guida in stato di ebrezza

Guida in stato di ebbrezza e sospensione della patente: cosa si rischia? 

Come abbiamo già visto in un precedente articolo, che puoi consultare qui, la guida in stato di ebbrezza rischia di esporti a conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria, amministrativa e penale. 

Le due sanzioni che più spaventano chi è stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza sono quella amministrativa, ovvero della sospensione della patente, e quella penale

La sospensione della patente è una sanzione che, di fatto, priva il trasgressore del proprio documento di guida per svariati mesi, in base alla gravità del fatto accertato. 

A seguito dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente viene disposta con effetto immediato dal Prefetto. Pertanto, la patente viene ritirata e conservata negli uffici della Prefettura sino alla scadenza della durata prevista dal provvedimento di sospensione. 

In questo articolo analizzeremo le diverse tipologie di sospensione della patente, disposte prima dal Prefetto e poi dal Giudice penale in caso di guida in stato di ebbrezza. Approfondiremo, inoltre, il rapporto tra questi due provvedimenti e gli effetti concreti che possono avere sul trasgressore.

 

La sospensione della patente in caso di guida in stato di ebbrezza

L’art. 186 comma 2 stabilisce che: 

<< Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato:

  1. a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi (3) (4) ;
  2. b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno (5) ;
  3. c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter (6) (7) (8)>>. 

Dall’analisi dell’articolo emerge che, in caso di guida in stato di ebbrezza costituente reato (alcolemia oltre 0,8 g/l), la sospensione della patente viene disposta anche come sanzione accessoria alla condanna penale.

Dunque la sanzione della sospensione della patente viene disposta sia con funzione cautelare e preventiva dal Prefetto, che con funzione rieducativa dal Giudice al momento della condanna penale. 

Vediamo ora la differenza tra queste due tipologie di sospensione ed il rapporto giuridico che le lega. 

 

La funzione cautelare della sospensione della patente emessa dal Prefetto in caso di guida in stato di ebbrezza

A seguito dell’accertamento della violazione dell’art. 186 del Codice della Strada, il Prefetto competente per territorio è tenuto a disporre la sospensione amministrativa della patente del trasgressore. 

È l’articolo 223 del Codice della Strada che attribuisce tale potere al Prefetto che, più nello specifico, prevede: 

<< Nelle ipotesi di reato per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, e’ comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.>>

La giurisprudenza si è più volte espressa sulla natura e funzione della sospensione della patente disposta dal Prefetto per guida con tasso alcolemico oltre i limiti.

A tal proposito, si cita la sentenza emessa dal Tribunale di Udine n. 1322 del 04.11.2016 che ha stabilito che: 

<< La sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal Prefetto ex articolo 223, comma 1, del codice della strada, a seguito del riscontro, da parte degli organi accertatori, di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge in soggetto alla guida di un veicolo, costituisce misura cautelare amministrativa, destinata a prevenire la reiterazione della condotta illecita nelle more del giudizio penale volto all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, diversa dalla sospensione della validità della patente quale pena accessoria disposta dal giudice penale. L’autorità prefettizia è, pertanto, tenuta a disporre la misura cautelare in parola, potendo decidere solamente sulla sua durata, giacché non è necessaria né la valutazione della sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità, invece espressamente richiesta dall’articolo 223, comma 2, del codice della strada, in quanto i fondati elementi di evidente responsabilità sono già stati ritenuti sussistenti dal legislatore nel momento in cui viene accertata la guida in stato di ebbrezza alcolica, né la valutazione della pericolosità della condotta del conducente per il quale è stato accertato un grado alcolemico superiore a quello consentito.>>

In sintesi, la sospensione della patente disposta dal Prefetto ha una funzione cautelare, mirata a prevenire ulteriori condotte illecite che possano compromettere la sicurezza pubblica.

Il Prefetto deve assumere un provvedimento ogni qualvolta venga accertato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. È quindi chiamato esclusivamente a pronunciarsi sulla durata della sospensione, in attesa che la responsabilità del trasgressore venga accertata in sede di giudizio penale.

 

La sospensione della patente quale sanzione accessoria alla condanna penale a seguito di guida in stato di ebbrezza

La sospensione della patente disposta dal Prefetto ha una funzione cautelare, mentre quella disposta dal Giudice penale ha una funzione punitiva e rieducativa.

Infatti, il Giudice penale – a seguito dell’accertamento del reato – condannando il trasgressore, dispone anche la sospensione della sua patente.

Si tratta quindi di una sanzione, lo si ribadisce, accessoria alla principale

In merito alla natura di tale sanzione accessoria, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa. 

Si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 17999 del 23.06.2021 che ha stabilito che: 

<<In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale>>. 

Secondo l’art. 224 del Codice della Strada, il Prefetto è l’esecutore materiale della sospensione della patente disposta come sanzione accessoria dal Giudice penale. Questo provvedimento viene adottato una volta che la sentenza di condanna sia passata in giudicato

 

Il rapporto tra sospensione della patente quale misura cautelare e sospensione della patente quale sanzione accessoria

Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi, la sospensione della patente rappresenta una conseguenza certa all’accertamento della guida in stato di ebbrezza. 

La sospensione della patente disposta dal Prefetto è immediata e decorre dal momento dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza, con il ritiro della patente.

La sospensione della patente emessa dal Giudice penale, invece, consegue esclusivamente una condanna penale del trasgressore, ed ha una funzione rieducativa e sanzionatoria. 

Il rapporto giuridico tra questi due provvedimenti è stato oggetto di interpretazione giurisprudenziale

Infatti, è importante precisare che – a differenza di ciò che si potrebbe pensare – trattandosi di provvedimenti con funzionalità diverse, l’emissione di uno non esclude l’altro. 

Sul punto si cita la sentenza del Tribunale Terni n.115 del 28/02/2015, che ha stabilito che: 

<<In tema di circolazione stradale, la sospensione della patente di guida consegue “ex lege”, quale sanzione amministrativa accessoria, alla commissione del reato di guida in stato di ebbrezza; l’avvenuta adozione della misura in esame ad opera del Prefetto in via cautelare non preclude l’irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale.>>

 

I periodi di sospensione disposti dal Prefetto e dal Giudice penale devono sommarsi tra di loro? 

Questa è la domanda che più ci viene posta dagli assistiti che decidono di affidarsi al nostro Studio Legale a seguito dell’accertamento dell’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza. 

La risposta è: NO

La giurisprudenza ha chiarito che i periodi di sospensione del Prefetto e del Giudice penale non sono cumulabili. Il trasgressore non dovrà quindi scontare la somma dei due periodi.

Ciò poiché dal periodo di sospensione deciso dal Giudice penale quale sanzione accessoria dovrà essere detratto quello già inflitto dal Prefetto in sede cautelare.

L’opera di scomputo del pre sofferto dovrà essere materialmente compiuta dal Prefetto nel momento in cui, a seguito di sentenza di condanna emessa dal Giudice Penale, dovrà disporre la sospensione. 

In merito al rapporto tra i due periodi di sospensione, si cita la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20/2000 che ha stabilito che: 

<<Il giudice penale che, all’esito dell’accertamento di una violazione del c. strad. connessa con un reato, applica con sentenza la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nel determinarne la durata non può tenere conto, per la differenza di finalità e presupposti che distingue i relativi provvedimenti, del periodo in cui la sospensione della patente è stata provvisoriamente disposta dal prefetto; tuttavia, poiché riferiti al medesimo fatto, detti periodi di sospensione non sono cumulabili, bensì complementari, con la conseguenza che il prefetto, organo deputato per legge all’esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, deve obbligatoriamente provvedere in tale sede alla detrazione del periodo di sospensione eventualmente pre sofferto, senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria procedente.>>

Può accadere che il trasgressore debba attivarsi, con l’assistenza di un avvocato, per far riconoscere il periodo di sospensione già scontato, impugnando eventuali provvedimenti errati del Prefetto o del Giudice.

 

Conclusioni 

Come visto, l’accertamento della guida in stato di ebbrezza comporta una sospensione della patente, cautelare prefettizia e punitiva giudiziale.

Il trasgressore può sempre impugnare i provvedimenti di sospensione, cautelare o accessoria, qualora ritenga il periodo comminato errato rispetto alle finalità dell’atto, presentando ricorso all’Autorità giudiziaria competente.

Non capita di rado infatti che, soprattutto in fase cautelare, il Prefetto disponga un periodo di sospensione della patente oltremodo esagerato. 

Il trasgressore può impugnare il provvedimento presso il Giudice di Pace, qualora lo ritenga ingiusto. Si consiglia vivamente di consultare uno Studio Legale specializzato per tutelare i propri diritti.

Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.

Per ottenere il supporto di SG Studio Legale puoi contattarci.

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