Incidente con auto in leasing: chi riceve il risarcimento e chi paga i danni?
Incidente con auto in leasing: che succede in questi casi?
Se si fa un incidente con un’auto che si ha in leasing, può non essere immediato riconoscere chi è tenuto a pagare i danni e chi ha diritto di ricevere il risarcimento.
È un caso che capita di frequente, perché negli ultimi anni sempre più persone scelgono di non acquistare e possedere un veicolo, ma di noleggiarlo a lungo termine.
Si tratta del c.d. leasing di automobili.
Un’auto in leasing offre sicuramente diversi vantaggi all’utilizzatore. Tuttavia in caso di incidente pone innumerevoli interrogativi, soprattutto circa l’individuazione del soggetto che deve ricevere il risarcimento e di colui che deve corrisponderlo.
Ciò poiché, se da una parte il principio di responsabilità in Rc auto vuole che a pagare i danni provocati da un veicolo sia il proprietario del veicolo stesso (anche se per mezzo della sua assicurazione), dall’altra, quando i danni sono provocati da un veicolo in leasing, la risposta non è così immediata.
Come vedremo, infatti, in caso di veicolo in leasing l’utilizzatore del mezzo non ne è anche proprietario.
In questo articolo, cercheremo di dare una risposta agli interrogativi di cui sopra, analizzando in un primo momento, il contratto di leasing e le sue principali caratteristiche, per poi concentrarci sull’individuare chi, tra utilizzatore e concedente del veicolo in leasing, è obbligato a corrispondere il risarcimento o ha il diritto a riceverlo.
Le principali caratteristiche del contratto di leasing
Il leasing, normato dalla legge n. 124/2017, è un contratto tipico che consente ad un soggetto, detto utilizzatore (lesee), di usufruire di un bene dietro versamento di un canone periodico ad un soggetto detto concedente (lessor).
Al termine del contratto, l’utilizzatore può scegliere se restituire oppure acquisire la proprietà del bene. Questo previo pagamento di una quota di riscatto di valore inferiore al prezzo di mercato.
Dal momento della stipulazione del contratto, l’impresa di leasing consegna il bene oggetto della locazione all’utilizzatore. Quest’ultimo dovrà provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del rapporto contrattuale.
In altre parole, quindi, l’utilizzatore potrà godere del bene, occupandosi della sua manutenzione ordinaria e straordinaria, ma senza esserne proprietario.
La proprietà del bene verrà eventualmente acquisita dall’utilizzatore solo in seguito alla scadenza del contratto e al pagamento di un corrispettivo.
E qui la domanda sorge spontanea: in un incidente con veicolo in leasing, chi tra concedente ed utilizzatore può richiedere il risarcimento dei danni? E chi, tra questi due soggetti, dovrà risarcire i danni subiti da terzi?
Nei paragrafi successivi risponderemo alle precedenti domande analizzando la giurisprudenza in materia.
Chi ha diritto ad ottenere il risarcimento tra utilizzatore e concedente, in seguito ad un incidente con veicolo in leasing?
Per stabilire a chi vada il risarcimento in caso di danno subito dal veicolo in leasing, occorre distinguere il tipo di danno riportato.
Infatti, l’avente diritto al risarcimento del danno subito a seguito di incidente con veicolo in leasing, varia in base al fatto che il danno sia non patrimoniale o patrimoniale.
Incidente con auto in leasing: a chi spetta il diritto al risarcimento in caso di danno non patrimoniale?
Nel caso in cui l’utilizzatore sia stato danneggiato nella sua incolumità (c.d. danno non patrimoniale), le polizze assicurative contratte dalle società di leasing stabiliscono che il risarcimento debba liquidarsi in suo favore. Peraltro, gli stessi principi in materia di RC auto lo prevedono.
Ciò poiché il danno non patrimoniale riguarda l’integrità fisica del conducente, che a seguito di un sinistro stradale può essere compromessa più o meno gravemente.
Si tratta di un diritto che attiene alla persona del conducente e le parti non possono disporne la liquidazione nei confronti di un soggetto diverso dal danneggiato.
Medesimo discorso vale per il diritto al risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato in seguito ad un sinistro con veicolo in leasing.
Quest’ultimo, infatti, vedrà il proprio diritto al risarcimento garantito. Ciò anche quando ad avere la responsabilità nella causazione del sinistro è il veicolo su cui egli era trasportato.
Incidente con auto in leasing: a chi spetta il diritto al risarcimento in caso di danno patrimoniale subito?
Quando invece si parla di danno materiale, ossia danno provocato al veicolo in leasing, la questione diventa più complessa. Prima di addentrarci nell’analisi della giurisprudenza in merito, ribadiamo quanto già specificato in premessa.
Occorre sempre tenere a mente che l’utilizzatore di un veicolo in leasing non ne è proprietario e, pertanto, non è tenuto a stipulare una polizza per la responsabilità civile.
Obbligato a stipulare la polizza Rc auto è, invece, il concedente del veicolo in leasing. Questo poiché egli rimarrà proprietario del mezzo sino alla conclusione del rapporto contrattuale. Se da una parte, quindi, il concedente rimane proprietario del mezzo, d’altra parte l’utilizzatore ne ha il godimento.
A questo punto, a chi dei due spetta il risarcimento del danno subito dal mezzo?
In nostro soccorso arriva la giurisprudenza di legittimità: a tal proposito si cita la sentenza n. 10357/2017 della Corte di Cassazione che ha stabilito che:
<<Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo>>
In altre parole, secondo questo orientamento giurisprudenziale, anche l’utilizzatore del veicolo concesso in leasing – pur non essendo proprietario del mezzo – potrà richiedere il risarcimento del danno patrimoniale subito dal veicolo stesso a seguito di un sinistro stradale.
Incidente con veicolo in leasing: chi deve risarcire il danno provocato tra utilizzatore e conducente?
Per rispondere a questo quesito, occorre approfondire brevemente la normativa applicabile in tema di responsabilità RcAuto.
Il terzo comma dell’art. 2054 c.c. statuisce che “il proprietario del veicolo, o in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà“.
La responsabilità di cui sopra è alternativa e non solidale. Ciò poiché l’obbligo di risarcire un danno grava esclusivamente su colui che, avendo la disponibilità giuridica del bene, può impedirne o meno la circolazione.
Tra i soggetti indicati come responsabili per i danni provocati dalla circolazione dei veicoli, rientra senz’altro anche l’utilizzatore di un veicolo in leasing.
Ciò è statuito dall’art. 91, c. 2, cod. strad., introdotto con d.lgs. N. 285/1992 che ha stabilito che:
<<ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054, 3 c., c.c.>>.
La ratio di tale responsabilità solidale alternativa del proprietario – o di uno dei soggetti indicati dall’art. 2054 comma 3 c.c. – è da ricercarsi nella relazione qualificata tra il soggetto e la cosa.
Pertanto, in caso di caso di usufrutto, di vendita con patto di riservato dominio e di locazione finanziaria solo l’usufruttuario, l’acquirente o l’utilizzatore avranno il possesso del veicolo e saranno in grado di controllarne la circolazione.
Da ciò deriva che, per i danni dalla circolazione, responsabile solidale col conducente sarà l’usufruttuario, l’acquirente o l’utilizzatore in locazione finanziaria del veicolo. Quindi non anche il proprietario, poiché quest’ultimo è del tutto estraneo alla disponibilità giuridica di far circolare il veicolo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante.
A tal proposito si cita la sentenza n. 10034/2004 che stabilisce che:
<< Quanto al responsabile del danno, che a norma dell’art. 23 l. 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che esso sia unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, trovando giustificazione detta deroga nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata, nonché per rafforzare posizione del danneggiato, essendo facile l’accertamento della proprietà attraverso le iscrizioni risultanti al P.R.A., a differenza dell’identificazione del conducente (Cass. 25 settembre 1999, n. 9592; Cass. 6 novembre 1996, n. 9647).
Sennonché una volta ritenuto che, a norma dell’art. 2054, c. 3 e dell’art. 91 cod. strad., la presenza di un usufruttuario, di un acquirente con patto di riservato dominio o di un utilizzatore in leasing, esclude la corresponsabilità con il conducente del proprietario, subentrando la corresponsabilità di uno di questi soggetti, e precisamente di quello che ha la disponibilità giuridica del godimento del bene, ne consegue che anche ai fini dell’art. 23 l. n. 990/1969, solo questo soggetto è il responsabile, litisconsorte necessario con l’assicuratore.
Pertanto in caso di danni da circolazione di un veicolo, concesso in leasing, ai sensi dell’art. 23 l. n. 990/1969, il responsabile, litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore a norma dell’art. 18 della stessa legge è esclusivamente il lessee (cioè l’utilizzatore) e non il lessor (cioè il concedente).>>
In altre parole, chiamato a rispondere dei danni provocati dalla circolazione di un veicolo in leasing sarà – oltre alla Compagnia che assicura il mezzo per l’Rcauto – anche l’utilizzatore del mezzo, ossia colui che ha stipulato il contratto di leasing, e ciò poiché solo quest’ultimo ha un rapporto effettivo con il veicolo e ne può controllare la circolazione.
Incidente auto leasing: conclusioni
Come abbiamo visto, gestire una procedura di risarcimento del danno in caso di sinistro che coinvolge veicoli in leasing può comportare diverse difficoltà tecniche e giuridiche.
In questi casi il consiglio che possiamo dare è quello di rivolgersi immediatamente ad uno Studio Legale esperto in materia, che sia in grado di assistervi al meglio e farvi ottenere il congruo risarcimento.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
Per ottenere il supporto di SG Studio Legale puoi contattarci.
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