Obbligo riparazione automobile carrozzeria convenzionata con l'assicurazione

L’obbligo di riparare l’automobile in una carrozzeria convenzionata con l’assicurazione

C’è l’obbligo di riparare l’automobile in una carrozzeria convenzionata con l’assicurazione?

La risposta, oggi, sembra essere sì.

Nel caso di incidente stradale, l’assicurato danneggiato avrà l’obbligo di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con l’assicurazione per riparare il proprio veicolo, quando questo obbligo è stata contrattualmente previsto nel contratto assicurativo.

Quando, cioè, l’assicurato ha scelto una assicurazione che prevedeva la riparazione presso una carrozzeria convenzionata a fronte, ad esempio, di uno sconto sul premio assicurativo, oppure della mancata franchigia sul costo della riparazione.

Fino a qualche anno fa, anche se nel contratto assicurativo era previsto l’obbligo di riparare l’automobile in una carrozzeria convenzionata, la clausola che conteneva tale obbligo era contestabile in quanto ritenuta vessatoria. 

Oggi però l’orientamento è cambiato, come vedremo di seguito.

 

Il cambiamento della giurisprudenza sull’obbligo di riparare l’automobile in una carrozzeria convenzionata

Si sa, il diritto è una materia in continua evoluzione. 

L’avvocato deve essere costantemente aggiornato sulle pronunce più recenti. Queste, d’altronde, potrebbero intervenire sovvertendo le precedenti interpretazioni ed imponendosi come nuovi principi giurisprudenziali. 

In questo articolo, a fronte dell’intervento di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, ritorneremo su una delle domande che i nostri clienti ci pongono più spesso. “Avvocato, ma sono obbligato a riparare l’automobile in una carrozzeria convenzionata con la mia assicurazione?

Avevamo già approfondito la questione in un articolo del 2022 presente nel nostro blog, che puoi consultare QUI.

Tuttavia, tale materia necessita di revisione. Questo poiché il principio precedentemente affermato dalla giurisprudenza, è stato ribaltato dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 25743 del 04/09/2023.

Le conseguenze per gli assicurati sono notevoli. 

Andiamo allora nel dettaglio del contenuto della pronuncia sopra citata, analizzandone le conseguenze diritto al risarcimento degli assicurati. 

 

L’orientamento giurisprudenziale prima dell’ordinanza n. 25743/2023

Come detto in questo articolo, la giurisprudenza di legittimità è sempre stata unanime nel ritenere che le clausole dei contratti assicurativi che limitano il diritto al risarcimento del danneggiato, sono da considerarsi vessatorie, quindi nulle

Ciò comportava la nullità delle clausole che limitavano il diritto al risarcimento dell’assicurato nel caso in cui questi decideva di rivolgersi a una carrozzeria non convenzionata.

Il danneggiato aveva quindi il diritto di ottenere l’intero risarcimento del danno subito anche se si rivolgeva ad una carrozzeria non convenzionata con l’assicurazione per riparare il proprio veicolo. 

Tale principio, come anticipavamo in premessa, è stato però sovvertito dall’ordinanza n. 25743 del 04/09/2023 della Corte di Cassazione.

Vediamo insieme cosa prevede la pronuncia.

 

La distinzione tra clausole vessatorie e clausole che specificano l’oggetto del contratto

Nell’ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla fondamentale distinzione tra due tipologie di clausole contrattuali presenti nei contratti assicurativi: 

  • quelle che specificano l’oggetto del contratto; 
  • quelle che limitano la responsabilità

Nella prima categoria di clausole, rientrano, ad esempio, gli scoperti o le franchigie previste dalle polizze contrattuali. Queste, vertendo sull’oggetto del contratto, non richiedono un consenso specifico per essere valide e non possono considerarsi vessatorie. 

Secondo la Corte di Cassazione infatti, tramite queste clausole: 

non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell’assicurato né si consente all’assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione o si assoggetta la soddisfazione dell’assicurato all’arbitrio dell’assicuratore e ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta; piuttosto, senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, viene specificato l’oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalità e la forma con cui l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro” (cit. Cassazione civile sez. III, 04/09/2023, (ud. 23/03/2023, dep. 04/09/2023), n.25743). 

Le clausole che limitano la responsabilità sono quelle che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. 

Si tratta di cause che devono considerarsi nulle, poiché creano un rilevante svantaggio in capo all’assicurato nei confronti dell’assicurazione. 

Tale tutela è garantita all’assicurato in quanto considerato consumatore e, quindi, parte debole del contratto.

 

La scelta tra il risarcimento in forma specifica e il risarcimento per equivalente

Nell’ordinanza n. 25743/2023, la Corte di Cassazione torna nuovamente a ribadire come la scelta della forma di risarcimento desiderata spetti all’assicurato.  

Questa può avvenire tramite:

  • la corresponsione di una somma di denaro pari al valore dal danno (risarcimento per equivalente);
  • il ripristino della funzionalità del veicolo, la riparazione del veicolo (risarcimento in forma specifica).  

Tuttavia, se l’assicuratore offre la riparazione del danno e l’assicurato la rifiuta senza un valido motivo, questo rifiuto è considerato un comportamento contrario alla buona fede. A meno che tale scelta non comporti un notevole sacrificio per l’assicurato.

Sulla base di questi presupposti, la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25743/2023 ha ritenuto che:

danneggiato e danneggiante possono validamente ed efficacemente accordarsi sul risarcimento in forma specifica, anche in via preventiva: tale accordo, infatti, integra un contratto innominato avente causa risarcitoria, diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico”. 

In altre parole, quindi, le clausole che determinano la forma del risarcimento non sono da considerarsi vessatorie, poiché non determinano uno squilibrio tra le parti del contratto. Questo in quanto risultato di un vero e proprio accordo tra le parti.

 

Ma quindi l’assicurazione può obbligare il danneggiato a riparare il veicolo in una carrozzeria convenzionata? 

Alla luce dell’ordinanza n. 25743/2023, oggi, la risposta a questa domanda è: purtroppo sì

Ciò poiché, trattandosi di clausole che non impongono alcun limite di responsabilità, ma riguardano esclusivamente l’oggetto del contratto, non sono ritenute vessatorie

La giurisprudenza ha ritenuto che queste clausole non impongano un peso eccessivo al contratto assicurativo, né permettono all’assicuratore di venir meno ai propri doveri. 

Sono clausole che, a parere della Cassazione, non limitano in alcun modo il diritto al risarcimento dell’assicuratoIn altre parole, queste clausole sono assolutamente legittime e – se presenti nel contratto – devono essere rispettate.

Resta fermo il fatto che se il danneggiato decide di non riparare la propria autovettura presso una carrozzeria convenzionata, è libero di farlo e di scegliere una carrozzeria di fiducia. Ciò, però, comporterà le conseguenze previste in contratto, che spesso si traducono nel dovere – per il danneggiato – di accollarsi parte del risarcimento.

 

Conclusioni

Come abbiamo visto, forti dell’appoggio giurisprudenziale, le assicurazioni potranno obbligare l’assicurato a rivolgersi presso una carrozzeria convenzionata per riparare il veicolo. 

Se la clausola sarà presente nel contratto, il danneggiato sarà obbligato a rivolgersi a una carrozzeria convenzionata, rinunciando a riparare il  veicolo presso il  carrozziere di fiducia. 

Il consiglio che ci sentiamo di poter dare per evitare la spiacevole sorpresa di tale obbligo, è quello di leggere sempre attentamente le condizioni delle polizze che si sottoscrivono con l’assicurazione.

SG Studio Legale resta a disposizione, se ritieni di trovarti in un caso simile e vuoi avere ulteriori informazione.

 

Non ci sono commenti

Hai delle domande? Ti è capitato un caso simile?
Scrivici qui sotto, saremo lieti di risponderti!