incidente stradale ai tempi del coronavirus

Incidente stradale ai tempi del Coronavirus: cosa succede?

Come ben sappiamo, la mobilità e la circolazione continuano ad essere ridotte e devono avvenire nel rispetto delle limitazioni vigenti.

Purtroppo, nonostante il periodo, gli incidenti stradali possono comunque.

Ecco qualche consiglio su come comportarsi e alcune nozioni su cosa cambia per il danneggiato in materia di risarcimento a fronte delle modifiche apportate dal Decreto Cura Italia.

Incidente stradale ai tempi del Coronavirus: cosa cambia

Il decreto Legge Cura Italia, oltre a portare modifiche in materia di circolazione stradale, ha inciso anche in materia assicurativa.  Vediamo in concreto quali sono i cambiamenti nel settore del risarcimento dei danni da incidenti stradali.

Cosa cambia per il soggetto che purtroppo in questo periodo si trova ad essere vittima di un incidente stradale? Cambiano le tempistiche previste per il risarcimento.

E indovina? Ora bisogna aspettare di più.

Precisamente, bisogna aspettare 60 giorni in più rispetto alle tempistiche normali indicate dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

Sessanta giorni in più concessi all’Assicurazione per formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento, oppure per comunicargli se è perché il risarcimento non si ritiene dovuto.

E questo vale fino al 31 luglio 2020.

È previsto dall’art. 125 del Decreto Legge Cura Italia che per comodità si riporta testualmente:

  • <<Art. 125 “Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni”
    3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.>>

 

Cosa significa?

Il Codice delle Assicurazioni detta tempistiche precise per il risarcimento, o meglio perché l’Assicurazioni formuli un’offerta al danneggiato.

Queste tempistiche ora e – sino al 31 luglio 2020 – sono prorogate di 60 giorni.

Nei sinistri con soli danni materiali (senza che vi siano state lesioni per il danneggiato):

  • il termine di 30 giorni passa a 90 giorni, quando il modulo di constatazione amichevole è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente;
  • il termine di 60 giorni passa a 120 giorni, quando il modulo di constatazione amichevole è firmato da uno solo dei conducenti coinvolti nell’incidente.

Nei sinistri che hanno causato lesioni personali o il decesso:

  • il termine passa da 90 giorni a 150 giorni.

Questa proroga dei termini è prevista soltanto nei casi “di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno”.

La perizia di un tecnico (un perito per i danni materiali e di un medico legale per le lesioni) non é obbligatoria, ma è imprescindibile se si vogliono avere tutti gli elementi necessari per una quantificazione del danno corretta.

Si tratta quindi di una proroga dei termini che tendenzialmente vale in tutti i casi di incidente, quando ci sono danni a cose o lesioni a persone.

I termini previsti dall’articolo 148 CdA, decorrono dal momento in cui l’Assicurazione riceve la richiesta di risarcimento danni con tutta la documentazione necessaria allegata, come previsto e richiesto dalla normativa.

 

Per quali sinistri vale questa proroga ?

Per tutti i sinistri stradali in cui la Compagnia non ha ancora effettuato la relativa perizia per la valutazione della danno.

Per cui anche per i sinistri avvenuti prima dell’entrata in vigore del Decreto Cura Italia.

Non per i sinistri stradali avvenuti prima dell’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, per i quali una perizia da parte della Compagnia è già stata effettuata.

Il discrimine di applicazione o meno della proroga, si ritiene essere appunto l’avvenuta o meno perizia o visita medico legale. Mentre non sembra rilevare il momento in cui il sinistro si è verificato.

Quindi se:

  • il necessario intervento del perito della Compagnia c’è già stato;
  • si ha la disponibilità della perizia;
  • la visita medico legale è già stata effettuata;  

 i termini entro cui la Compagnia è tenuta a formulare l’offerta rimangono invariati, senza le proroghe anzidette.

CONSIGLI

E veniamo a qualche consiglio.

Se, purtroppo, in questo periodo capita di essere vittima di un incidente dopo aver avvisato la propria Compagnia, consiglio di:

Questo per accelerare le tempistiche.

Poi…

Nel caso di danni all’autovettura, resta invariato il periodo di 5 giorni non festivi entro cui il danneggiato deve mettere a disposizione del perito dell’Assicurazione il veicolo, affinché verifichi l’entità del danno.

I 5 giorni, in una situazione di normalità, vengono sempre rispettati dalle Compagnie di Assicurazione. Tuttavia ora potrebbero presentarsi delle difficoltà, evidentemente collegate e dipendenti dall’emergenza in atto.

Può quindi accadere che nei 5 giorni la Compagnia non riesca a far visionare il veicolo danneggiato al suo perito.

Quindi cosa fare?

Se i 5 giorni trascorrono senza che il perito riesca a visionare l’autovettura, è comunque possibile procedere con la riparazione, ma suggerisco di:

  • ✔️ comunicarlo prima all’Assicurazione (comunicarlo per iscritto)
  • ✔️ fotografare in modo preciso il danno
  • ✔️ documentare il danno (procurarsi un preventivo dettagliato del carrozziere che effettuerà le riparazioni, anche la fattura va bene).

Questo per evitare di dover affrontare poi delle contestazioni volte a ridurre il risarcimento. E, in ogni caso, è sempre meglio avere pronta la documentazione necessaria per controbattere.

Attenzione: se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, è fondamentale procedere con un’istruttoria approfondita di quanto accaduto. Il consiglio è quello di rivolgersi sempre a professionisti esperti in materia.

Se in questo periodo dovessi subire un incidente, SG Studio Legale resta a Tua disposizione.

2 Comments

  • Santo

    25 Set 2020 at 9:11 Rispondi

    Buongiorno.
    il quesito è questo : Trattasi incidente stradale occorso in data 13 Luglio 2020 con solo danni materiali modello Cai doppia firma. Fatta richiesta di risarcimento danni in data 14 Luglio per conto di carrozzeria cessionaria ed effettuata perizia in data 28 Luglio. L’assicurazione ha inviato offerta solamente in data 18 settembre tra l’altro NON intestando assegno alla carrozzeria come da atto di cessione del credito precedentemente allegato alla richiesta. Vorrei sapere se l’offerta è tardiva o meno ( a seguito di proroga Covid ) e se è da ritenere nulla per errato beneficiario.
    Attendo un Suo cortese riscontro.
    Cordialità

    • Sara Garziera

      25 Set 2020 at 14:22 Rispondi

      Buongiorno Infortunistica,
      l’art. 125 del D.L Cura Italia ha prorogato a 90 giorni il termine per l’offerta (per i casi di sinistro con CAI sottoscritto da ambo le parti e solo danni materiali), indicando che tale proroga valga sino al 31 luglio (per cui per i sinistri verificatisi entro tale data). Voi avete ricevuto l’offerta dopo circa due mesi dalla richiesta, per cui ritengo che l’offerta sia stata tempestiva stante quanto previsto dal D.L. menzionato.
      Il fatto che l’Assicurazione abbia pagato al danneggiato e non alla carrozzeria cessionaria non rileva ai fini della validità dell’offerta. Se volete approfondire, si tratta di un’ipotesi prevista dall’art. 1264 del Codice Civile, ovvero l’ipotesi in cui il debitore paga al cedente. In sintesi, l’offerta è valida ma il debitore che ha pagato al cedente, pur essendo a conoscenza dell’avvenuta cessione, non è liberato dal suo debito. Nel vostro caso, potreste recapitare al mittente l’assegno e far valere la cessione chiedendo l’emssione di un altro nuovo assegno intestato alla carrozzeria cessionaria.
      Cordialmente,
      Avv. Sara Garziera

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