incidente ritiro patente estera

Incidente Ritiro Patente Estera: serve la conversione?

Sei un cittadino straniero che risiede in Italia da più di un anno e ha fatto un incidente con ritiro della tua patente estera? La tua patente può esserti restituita solo a seguito della conversione.

La conversione della patente estera è il passaggio necessario per riottenere la patente estera in caso di ritiro della patente. Spesso il ritiro della patente estera avviene a seguito di un banale controllo della Polizia o in occasione di un controllo in un incidente stradale. Il ritiro della patente estera da parte delle Autorità, infatti, è la sanzione che viene applicata quando – trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia – non hai provveduto a richiederne la conversione.

Purtroppo, se la tua patente estera è stata ritirata dalle Autorità, non ci sono modi per richiederne la restituzione senza prima procedere alla conversione. L’unico modo che hai per poter nuovamente guidare un veicolo in Italia, quindi, sarà quello di richiedere la conversione della tua patente estera che ti è stata ritirata. La conversione della patente estera è una pratica burocratica che per i cittadini stranieri può essere molto difficile. Lo è soprattutto perché l’applicazione delle leggi che la regolamentano non è mai immediata e lineare.

In questo articolo analizzeremo cosa prevede la legge italiana in materia di circolazione con patente estera. Ti spiegheremo poi che cos’è la conversione della patente e quando è necessaria. Risponderemo poi ad alcune domande che i Clienti stranieri, per i quali seguiamo la procedura di conversione, ci pongono spesso.

 

Che cosa è la conversione della patente estera

La conversione di una patente estera è quella procedura che consiste nella sostituzione della patente estera con una patente italiana.
Attraverso la conversione la patente rilasciata dallo Stato estero viene sostituita con una patente italiana, senza che il proprietario del documento debba sostenere alcun esame d’abilitazione.

La procedura di conversione della patente estera è diversa a seconda che il documento sia stato rilasciato da uno Stato europeo o da uno Stato extracomunitario. Questo perché l’ordinamento italiano riconosce automaticamente la validità delle patenti rilasciate dagli Stati europei o dagli Stati membri dello Spazio economico europeo.

Quando la patente estera è rilasciata da uno Stato comunitario

L’articolo 136 bis del Codice della Strada prevede una disciplina specifica per il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dagli Stati europei. Più nello specifico, l’articolo 136 bis stabilisce che:

<< Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana >>.

Nell’ordinamento italiano quindi, le patenti rilasciate dagli Stati dell’Unione europea sono equiparate a quelle italiane. Chi ha una patente di guida comunitaria valida potrà circolare sul territorio italiano fino alla data di scadenza del documento. Solo una volta che la patente sarà scaduta, sarà necessario convertire il documento di guida presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile.

La patente europea convertita verrà poi trasmessa allo Stato che l’ha rilasciata e al proprietario verrà consegnata una patente italiana.
Se la patente comunitaria è senza scadenza, il documento di guida dovrà essere convertito dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese.

Conversione della patente estera rilasciata da un Paese extracomunitario

Per quanto riguarda invece le patenti estere rilasciate da uno Stato extracomunitario, la legge è totalmente diversa. Se la validità delle patenti comunitarie viene riconosciuta in maniera automatica, così non è per la validità delle patenti rilasciate da Stati extracomunitari.

Per queste patenti, infatti è necessaria la conversione. Sul punto è però doverosa una precisazione: non tutte le patenti extracomunitarie possono essere convertite.

Nello specifico l’articolo 136, infatti, stabilisce che:

<< 1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validita’, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, puo’ richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l’esame di idoneita’ di cui all’articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità.>>

<<3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.>>

In pratica, secondo quando stabilito dall’articolo 136, si potrà richiedere la conversione della patente rilasciata da uno Stato extracomunitario solo se c’é un accordo di reciprocità tra quello Stato e l’Italia, ossia solo se anche in quello Stato extracomunitario è prevista la conversione della patente italiana.

Gli Stati non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo che – alla data di redazione del presente articolo – hanno stretto accordi di reciprocità con l’Italia, secondo le indicazioni del Ministero dei Trasporti, sono: l’Albania, l’Algeria, l’Argentina, il Brasile, El Salvador, le Filippine, il Giappone, il Libano, la Macedonia, il Marocco, la Moldavia, il Principato di Monaco, la Repubblica di Corea, la Repubblica di San Marino, lo Sri Lanka, la Svizzera, Taiwan, la Tunisia, la Turchia, l’Ucraina e l’Uruguay.

Se invece lo Stato di appartenenza del cittadino extracomunitario non ha stipulato un accordo di reciprocità con l’Italia, la conversione non si potrà richiedere. In questo caso, il cittadino straniero dovrà necessariamente ripetere l’esame della patente.

Inoltre, la conversione senza esami è possibile solo se:

⁃ la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia;
⁃ il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l’esame di revisione).

Una volta accertata la presenza di un accordo di reciprocità, e verificato che non sussistano gli impedimenti di cui sopra, il cittadino straniero potrà presentare l’istanza di conversione della patente. Come anticipato ad inizio articolo, rispondiamo ora ad alcuni dubbi e domande sollevate dai Clienti stranieri assistiti dal nostro Studio.

È possibile circolare regolarmente in Italia anche con una patente extracomunitaria non convertita?

La risposta è e questo perché la conversione della patente estera è obbligatoria solo dopo un anno dall’acquisizione della residenza anagrafica in Italia.

L’ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero la possibilità di circolare sulle strade italiane senza dover necessariamente convertire la propria patente di guida conseguita nel Paese di origine.

Tuttavia, il legislatore stabilisce determinate regole che devono essere rispettate affinché la circolazione sia regolare.

L’articolo 135 del Codice della Strada al comma 1 stabilisce che:

<<Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.>>

L’articolo 135 quindi prevede la possibilità per il cittadino straniero che sia in Italia solo di “passaggio”, ovvero non residente da più di un anno in Italia, di poter circolare sul territorio italiano utilizzando la propria patente estera solo ed esclusivamente se la patente:

⁃ è in corso di validità e si è muniti di titoli abilitativi validi per guidare determinate categorie di veicoli;
⁃ è accompagnata da un Permesso internazionale di guida, detto anche Patente internazionale, che viene rilasciato dall’autorità che ha rilasciato la patente;
⁃ in mancanza del Permesso internazionale di guida, sarà sufficiente una traduzione giurata della patente in possesso.

Sul punto, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 228 del 09.01.2008 ha stabilito che:

<< In tema di circolazione stradale, la patente estera può avere giuridico riconoscimento solo attraverso la sua conversione, salva l’eccezione prevista dall’art. 135 del nuovo codice della strada, che consente ai conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, la guida nel territorio del nostro Paese di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso nel Paese di rilascio, fino ad un anno successivo all’acquisto della residenza in Italia, per dare tempo alle pratiche di conversione o al conseguimento di patente italiana.>>

Naturalmente anche il cittadino straniero dovrà rispettare le regole di circolazione previste dal Codice della Strada italiano. In caso di violazioni, sarà soggetto a tutte le sanzioni previste per i conducenti muniti di patente italiana.

Particolare attenzione richiedono quelle violazioni del Codice della Strada che prevedono, come sanzione accessoria, la sospensione o la revoca della patente.

Nel caso in cui la sanzione accessoria prevista sia la sospensione della patente, l’articolo 135 stabilisce che il Prefetto disporrà nei confronti del trasgressore un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo pari alla durata della sospensione (per esempio, se la sospensione della patente è prevista per tre mesi anche il provvedimento di inibizione avrà durata di tre mesi).

Quando la sanzione consiste invece nella revoca della patente, il Prefetto emanerà nei confronti del trasgressore un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni.

Nel caso in cui l’infrazione commessa sia relativa alla guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, il provvedimento avrà durata di tre anni.

 

Se si guida con una patente extracomunitaria senza traduzione o Permesso internazionale di guida, si è soggetti a sanzioni anche se non si è residenti in Italia?

Anche in questo caso, la risposta è sì.

L’articolo 135 stabilisce che se circoli con una patente rilasciata da uno Stato extracomunitario non accompagnata dal Permesso internazionale di guida, o dalla traduzione giurata in italiano, dovrai pagare una multa di importo compreso tra i 400 euro e i 1.602 euro.

Se il tuo Permesso internazionale di guida non è stato rilasciato dall’autorità competente o non è conforme alle indicazioni delle convenzioni internazionali, la multa che dovrai pagare sarà di importo compreso tra i 78 euro e i 311 euro.

 

Cosa succede se, trascorso un anno dalla residenza in Italia, non si chiede la conversione della patente?

La risposta si trova nell’articolo 135 del Codice della Strada che, al comma 14, stabilisce che:

<< Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11.

Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all’ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione.>>

Si può comunque stare tranquilli, perché circolare con la patente estera non convertita non è considerato reato, anche se residenti in Italia da più di un anno.

L’infrazione comporterà, oltre al ritiro della patente, solo una sanzione di natura puramente amministrativa. Quindi, nel caso in cui sia trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia e non si sia richiesta la conversione della patente, il documento di guida verrà ritirato dall’Autorità trasmessa al Prefetto. Il Prefetto, a sua volta, la trasmetterà all’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la conversione.

Attenzione perché l’errore che molti cittadini stranieri fanno è quello di credere che, una volta giunta presso la Motorizzazione, la patente ritirata venga automaticamente convertita in patente italiana.

Ed invece no, perché la procedura di conversione della patente estera avviene solo su impulso del proprietario della patente che dovrà depositare specifica istanza presso l’Ufficio della Motorizzazione competente.

Depositata l’istanza, la procedura della conversione della patente, poi, è complessa e prevede un iter procedurale specifico.

Nel dettaglio, se ne hai interesse, ti rimandiamo alla lettura di questo articolo, dove analizziamo in dettaglio come procedere per ottenere la conversione della patente estera, quali sono gli Uffici competenti, quali i documenti da presentare, come si fa la domanda di conversione della patente comunitaria ed extracomunitaria.

 

Se hai bisogno di assistenza per la pratica di conversione della tua patente estera, puoi contattarci.
SG Studio Legale resta a tua disposizione.

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