trasportato testimone incidente stradale

Il passeggero trasportato può essere testimone nell’incidente stradale?

Quando succede un incidente stradale spesso l’unico testimone che ha assistito è il passeggero trasportato in uno dei veicoli coinvolti.

Il passeggero può essere testimone e testimoniare nell’incidente in cui è stato coinvolto?

Conoscere la risposta a questa domanda e conoscere bene la disciplina giuridica sul punto, può essere fondamentale per ottenere il pieno risarcimento cui si ha diritto, soprattutto quando i conducenti dei veicoli coinvolti danno versioni diverse sull’accaduto e la versione dei fatti raccontata dal testimone passeggero è l’unico elemento per stabilire chi dei due ha ragione.

Passeggero trasportato testimone nell’incidente stradale: potrebbe essere il tuo caso?

Sei alla guida della tua macchina, il tuo semaforo è verde e procedi quando vieni travolto dal conducente di un veicolo proveniente dalla strada laterale benché il suo semaforo fosse rosso.

Entrambi dichiarate e sostenete di essere passati con il semaforo verde e non vi è nessun testimone che abbia assistito al fatto, ad eccezione del passeggero trasportato sul tuo veicolo.

L’assicurazione, sulla base delle dichiarazioni contrastanti di voi conducenti, decide di non risarcirti per intero il danno poiché ti considera in parte responsabile del sinistro, contestando che non c’è la prova che tu sia realmente passato con il verde.

Puoi indicare come testimone l’amico che si trovava in macchina con te al momento dell’incidente e che ha visto che sei passato con il verde?

La risposta è diversa, a seconda che si sia nella fase stragiudiziale della trattativa con il liquidatore oppure nella fase giudiziale, cioè in causa.

Partiamo da questo secondo caso, perché la risposta la si trova nella legge e nelle sentenze e perché conoscere in modo approfondito il diritto è l’unico modo per far valere davvero i nostri diritti con l’assicurazione.

 

La testimonianza del passeggero nella causa civile tra il danneggiato e l’Assicurazione

Il conducente del veicolo che, nell’esempio sopra, è passato con il verde e non aveva quindi nessuna responsabilità nella dinamica dell’incidente, non riesce ad ottenere il pieno risarcimento dall’assicurazione.

È quindi costretto ad iniziare la causa contro l’altro conducente e contro l’assicurazione, chiedendo al Giudice che emetta una sentenza di condanna al pagamento per intero dei danni che ha subito nell’incidente stradale.

In questa causa, il conducente può chiamare a testimoniare il passeggero che ha visto quanto accaduto?

In altri termini, il passeggero può testimoniare nella causa tra il conducente del veicolo su cui era trasportato, l’assicurazione e l’altro conducente coinvolto nel sinistro?

La risposta la troviamo nella legge e nella giurisprudenza, cioè nelle numerose sentenze dei Giudici della Corte di Cassazione che hanno affrontato questa problematica.

Partiamo da quello che dice la legge, il codice di procedura civile.

L’art. 246 del codice di procedura civile stabilisce che in una causa sono incapaci a testimoniare i soggetti che hanno un interesse che potrebbe giustificare la loro partecipazione a quella stessa causa.

In generale, in un processo non è ammessa la testimonianza di chi potrebbe avere un interesse all’esito del processo, cioè a come finirà la causa, alla sentenza favorevole o meno per una delle parti.

Questo interesse all’esito del processo deve essere un interesse giuridico, e non di mero fatto, deve essere attuale e concreto e va valutato a prescindere da eventuali vicende successive che potrebbero intervenire sull’ interesse alla causa.
In quanto interesse giuridico è tale da giustificare l’intervento e la partecipazione nella causa di quel soggetto come parte.

La Corte di Cassazione sul punto ha affermato che:

<< La configurabilità in capo ad un soggetto di quell’interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto a contrastare quello da altri fatto valere e che lo renda incapace a testimoniare, deve essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell’interesse; pertanto l’eventuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, così non può rendere tale soggetto carente dell’interesse previsto dall’art. 246 c.p.c. come causa di incapacità a testimoniare>>
Cassazione civile, Sez. III, 1° giugno 1974, n. 1580

Ciò detto, occorre quindi chiedersi se il passeggero trasportato, ha un interesse giuridico a come andrà a finire la causa tra il conducente del veicolo su cui era trasportato, l’assicurazione e l’altro conducente coinvolto nel sinistro.
Dall’analisi della normativa applicabile in materia assicurativa, sembrerebbe che non vi sia nessun interesse giuridico.
Questo perché l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni garantisce al trasportato il risarcimento del danno che ha subito nell’incidente, indipendentemente dalla colpa del conducente.

Articolo 141 Codice delle Assicurazioni:

<<Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti […], fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo>>.

Il passeggero viene quindi interamente risarcito del danno anche se la colpa dell’incidente è del conducente del veicolo che lo trasportava.

Per lui quindi nulla cambia se la causa tra i conducenti dei veicoli coinvolti e l’assicurazione viene vinta dall’una o dall’altra parte.
Ecco che il suo interesse all’esito della lite, a chi vince la causa, sembrerebbe non esserci e, quindi, lui in quella causa sembrerebbe non avere un interesse tale da giustificare la sua partecipazione alla causa. Con la conseguenza che il passeggero sembrerebbe capace a testimoniare.

Tuttavia, nel mondo del diritto le cose non sono mai così semplici e i Giudici della Cassazione, da diversi decenni, hanno stabilito il principio esattamente contrario e opposto a quanto appena esposto.

L’incapacità a testimoniare del passeggero trasportato che ha subito un danno nell’incidente stradale: cosa dicono i Giudici

Secondo la Corte di Cassazione, il passeggero che ha subito un danno nell’incidente stradale, ha sempre un interesse giuridico all’esito della causa introdotta da una delle parti coinvolte.

Il passeggero danneggiato quindi è sempre incapace a testimoniare nella causa tra i conducenti e l’assicurazione riguardante l’incidente stradale che li ha coinvolti.

L’interesse rileva ai sensi dell’art. 246 Codice di procedura civile, rendendo il passeggero coinvolto nell’incidente sempre incapace a testimoniare nella causa.

E la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il passeggero trasportato, danneggiato nell’incidente stradale, è incapace a testimoniare:

  • sia che sia stato già integralmente risarcito
  • sia che abbia rinunciato al risarcimento del danno
  • sia che il suo diritto al risarcimento del danno sia prescritto

L’incapacità a testimoniare del passeggero danneggiato è un principio largamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, di cui si richiamano alcune massime:

<<Un soggetto trasportato che ha subito danni in seguito ad un sinistro stradale è ritenuto sempre incapace a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., nel giudizio intercorrente tra il conducente e il terzo responsabile. La vittima chiamata a deporre, infatti, è in tal caso astrattamente titolare di un interesse giuridicamente rilevante all’esito della lite, tale da giustificarne l’intervento, quand’anche abbia già ottenuto il risarcimento>>.
Cassazione civile, Sez. VI, 17 luglio 2019, n. 19121

<<La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.
Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all’adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell’adempimento o della rinuncia>>
(Cass. civ. ordinanza del 26 maggio 2021 n. 14468).

L’interesse del testimone danneggiato dall’incidente c’è sempre, anche qualora l’interessato abbia rinunciato al risarcimento, o sia stato già stato integralmente risarcito, poiché egli potrebbe intervenire nella causa per far valere il diritto al risarcimento dei danni così detti a “decorso occulto, o lungo latenti, o sopravvenuti all’adempimento e non prevedibili al momento del pagamento” (Cass. civ. ordinanza del 26 maggio 2021 n. 14468).

Questo significa che il passeggero danneggiato potrebbe pretendere il risarcimento di quei danni non visibili al momento del suo risarcimento (perché si possono verificare anche a distanza di molto tempo rispetto all’incidente) e quindi sopravvenuti in un momento anche molto successivo e non prevedibili al momento del pagamento.

Si tratta di danni ignorati, non conoscibili e non soggetti a prescrizione, come tali non prevedibili al momento del risarcimento del danno o della sua rinuncia e che, pertanto, potranno essere fatti valere dal passeggero in qualsiasi momento.

Allo stesso modo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che sempre vi sia l’interesse giuridico del passeggero trasportato e danneggiato all’esito della causa poiché:

  • nel caso in cui la causa accerti che entrambi i conducenti sono responsabili dell’incidente, può beneficiare del cumulo dei rispettivi massimali delle assicurazioni;
  • nel caso di insolvenza o rifiuto al pagamento del suo danno da parte dell’assicurazione del veicolo su cui era trasportato, può anche inoltrare la richiesta al conducente dell’altro veicolo di cui è stata accertata una responsabilità in concorso di colpa;
  • nel caso in cui venga eccepito il caso fortuito nella causazione dell’incidente stradale, può partecipare alla causa per provarne l’inesistenza, per evitare che l’assicurazione del veicolo su cui era trasportato si sottragga al proprio obbligo di risarcimento.

Per tutto quanto sopra, sempre quindi il passeggero trasportato e danneggiato ha un interesse giuridico alla lite e, di conseguenza, è considerato incapace a testimoniare.

E se il passeggero trasportato non ha subito alcun danno nell’incidente?

La posizione della giurisprudenza sopra analizzata, fa riferimento alle ipotesi di un passeggero trasportato che sia stato anche vittima dell’incidente stradale, cioè che sia stato danneggiato nell’incidente.

Si fa riferimento alle ipotesi in cui il passeggero ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale, che ha riportato danni materiali o fisici (lesioni) a causa dell’incidente e che ha quindi diritto al risarcimento di quel danno da parte dell’assicurazione del veicolo su cui viaggiava.

Ma se il passeggero trasportato non ha subito nessun danno nell’incidente, può testimoniare nella causa?

Richiamando i concetti ribaditi nelle sentenze della Corte di Cassazione, l’interesse giuridico alla lite e il principio della capacità a testimoniare dell’articolo 246 del Codice di procedura civile, si può ritenere che nel caso in cui non vi sia stato un danno, il diritto al risarcimento rimane astratto, non diventa attuale e non si concretizza e, di conseguenza, il passeggero non avrebbe nessun interesse giuridico alla causa.

Si tratta di considerazioni che, in giudizio, possono essere oggetto di eccezione al fine di avvalorare la richiesta di ammissione della testimonianza del passeggero non danneggiato, fermo comunque che la decisine circa l’ammissibilità o meno dello stesso quale testimone spetta al Giudice.

 

La testimonianza del passeggero nella fase stragiudiziale di trattativa, al di fuori della causa

Le considerazioni sino ad ora svolte, come detto, valgono con riferimento alla testimonianza del passeggero nell’ambito di una causa.

Ma al di fuori della causa, nella fase delle trattative con il liquidatore dell’Assicurazione, la testimonianza del passeggero trasportato è valida?

Premesso che non vi è nessun articolo di legge specifico che la neghi, né vi sono sentenze specifiche sul punto, è opportuno conoscere bene i principi stabiliti dalla Giurisprudenza, come sopra riportati, in modo da utilizzarne le argomentazioni e da applicarle analogicamente per il caso in cui sia opportuno farle valere nella trattativa con il liquidatore.

A seconda infatti dell’opportunità per il risarcimento che si vuole ottenere, si potrà contestare al liquidatore l’incapacità o meno a testimoniare del passeggero trasportato – facendo leva sulle diverse argomentazioni a sostegno delle due tesi distinte – a seconda che le sue dichiarazioni siano o meno a noi favorevoli.

È proprio di questi giorni, a titolo esemplificativo, una trattativa seguita dallo Studio, in cui il liquidatore dell’assicurazione aveva riconosciuto un 70% di colpa al nostro assistito, giustificando il concorso di colpa maggiore sulla base delle dichiarazioni del passeggero trasportato sul veicolo dell’altra parte.

Non essendovi altri testimoni, ed essendo le dichiarazioni delle due parti contrastanti, lo Studio ha contestato il concorso di colpa, facendo valere tutte le argomentazioni giurisprudenziali in materia, eccependo così l’incapacità a testimoniare del passeggero e riuscendo a ridimensionare il concorso di colpa per il nostro assistito al 50%, ottenendo così per lui il giusto risarcimento spettante.

Grazie alla nostra collaboratrice dr.ssa Gamanji per il contributo nella redazione dell’approfondimento.

Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.

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