di organizzazioni transnazionali. Questo per tutelare e garantire il diritto al risarcimento delle vittime di sinistri stradali avvenuti all’estero.
A tal fine è stato istituito il c.d. Consiglio dei Bureaux, organizzazione che ha come scopo la tutela del diritto al risarcimento delle vittime di incidenti automobilistici transfrontalieri.
Il Consiglio dei Bureaux e il Sistema Carta Verde
Nello specifico, il Consiglio dei Bureaux – che non ha fini politici o associativi – si occupa di collaborare con le istituzioni della Comunità europea per il miglioramento del libero movimento dei veicoli, nonché della risoluzione delle problematiche connesse ai sinistri transfrontalieri. Per garantire il diritto delle vittime di incidenti stradali al risarcimento del danno subito, è stato istituito il c.d. Sistema Carta Verde.
Il Sistema Carta Verde è un sistema europeo, anche se attualmente diversi Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente partecipano attivamente al sistema. Prevede, in ognuno dei 46 paesi aderenti, l’istituzione di un Ufficio nazionale di assicurazione (detto Bureau carta verde) che si occupa di garantire alla vittima di un sinistro stradale, causato nel Paese della vittima da un veicolo immatricolato in un altro Paese membro del sistema, che il risarcimento del danno avvenga nel Paese della vittima.
Questo Sistema rileva quando l’incidente è avvenuto su territorio italiano e il veicolo responsabile del sinistro è immatricolato in un Paese membro del Sistema Carta Verde.
La richiesta di risarcimento del danno subito dovrà essere presentata direttamente via PEC, all’UCI (Ufficio Centrale Italiano), organo nazionale che si occupa di gestire la circolazione internazionale dei veicoli a motore in circolazione internazionale. L’UCI si occuperà poi di incaricare un mandatorio che gestisca la procedura di risarcimento in tutte le sue fasi. Approfondiremo questa procedura in un altro approfondimento sul nostro blog.
L’intervento del Sistema Carta Verde
Il Sistema Carta Verde, però, non interviene solo quando il sinistro è avvenuto su territorio italiano e ad essere responsabile è un veicolo immatricolato all’estero. Infatti garantisce il diritto al risarcimento della vittima anche quando l’incidente è avvenuto all’estero e per responsabilità di un veicolo immatricolato all’estero.
Come vedremo nei prossimi paragrafi, quando l’incidente è avvenuto all’estero e la responsabilità è attribuibile ad un veicolo immatricolato in un Paese aderente al Sistema Carta Verde, l’organo incaricato della gestione della fase iniziale del sinistro è il CONSAP. Il CONSAP è un organismo nazionale che, operando allo stesso modo dell’UCI, si occupa di coordinare la procedura di risarcimento del danno subito dalla vittima.
Prima di esporre le modalità e la procedura attraverso la quale il danneggiato potrà richiedere il risarcimento del danno subito a seguito di incidente stradale all’estero, avvenuto per responsabilità di veicolo estero, vediamo brevemente cosa prevede la normativa nazionale sul punto.
Incidente stradale estero: il diritto al risarcimento nell’ordinamento nazionale
Anche l’ordinamento nazionale garantisce il diritto al risarcimento del danno subito a seguito di stradale avvenuto all’estero con veicolo immatricolato all’estero
Il diritto al risarcimento del danno subito a seguito di incidente stradale avvenuto all’estero per responsabilità di veicolo estero è tutelato dal Codice delle Assicurazioni.
Più nello specifico, l’art. 151, al comma 1, stabilisce che:
<<Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.>>
L’ultimo comma dell’art. 151 stabilisce poi:
<<Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.>>
Quindi, cosa prevede l’art. 151 del Codice delle Assicurazioni?
La normativa in esame riconosce il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di incidente stradale avvenuto all’estero con veicolo immatricolato all’estero.
L’art. 151 del Codice delle Assicurazioni stabilisce, inoltre, che il danneggiato di un incidente stradale avvenuto all’estero, per causa di veicolo immatricolato estero, potrà agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che tutela la responsabilità civile auto del responsabile del sinistro.
Tuttavia, intentare la procedura di risarcimento presentando direttamente la richiesta alla Compagnia di assicurazione estera del veicolo responsabile, potrebbe causare al danneggiato non poche problematiche.
Essendo il veicolo responsabile del sinistro immatricolato all’estero, anche la Compagnia che assicura l’automobile per l’RCauto sarà estera e parlerà lingua straniera. Pertanto ciò potrebbe causare complessità nella comprensione tra le parti.
Per tali ragioni, il legislatore ha previsto una modalità ad hoc per richiedere il risarcimento del danno subito a seguito di sinistri avvenuti all’estero e per responsabilità di veicolo immatricolato all’estero.
Al fine di semplificare la procedura e la gestione del sinistro, è sempre auspicabile che il danneggiato rivolga le proprie richieste risarcitorie direttamente al rappresentante della Compagnia estera in Italia (c.d. mandatario).
Cosa prevede l’art. 152
La “figura” del mandatario è prevista dall’art. 152 del Codice delle Assicurazioni che stabilisce che:
<< 1. L’impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.>>
Il mandatario, oltre a rappresentare l’Assicurazione estera nella fase stragiudiziale, potrà essere direttamente citato in giudizio dal danneggiato per vedersi riconoscere il proprio diritto al risarcimento del danno subito.
Sul punto l’orientamento giurisprudenziale è chiaro; con la sentenza n. 29352/2019 la Corte di Cassazione ha nuovamente richiamato tale principio, ribadendo che:
<< In tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale avvenuto all’estero, la vittima del sinistro può convenire in giudizio il mandatario designato dalla compagnia straniera assicuratrice del responsabile civile, essendo il mandatario titolare di una legittimazione passiva sostanziale non limitata alla fase stragiudiziale. >>
L’organo nazionale che si occupa di individuare il mandatario delle Compagnie estere in Italia è il Centro di Informazioni istituito presso la CONSAP.
Cosa prevede l’art. 154
L’art. 154 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che:
<< È istituito presso la CONSAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall’articolo 151.
[…]
Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta:
1. a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;
2. b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore;
3. c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all’articolo 152.
4. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell’accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). >>
Il Centro di Informazioni istituito presso la CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa che gestisce i servizi assicurativi, è un organo di diritto interno che – attraverso la cooperazione i Centri di Informazione degli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo, nonché dei Paesi terzi aderenti all’accordo tra Centri di Informazione – si occupa della gestione dei sinistri transfrontalieri.
Al fine di semplificare la procedura di risarcimento del danno quindi, la CONSAP ed il Centro di Informazioni, ricevono la richiesta di risarcimento del danneggiato e – attraverso un sistema di cooperazione internazionale – individuano il rappresentante in Italia della Compagnia assicurativa estera e ne indicano il nominativo al danneggiato.
Il danneggiato, in questo modo, potrà interfacciarsi direttamente con una Assicurazione italiana che, in qualità di mandatario rappresentante della Compagnia di assicurazione estera, evaderà interamente le pretese risarcitorie del danneggiato.
Incidente stradale estero: la richiesta di risarcimento
Come presentare la richiesta di risarcimento del danno subito a seguito di incidente avvenuto all’estero e per responsabilità di veicolo immatricolato all’estero?
La prima cosa che consigliamo sempre ai nostri clienti vittime di incidenti, è quella di prendere bene nota dei dati del veicolo responsabile, nonché dei dati del conducente responsabile dell’incidente e la sua Compagnia di assicurazione.
Nel caso in cui quest’ultimo si opponga, sarà necessario richiedere subito l’intervento delle Autorità, in modo che il sinistro venga accertato.
Sarà poi fondamentale tenere a mente la data dell’incidente e, soprattutto, il luogo in cui il sinistro è avvenuto. In questo caso suggeriamo sempre ai nostri clienti di evitare di spostare i veicoli e di fotografarli subito dopo l’impatto, in modo che la dinamica del sinistro possa chiaramente evincersi e che le contestazioni siano facilmente superabili.
Come presentare la richiesta di risarcimento
Veniamo ora alla parte pratica di questo approfondimento: come presentare la richiesta di risarcimento?
Come abbiamo detto in premessa, la domanda di risarcimento del danno subito a seguito di incidente avvenuto all’estero e per responsabilità di veicolo estero, segue una procedura specifica e diversa.
Prima di tutto occorre specificare che la suddetta procedura è perseguibile esclusivamente quando l’incidente è avvenuto in un Paese facente parte del Sistema Carta Verde e provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo.
Questo perché, nel caso in cui l’incidente sia avvenuto in uno Stato non aderente al Sistema Carta Verde, la procedura sarà molto più complessa poiché – non esistendo sistemi di cooperazione tra gli Stati – la domanda di risarcimento andrà direttamente indirizzata alla Compagnia assicuratrice del veicolo responsabile.
Quando invece l’incidente è avvenuto in un Paese facente parte del Sistema Carta Verde e causato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, consigliamo ai clienti di presentare la domanda di risarcimento direttamente al mandatario dell’assicurazione responsabile in Italia.
Questo faciliterà sicuramente la trattativa del sinistro, avendo il danneggiato come interlocutore una Compagnia di Assicurazione italiana.
Ma come si individua il mandatario in Italia di un’assicurazione estera?
Abbiamo visto nel paragrafo precedente che l’organo preposto ad individuare e conferire incarico al Mandatario per la trattazione del sinistro, è il Centro informazione presso la CONSAP.
Il danneggiato dovrà quindi inviare richiesta di indicazione del mandatario competente direttamente al Centro Informazioni, attraverso il c.d. Portale Unico a cui si ha accesso tramite SPID.
La richiesta dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- data ed ora di accadimento del sinistro;
- nazione di accadimento del sinistro;
- targa del veicolo responsabile del sinistro;
- tipologia e modello del veicolo responsabile;
- stato di immatricolazione del veicolo responsabile del sinistro;
Inoltre, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- documento di identità del danneggiato;
- documento di identità del richiedente, se differente dal danneggiato.
La domanda può quindi anche essere presentata direttamente da uno Studio legale che, tramite delega, inoltra la richiesta in nome e per conto del danneggiato.
Non appena protocollata la richiesta, il Centro informazione nazionale provvede ad interessare il Centro di informazione dello Stato di immatricolazione del veicolo responsabile.
Preme specificare che alla CONSAP ed al Centro di Informazione italiano non competono né l’apertura del sinistro né la sua gestione.
La Consap, infatti, si occuperà esclusivamente di mettere in relazione l’assicurazione estera del responsabile con il suo mandatario in Italia, in modo che venga così confermata la copertura assicurativa per il veicolo responsabile del sinistro.
La richiesta di risarcimento ex art. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni, dovrà poi essere inviata dal danneggiato direttamente al Mandatario incaricato, a cui spetta la liquidazione dei danni.
Relativamente al contenuto della domanda di risarcimento, la normativa non prevede particolari specificità. Riteniamo quindi che, in assenza di una specifica disposizione, la richiesta che verrà indirizzata al Mandatario dovrà contenere tutti i requisiti previsti dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
Incidente stradale estero e il diritto al risarcimento del trasportato
Naturalmente anche il trasportato avrà diritto al risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro avvenuto all’estero.
Ma, in questo caso, la procedura sarà diversa rispetto a quella da seguire per il risarcimento del danno del trasportato in caso di sinistro avvenuto in Italia.
Sul punto è sempre l’art. 151 del Codice delle Assicurazioni all’ultimo comma stabilisce poi:
<<Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.>>
Il legislatore quindi, nel caso di sinistri all’estero, non prevede una procedura di risarcimento diversa per trasportati e conducenti danneggiati dall’incidente.
Il trasportato del veicolo danneggiato infatti, rientra senza dubbio tra “gli aventi diritto al risarcimento” di cui all’art. 151 del Codice delle Assicurazioni.
Come il conducente e/o proprietario del veicolo incidentato, anche il trasportato dovrà quindi seguire la procedura di cui sopra, indirizzando dapprima la richiesta al Centro informazioni per l’incarico del mandatario e poi inoltrando la domanda di risarcimento direttamente al mandatario in Italia dell’assicurazione estera responsabile.
Naturalmente, anche in questo caso, rimane ferma la possibilità residuale per il danneggiato di richiedere il risarcimento direttamente alla Compagnia responsabile.
Incidente stradale estero: la legge applicabile alla procedura di risarcimento
Quando si parla di incidente stradale avvenuto all’estero a danno di un cittadino italiano e per responsabilità di un veicolo estero, alla procedura di risarcimento la legge applicabile alla fattispecie non sarà quella nazionale, bensì quella dello stato ove è avvenuto il sinistro.
Si tratta di un principio di diritto internazionale, riconosciuto dall’ordinamento italiano, che prevede che alla domanda di risarcimento di danno subito a seguito di un fatto illecito avvenuto all’estero, la legge applicabile debba essere quella del luogo ove è avvenuto il fatto illecito.
Ciò poiché, si ritiene, che la legge del luogo in cui il fatto illecito è avvenuto sia – anche per ragioni di istruttoria – più idonea alla risoluzione della fattispecie.
Ora, un incidente stradale è senz’altro un fatto illecito da cui consegue un diritto di risarcimento in capo al danneggiato. Ciononostante, le modalità di risarcimento del danno e l’entità di tale risarcimento non sono uguale a tutti gli Stati.
Il rischio di tale diversità di normative in materia è che il diritto al risarcimento della vittima, per il principio dell’applicabilità della legge del luogo in cui è accaduto il sinistro, sia sensibilmente limitato in determinati Paesi.
Cosa stabilisce la Sentenza n.20841 del 21.08.2021
Tuttavia, il principio secondo cui è applicabile la legge del luogo in cui il sinistro è avvenuto non è mai stato contestato dalla giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza n.20841 del 21.08.2021 ha stabilito che:
<< La domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all’estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell’Unione europea o quello costituzionale.>>
La decisione di cui sopra potrebbe lasciare un po’ perplessi. Infatti, si arriva addirittura ad affermare che se le legge del luogo in cui è avvenuto il sinistro non prevede il diritto al risarcimento per la vittima, questo non potrà essere garantito.
Il principio espresso dalla Suprema Corte è, tuttavia, in totale accordo e rispetto delle norme sia di diritto interno che di diritto europeo e ciò poiché:
<< il fatto illecito avvenuto in un altro ordinamento, per la legge italiana è soggetto alla legge del luogo dove avvenne, e certo non potrebbe il giudice italiano, decidendo il presente giudizio in base alla legge austriaca, introdurre lui in quella legge una norma che vi manchi.>>
Conclusione
Come abbiamo visto, la trattazione dei sinistri avvenuti all’estero e per responsabilità di veicolo immatricolato estero non è banale né di facile risoluzione.
Questo perché tali fattispecie richiedono una conoscenza specifica sia della legge interna che del diritto internazionale ed europeo, in costante mutamento ed evoluzione, che non può pretendersi da chi non la studia e approfondisce quotidianamente.
Per questo motivo, come legali, consigliamo sempre ai nostri clienti di non affrontare queste procedure autonomamente, ma di rivolgersi ad uno Studio specializzato in materia, in modo da poter ottenere il risarcimento a cui si ha diritto.
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