alcol alla guida

Alcol alla guida: obblighi e sanzioni

Alcol alla guida? Evitare di assumerlo quando si deve guidare è, oltre che una condotta di buon senso, un obbligo sancito dal Codice della Strada. 

Che assumere alcol alla guida costituisca una violazione del Codice della Strada è ben noto. Ma la verità è che i risvolti penali della guida in stato di ebrezza sono spesso ignorati. Per non parlare poi dei rischi che assumere l’alcol alla guida comporta.

L’assunzione dell’alcol alla guida è infatti tra le prime cause degli incidenti stradali che si registrano sulle strade.

La legge nazionale vieta l’assunzione di alcol alla guida, punendo il trasgressore nei casi più gravi, oltre che con sanzioni di natura economica, anche con l’arresto. 

In questo articolo, in primo luogo, analizzeremo la normativa applicabile in materia e le conseguenze di chi guida avendo bevuto alcolici. Ci concentreremo poi sui rimedi difensivi che il trasgressore può, tramite legale, esperire in caso di guida in stato di ebrezza. 

 

Alcol alla guida: quali sono le conseguenze? 

La legge italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro. Oltre questo limite il conducente viene considerato “in stato di ebbrezza”. 

La guida in stato di ebrezza viene punita dall’art. 186, che al comma 1 stabilisce che: 

<< È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche>>. 

La normativa differenza poi tre circostanze in cui il trasgressore che guida in stato di ebrezza potrebbe ritrovarsi. Queste sono suddivise in base al valore del tasso alcolemico che gli viene accertato in sede di controllo. 

Più nello specifico, il comma 2 dell’art. 186 del Codice della Strada stabilisce che: 

<< Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

  1. a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 543 a € 2.170)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; 
  2. b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  3. c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.>>

La guida in stato di ebbrezza con un valore del tasso alcolemico superiore ai 0,8 g/l costituisce un reato, la cui competenza è demandata al tribunale in composizione monocratica. 

Oltre ad una sanzione economica ed alla sospensione della patente, quindi, il trasgressore subirà un vero e proprio processo penale. I rischi? La condanna all’arresto da 6 mesi – nei casi meno gravi – ad un anno, quando il suo tasso alcolemico supera i 1,5 g/l. 

 

Alcol alla guida: ci si può rifiutare di sottoporsi all’alcol test? 

Solitamente, la guida in stato di ebrezza è rilevata tramite controlli effettuati nelle strade dalle autorità. Quando si viene fermati per un controllo, la tentazione per chi sa di aver assunto alcol è quella di rifiutare la prova dell’alcol test.

Tuttavia, prima di optare per questa decisione, occorre essere consapevoli che la legge equipara il rifiuto di sottoporsi all’etilometro ad un’ammissione di colpa. E, in tal caso, il tasso alcolemico è, di conseguenza, attribuito al maggiore. 

L’art. 186 comma 7 del Codice della Strada è chiaro sul punto: 

<< Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI>>. 

Il rifiuto a sottoporsi all’alcol test è punito con la pena prevista per il tasso alcolemico più alto. Parliamo della pena prevista nel caso in cui il tasso alcolemico accertato sia superiore al 1,5 g/l

Occorre prestare attenzione anche alla condotta che si mantiene in caso di controllo. Un comportamento elusivo è considerato alla stregua di un rifiuto. 

Sul punto la giurisprudenza di merito è chiara. 

A tal proposito si cita la sentenza n. 4076/2019 del Tribunale Genova ha stabilito che: 

<< La condotta di colui che, dopo un formale consenso alla sottoposizione all’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, si mostri poco collaborativo, emettendo sempre in maniera palese un volume di aria insufficiente per il corretto funzionamento della strumentazione in uso agli organi accertatori, integra il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del codice della strada. Tale condotta, infatti, è chiaramente finalizzata a eludere gli accertamenti volti alla determinazione del tasso alcolemico.>>

Tale interpretazione rappresenta un forte segnale, sia da parte del legislatore che dei Giudici. Di fatto, tende a scoraggiare i conducenti dal sottrarsi agli accertamenti delle autorità, punendoli quando rifiutano di collaborare con la giustizia. 

 

Cosa fare in caso di positività alla guida in stato di ebrezza? 

Se risulti positivo all’alcol test, è necessario immediatamente individuare in quale casistica ti ritrovi. 

Se il tuo tasso alcolemico è inferiore a 0,8 g/l, ti verrà comminata una sanzione amministrativa di natura pecuniaria, oltre che una sospensione della patente da tre a sei mesi. 

La durata della sospensione della patente è stabilita da decreto del Prefetto competente per territorio.

Qualora invece il tuo tasso alcolemico fosse superiore a 0,8 g/l, la tua condotta verrà perseguita penalmente. Verrai indagato in un procedimento penale che si concluderà con l’emissione di una sentenza di condanna a tuo carico, con tutte le conseguenza del caso.  

Il tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l non viene rilevato nell’ambito di un incidente stradale?

Allora l’imputato ha la possibilità di avvalersi del comma 9 bis dell’art. 186 del Codice della Strada, che stabilisce che: 

<<Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita’. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita’ può sostituire la pena per non più di una volta.>>

Il conducente in stato di ebrezza, se non ha provocato un incidente stradale, può richiedere la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria comminatagli con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 

 

La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con lavori di pubblica utilità

La richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità deve essere presentata dal trasgressore, tramite di un legale, al Giudice competente. Questo stabilirà le modalità e la durata della prestazione. 

Il trasgressore deve allegare anche il progetto approvato dall’ente presso cui eseguirà i lavori.  

L’ufficio locale di esecuzione penale verificherà il corretto svolgimento dei lavori.

Propendere per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità ha tre vantaggi principali. Infatti, in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità: 

  • si ottiene l’estinzione del reato. La fedina penale del trasgressore, nonostante il procedimento penale per guida in stato di ebrezza, risulterà pulita; 
  • il Giudice dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente
  • il Giudice revoca la confisca del veicolo sequestrato

È evidente come la funzione di tale disposizione normativa sia quella di rieducare il trasgressore. 

Sul punto la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che

<< In tema di guida in stato di ebrezza il comma 9 bis dell’art. 186 c.d.s., la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, ha una finalità recuperatoria con specifica finalità rieducativa. Questo costituisce un diritto per l’imputato, fatta salva la valutazione del Giudice, il quale vaglia discrezionalmente la richiesta ed il progetto presentato dalla parte.>> (Tribunale Potenza, 23/02/2023, n.273).

 

Cosa fare se si rimane coinvolti in un incidente stradale quando si è in stato di ebbrezza? 

La guida in stato di ebbrezza rappresenta un’aggravante per determinati reati. Ad esempio, lesioni personali stradali gravi o gravissime (art 590 bis del c.p.) e omicidio stradale (art. 589 bis c.p.). 

Con riferimento all’aggravante della guida in stato di ebbrezza nell’omicidio stradale, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente stabilito che: 

<<In tema di omicidio stradale, il testo dell’art. 589-bis, comma 2, c.p. non riconduce la fattispecie aggravata all’ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia la causa del sinistro mortale, ma indica nello stato di ebbrezza il presupposto di applicazione dell’aggravante. Il legislatore, infatti, stabilisce l’aggravamento per l’ipotesi in cui il conducente, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, cagioni, per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di una persona. Del resto, che la guida in stato di ebbrezza costituisca di per sé il presupposto applicativo dell’aggravante, ancorché non incidente sulla causazione del sinistro, si desume anche dalla scelta legislativa di introdurre con la fattispecie autonoma dell’omicidio stradale un reato complesso in cui la contravvenzione di cui all’art. 186 c. strad. perde la propria autonomia.>>

La Corte di Cassazione precisa che l’aggravante della guida in stato di ebbrezza nel reato di omicidio stradale non presuppone che lo stato di ebbrezza sia causa del sinistro. Tuttavia costituisce, di per sé, il presupposto per l’applicazione dell’aggravamento della pena

La condotta del trasgressore che rimane coinvolto in un incidente in stato di ebrezza, rappresenta una fattispecie “aggravata” dell’art. 186 del Codice della Strada.

Più nello specifico, infatti, il comma 2-bis del predetto articolo stabilisce che: 

<<Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.>>

Il conducente in stato di ebrezza che provoca un incidente stradale, in base al valore del suo tasso alcolemico, si vedrà raddoppiate le sanzioni

Inoltre, il trasgressore non potrà usufruire della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con lavori di pubblica utilità. 

Egli potrà eventualmente presentare istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. 

 

Conclusioni

L’alcol alla guida costituisce una violazione del Codice della Strada, che comporta gravi conseguenze per il trasgressore. 

In questi casi il consiglio è di rivolgersi immediatamente ad uno Studio Legale esperto in materia. Solo professionisti specializzati possono suggerirti la migliore strategia difensiva per il tuo caso. 

 

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