incidente con animale selvatico

Incidente con animale selvatico: ora cosa succede?

Un incidente con animale selvatico può capitare di frequente, soprattutto in strade extraurbane.

L’improvviso attraversamento della strada da parte di un animale selvatico, può provocare una turbativa del traffico tale da causare un incidente stradale, con conseguenze anche gravi.

Ciò non comporta necessariamente uno scontro tra questo ultimo e le eventuali automobili ivi transitanti.

Molto spesso l’animale è in grado di fuggire prima di essere investito, mentre il conducente si vede costretto a porre in essere manovre improvvise che ne possono provocare la fuoriuscita di strada o, addirittura, lo scontro con un altro veicolo.

Ecco allora che la questione principale che si pone il danneggiato è quella relativa al suo diritto al risarcimento del danno subito.

In questo articolo analizzeremo il diritto al risarcimento in caso di incidente con animale selvatico. Indicheremo la condotta più idonea da tenere nell’immediatezza del fatto, per poi evidenziare – nello specifico – le modalità di richiesta del risarcimento e le problematiche sottese alla questione. 

Cosa fare nell’immediatezza di un incidente provocato da un animale selvatico? 

Quando si parla di incidenti provocati da animali, come dicevamo in premessa, due sono le situazioni in cui ci si potrebbe trovare: 

  • Animale che attraversa improvvisamente la strada e viene colpito dal veicolo, provocando danni sia patrimoniali che non patrimoniali.
  • Animale che attraversa improvvisamente la strada e provoca una turbativa del traffico. Questo evento non porta al suo investimento, ma costringe il conducente di un veicolo a sterzare improvvisamente, finendo fuori strada o impattando contro un altro mezzo. 

Queste due situazioni si differenziano per le conseguenze che potrebbero avere sulla procedura di risarcimento del danno subito. 

Infatti, nel caso in cui l’animale venga investito e rimanga esanime sulla carreggiata, sarà più semplice per il danneggiato dimostrare l’evento

Se l’animale invece scappa, diventa più complesso ricostruire la dinamica. 

In entrambe queste situazioni però occorre immediatamente richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine

Queste provvederanno alla redazione di un verbale del sinistro stradale, raccogliendo tutti gli elementi necessari a dimostrare che l’incidente è stato provocato da un animale selvatico.

Dovranno quindi essere raccolte fotografie o testimonianze dei soggetti terzi presenti sul luogo. Tutti elementi che potranno contribuire alla corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. 

Il diritto al risarcimento del danno a seguito di incidente con animale selvatico 

Come ripetiamo sempre, anche negli articoli di approfondimento del nostro blog, il diritto al risarcimento del danno subito è un diritto fondamentale del danneggiato.

Anche nel caso in cui l’incidente sia stato provocato da un animale selvatico, il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno subito. 

Di seguito vedremo cosa è necessario fare per poter ottenere il risarcimento del danno. Quindi a chi dovrà essere presentata la richiesta di risarcimento e i passaggi successivi da seguire. 

Chi risarcisce il danno in caso di incidente stradale con animale selvatico?

Per rispondere a questa prima domanda, occorre riprendere un principio sancito dall’art. 2052 c.c., che testualmente recita: 

<<Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito>>. 

Il principio della responsabilità del proprietario dell’animale, per i danni provocati dallo stesso, si applica anche nel caso in cui l’animale ad aver provocato il danno sia un animale selvatico.

Infatti, a differenza di quanto potrebbe sembrare, l’animale selvatico – pur non essendo addomesticato – ha un proprietario, o quanto meno un ente che ne gestisce la presenza sul territorio. 

Tale ente è la Regione, che sarà responsabile anche degli eventuali danni provocati dall’animale. 

Sul punto la giurisprudenza è unanime. Si cita a tal proposito la sentenza n. 308 del 10/06/2020 del Tribunale di Vibo Valentia, che ha ribadito che: 

<<In tema di sinistro stradale provocato da animale selvatico le Regioni sono responsabili ex art. 2052 c.c. poiché spetta ad esse sia la funzione normativa che amministrativa e di programmazione, coordinamento e controllo delle attività svolte da altri enti delegate.>> 

Quindi, anche nel caso in cui sia presente una delega per la gestione della fauna selvatica alla Provincia – o ad altri enti (esempio l’Ente “parco” nei casi di animali selvatici sotto la custodia parchi faunistici) – unico ente legittimato ad evadere le pretese risarcitorie relative ai danni provocati da animali selvatici sarà la Regione. 

Tali deleghe, infatti, non potranno essere opposte ai terzi danneggiati, ma avranno semmai valore interno alle parti. 

Quando viene meno la responsabilità della Regione ente gestore della fauna? 

Come stabilito dall’art. 2052 c.c., la responsabilità della Regione per i danni cagionati da animali selvatici potrà venir meno solo nel caso in cui venga dimostrato che il fatto è avvenuto per “caso fortuito”. 

La Regione, per esimersi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell’animale selvatico, dovrà quindi dimostrare che la condotta di questo sia stata del tutto al di fuori della sfera di possibile controllo.

Tuttavia, ad esempio, la presenza di una rete di recinzione che separi i campi aperti dalla strada non sarà sufficiente ad escludere la responsabilità della Regione.  

Sul punto la giurisprudenza è unanime. 

A tal proposito si cita la sentenza n. 11785 del 12.05.2017 della Corte di Cassazione sezione civile che ha stabilito che: 

<< Allegata e dimostrata da parte dell’automobilista danneggiato l’inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un’autostrada di un animale selvatico con cui non era stato possibile evitare la collisione, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell’animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall’incidente.>>

Individuato l’ente su cui grava l’onere del risarcimento del danno subito a causa di incidente con animale selvatico, vediamo ora quali elementi dovrà contente la richiesta di risarcimento. Quindi, quali sono invece i dati che il danneggiato dovrà allegare alla propria domanda risarcitoria.  

Il nesso di causalità tra la condotta dell’animale selvatico ed il danno subito 

Come abbiamo già avuto modo di approfondire, l’elemento fondamentale posto alla base di qualsiasi richiesta risarcitoria è il nesso di causalità.

Il danneggiato che avanza la richiesta di risarcimento, infatti, dovrà dimostrare che il danno subito è stato provocato dal verificarsi dell’incidente. 

Il danneggiato è sempre tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra il danno subito e la condotta dell’animale selvatico.

In altri termini, il danneggiato dovrà dimostrare che l’incidente, e conseguentemente il suo danno, è stato provocato dalla condotta imprevedibile dell’animale selvatico e che egli nulla ha potuto per evitare l’evento. 

A tal riguardo si è espressa anche una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 11107 del 27.04.2023 che sul punto ha ribadito che: 

<<Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell’integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell’animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra quest’ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possi bile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.>>

In quali circostanze è limitato il diritto al risarcimento del danno subito a seguito di incidente con animale selvatico?

Abbiamo visto quali sono gli elementi che il danneggiato dovrà allegare e provare per fondare la propria domanda risarcitoria. 

Tuttavia, vi sono determinate circostanze che possono condurre ad escludere il diritto al risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro con animale selvatico. 

Infatti, se il danneggiato non è in grado di provare il nesso causale tra il danno subito e la condotta dell’animale, la sua richiesta di risarcimento troverà l’opposizione della Regione.

Per tale motivo, è fondamentale premunirsi di tutti gli elementi necessari a dimostrare la dinamica dell’incidente.

In concreto, questi elementi possono essere: dichiarazioni testimoniali di persone che hanno assistito al fatto, fotografie e il verbale delle autorità intervenute.

Allo stesso modo, il diritto al risarcimento del danno subito potrebbe venir meno qualora venga dimostrata la condotta di guida imprudente del conducente.

Infatti, un comportamento di guida scorretto, come la velocità elevate ad esempio, potrebbe essere fatte valere a sostegno di una corresponsabilità del conducente nel sinistro. 

Ciò comporterebbe, se non il totale rigetto della domanda di risarcimento, una sua rivalutazione e quantificazione. Ovviamente in base alla percentuale di responsabilità attribuita al conducente. 

Conclusioni

Come abbiamo visto, il diritto al risarcimento del danno subito a seguito di un incidente con animale selvatico è garantito e tutelato.

Tuttavia, il danneggiato è tenuto ad allegare alla propria richiesta diversi elementi, che dovranno essere esaltati nel senso di fondare correttamente la domanda risarcitoria.  

La gestione di queste pratiche non è semplice. D’altronde comporta l’aver a che fare con enti statali che, dalla loro parte, hanno tutta l’assistenza legale e giudiziale necessaria. 

Per tale ragione è fondamentale richiedere l’assistenza di uno Studio Legale esperto nella materia, capace di formulare correttamente la richiesta di risarcimento, ricostruendo correttamente la dinamica ed allegando compiutamente tutte le prove a sostegno della richiesta di risarcimento.

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