acconto risarcimento del danno

Acconto risarcimento del danno: è possibile richiederlo?

In caso di incidente stradale si può chiedere all’assicurazione un acconto sul risarcimento del danno.
E’ importante sapere che in caso di incidente stradale, soprattutto in situazioni più gravi, puoi pretendere dall’assicurazione un acconto sul risarcimento del danno definitivo.

Quest’ultimo, in determinati casi, è previsto dal Codice delle Assicurazioni e dalla legge ed è fondamentale pretenderlo da parte dell’Assicurazione.

Leggi l’articolo e scopri cos’è l’acconto sul risarcimento del danno, quando può essere preteso, come si quantifica e come ottenerlo.

 

Che cos’è l’acconto sul risarcimento del danno

Un incidente stradale è un evento improvviso che, soprattutto se di entità grave, stravolge la vita delle persone con importanti ripercussioni, anche a livello economico.

Infatti le spese che il danneggiato si trova a dover sostenere possono essere molto ingenti, in particolare quando le lesioni subite sono gravi. Gli esami diagnostici, la riabilitazione, la fisioterapia, l’acquisto di medicinali e di tutori, sono solo alcune delle numerose spese che il danneggiato può affrontare.

Seppur tali spese, se correttamente documentate nella pratica di risarcimento, verranno rimborsate dall’assicurazione, il danneggiato nell’immediatezza del fatto potrà trovarsi ad anticiparle.

Ecco che questo può comportare per il danneggiato un sacrificio economico significativo, che può mettere in seria difficoltà lui e, a volte, tutta la sua famiglia.

Per superare questo tipo di difficoltà, è possibile chiedere all’assicurazione che versi subito un acconto sul risarcimento del danno. L’acconto può essere chiesto sia in fase stragiudiziale, sia quando la pratica di risarcimento si trova nell’eventuale fase giudiziale.

L’acconto sul risarcimento del danno nella fase stragiudiziale

La fase stragiudiziale della trattazione di una pratica di risarcimento danni da incidente stradale si svolge al di fuori del Tribunale.

Si tratta della fase in cui il risarcimento viene richiesto all’assicurazione e la pratica viene istruita con il liquidatore.
L’acconto va quindi formalmente richiesto al liquidatore e la richiesta di acconto sul risarcimento va accuratamente documentata. Questo acconto non è previsto dalla legge come dovuto e non è obbligatorio.

Versare e riconoscere un acconto sul risarcimento del danno è una scelta del tutto volontaria da parte dell’assicurazione.
Di conseguenza ottenere l’acconto dipende dal fatto che la richiesta sia o meno correttamente istruita e documentata.

In questi casi, è essenziale che l’avvocato dimostri al liquidatore che vi sono tutti i presupposti indispensabili per ottenere l’acconto sul risarcimento del danno.

Questi presupposti, non essendo indicati dalla legge, variano da caso a caso.

Per questo dipenderà tutto dall’esperienza e dalla preparazione tecnica dell’avvocato. Sarà suo compito individuare e valorizzare ogni elemento del tuo caso specifico, che sia effettivamente rilevante al fine di giustificare la pretesa dell’acconto.

A solo titolo esemplificativo, andranno subito evidenziati e documentati al liquidatore gli elementi dimostrativi della gravità del danno fisico.  Eventualmente è possibile esibire una perizia medico legale interlocutoria sulle lesioni.

Andranno documentate al liquidatore le spese mediche già sostenute, le spese mediche future prevedibili e congrue in base alle lesioni subite.

Sarà importante anche provare la riduzione della capacità lavorativa del danneggiato. Quest’ultimo, infatti, nei casi di lesioni più gravi resterà assente dal lavoro con conseguente diminuzione del proprio reddito e quindi della propria capacità economica.

Da mettere in risalto saranno, inoltre, le condizioni economiche-familiari del danneggiato e ogni altro elemento indispensabile al fine di fondare la richiesta dell’acconto.

Per esperienza posso dirti che, in tutti i casi di lesioni gravi o gravissime trattati dallo Studio, l’acconto sul risarcimento del danno viene ottenuto nella fase stragiudiziale del risarcimento.

A dir la verità, in molti casi non vi è necessità di richiederlo. Questo perché i professionisti che collaborano con lo Studio attendono la conclusione della pratica di risarcimento per essere pagati e, così, il nostro assistito non anticipa alcuna spesa.

L’acconto sul risarcimento del danno nella fase giudiziale

La fase giudiziale di risarcimento del danno si svolge davanti al Tribunale ed è eventuale.

È eventuale perché, nella maggior parte dei casi, il giusto risarcimento si ottiene senza bisogno di iniziare una causa nei confronti dell’Assicurazione. Nei casi in cui l’Assicurazione non intende risarcire quanto dovuto, nonostante le evidenze del caso, allora sarà indispensabile iniziare la causa davanti ad un Giudice del Tribunale.

In questo modo si può ottenere una sentenza di condanna dell’Assicurazione al risarcimento.

È proprio in questa fase, detta giudiziale, che la legge prevede la possibilità per il danneggiato di ricevere un acconto da parte dell’Assicurazione.

Questo acconto è previsto dalla legge in un articolo del Codice delle Assicurazioni e da una norma specifica, entrata in vigore successivamente a questo Codice.

L’acconto risarcimento del danno previsto dal Codice delle Assicurazioni

L’acconto sul risarcimento o sulla liquidazione del danno è previsto espressamente dall’articolo 147 del Codice delle Assicurazioni.

L’articolo 147 del Codice delle Assicurazioni, testualmente recita:

<<Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l’istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.

L’istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.

L’ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.>>

 

Analizzando questo articolo, emergono i presupposti per ottenere l’acconto sul risarcimento del danno durante il processo e vengono forniti i riferimenti per la sua quantificazione.

 

Presupposti per ottenere l’acconto previsto dell’art. 147 del Codice delle Assicurazioni

L’articolo 147 CdA indica due presupposti necessari affinché il Giudice possa disporre che l’Assicurazione versi un acconto al danneggiato.

Questi presupposti sono:

  • Lo stato di bisogno del danneggiato.

La situazione di bisogno, ovvero di difficoltà economica in cui si trova il danneggiato deve essere stata causata dall’incidente.

Sarà quindi necessario supportare la richiesta di acconto portando all’attenzione del Giudice tutti quegli elementi volti a dimostrare lo stato di bisogno del danneggiato, come conseguenza immediata e diretta dell’incidente.

  • Gravi elementi di responsabilità a carico del conducente del veicolo responsabile.

E’ necessario che da un’analisi sommaria della dinamica del sinistro, emerga che il danneggiato non ha particolare colpa nell’incidente. Per converso, dovranno quindi emergere gravi indizi di responsabilità a carico delle controparti coinvolte nell’incidente.

Se vi sono questi due presupposti il Giudice, su domanda specifica della parte, potrà disporre che l’Assicurazione versi un acconto al danneggiato.
L’acconto dovrà essere versato subito e indipendentemente dal corso e dalla lungaggine del processo.

A quanto ammonta l’acconto previsto dell’art. 147 del Codice delle Assicurazioni

L’acconto che l’Assicurazione sarà tenuta a versare al danneggiato, dovrà essere di un importo pari ai quattro/quinti dell’importo presumibile del risarcimento definitivo.

Per la quantificazione sarà fondamentale fare riferimento, in primis, alle risultanze della perizia del medico legale.
Dalla percentuale di validità permanente e temporanea prevista in perizia, sarà possibile partire per quantificare l’ammontare del danno.
Al danno non patrimoniale, successivamente, potranno essere aggiunte tutte le altre voci di danno, anche patrimoniale, rilevanti nel caso specifico.

Il Giudice provvederà a disporre che l’Assicurazione versi l’acconto al danneggiato, emanando un provvedimento tramite un’ordinanza immediatamente esecutiva e non più revocabile sino alla sentenza.

L’acconto risarcimento del danno previsto dall’articolo 5 della legge 102/2006

Oltre che dall’articolo 147 del Codice delle Assicurazioni, l’acconto sul risarcimento del danno nella fase giudiziale è previsto anche da un’altra norma.

La norma di riferimento è l’articolo 5 della legge n.102 del 21 febbraio 2006, che testualmente recita:

<<Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza.>>

In prima battuta è importante sottolineare che questo articolo, nonostante l’emanazione del Codice dell’Assicurazioni, è ancora in vigore.

La giurisprudenza ha avuto modo di ribadirlo in più occasioni.

Tribunale Catania, 20/12/2012

<<Sebbene il d.lg. n. 209 del 2005 (c.d. c. assicur.) abbia abrogato la l. n. 990 del 1969, l’art. 5 l. n. 102 del 2006 (successiva al codice predetto) che, introducendo un ultimo comma all’art. 24 l. n. 990, ha previsto la possibilità di concedere provvisionale anche agli aventi diritto non in stato di bisogno, nei limiti di una somma variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato, si ritiene ancora applicabile nonostante la già avvenuta abrogazione della l. n. 990.>>

Detto ciò, l’articolo 5 della legge n.102 del 21 febbraio 2006 è importante, perché consente di richiedere un acconto risarcimento del danno a favore del danneggiato.
Questo anche se il danneggiato non si trova in uno stato di bisogno derivate dall’incidente.

L’unico presupposto richiesto da questa norma per richiedere l’acconto, è che vi siano gravi indizi di responsabilità sulla causazione dell’incidente associati al conducente dell’altro veicolo coinvolto.

In questo caso, l’importo dell’acconto è previsto in una percentuale variabile tra il trenta e il cinquanta per cento del presumibile valore del risarcimento che il Giudice liquiderà in sentenza.

Concludendo

Far ottenere al proprio assistito un acconto sul risarcimento del danno, è fondamentale nei casi in cui le lesioni subite a seguito dell’incidente siano gravi-gravissime.

Ottenere una somma di denaro immediata da parte dell’Assicurazione, permette al danneggiato e alla sua famiglia di affrontare la difficile e spesso drammatica situazione.

L’acconto non è obbligatorio nella fase stragiudiziale della pratica.

Diventa quindi fondamentale l’assistenza di un avvocato professionista della materia, che saprà valorizzare al liquidatore ogni elemento volto a pretendere l’acconto da parte dell’Assicurazione.

Sarà il tuo avvocato, di volta in volta e in base al caso specifico, che dimostrerà all’Assicurazione l’esistenza di tutti i presupposti di fatto perché l’acconto ti venga versato.

L’acconto è previsto nell’eventuale fase giudiziale della pratica.

In questo caso il tuo avvocato valuterà se richiedere l’acconto invocando la norma del Codice delle Assicurazioni, oppure la norma successiva prevista dalla legge. Così il danneggiato e la sua famiglia potranno alleviare le complessità economiche che ogni incidente stradale comporta, soprattutto quando le lesioni sono gravi o gravissime.

Va da sé l’importanza di rivolgersi ad un professionista specialista della materia, che conosce i tuoi diritti e il modo per farli riconoscere.

 

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