L’assicurazione è obbligata a risarcire l’IVA?
L’assicurazione è obbligata a risarcire l’IVA? Se l’assicurazione è tenuta a risarcire l’IVA al danneggiato – nel caso in cui questi decida di non riparare il veicolo-, è una questione tutt’altro che banale. Al contrario, è una di quelle che spesso fa sorgere accesi dibattiti con i liquidatori delle assicurazioni.
Si tratta di una problematica di carattere pratico e che può spostare il risarcimento anche di migliaia di euro, specie nei casi in cui il danno al veicolo sia ingente.
È certo che i veicoli coinvolti in un sinistro stradale, seppur di piccola entità, subiscano dei danni. I costi di riparazione del veicolo incidentato rappresentano una delle voci del c.d. danno patrimoniale conseguente al sinistro.
L’importo dovuto a titolo di risarcimento, viene determinato tramite un preventivo di riparazione predisposto dal carrozziere, scelto dal danneggiato e dalla perizia redatta dal perito incaricato dalla Compagnia.
Il preventivo di riparazione del veicolo – come approfondiremo in seguito – è composto da un importo c.d. imponibile (senza IVA) e un importo c.d. totale (comprensivo dell’IVA).
Al momento della liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale relativo al danno patito dal veicolo, è prassi delle Assicurazioni riconoscere l’importo dell’IVA SOLO nel caso in cui il danneggiato non dimostri di aver riparato il veicolo.
Ma questa condotta è legittima? Esiste un obbligo per l’Assicurazione di corrispondere l’IVA anche se il danneggiato non ha riparato il veicolo?
In questo articolo cercheremo di fornire una risposta a questa domanda. Per fare questo, analizzeremo innanzitutto l’imposta IVA e le sue caratteristiche, per poi concentrarti sulla normativa applicabile in caso di risarcimento del danno patrimoniale relativo alla riparazione del veicolo.
Che cos’è l’IVA?
L’IVA – acronimo di imposta sul valore aggiunto – è un’imposta sul valore aggiunto che si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi che vengono effettuate nell’esercizio di imprese, di arti e di professioni svolte sul territorio dello Stato.
L’IVA viene addebitata dall’impresa, artigiano o professionista, direttamente al cliente o al consumatore finale. Sarà poi la stessa impresa a versare l’imposta direttamente all’Erario.
Quando non può essere detratta, l’IVA rappresenta un vero e proprio costo. Non tanto per l’impresa, artigiano o professionista, bensì per il consumatore finale, che se la vedrà addebitata all’atto del pagamento del servizio o della prestazione.
Che cosa comprende il risarcimento del danno patrimoniale
L’art. 2043 del Codice Civile stabilisce che:
<<Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno>>
Si tratta della c.d. responsabilità extracontrattuale, che trae il suo fondamento dal principio del neminem laedere, che stabilisce l’astensione dal ledere la sfera giuridica altrui.
Con riferimento alla nozione di <<danno>>, nello specifico quello patrimoniale che determina una perdita di carattere economico, secondo un orientamento consolidato dalla giurisprudenza, questo deve necessariamente comprendere tutti gli oneri e accessori consequenziali.
Ciò poiché il principio del risarcimento del danno stabilisce che la posizione giuridica e patrimoniale del danneggiato debba essere, nei limiti del possibile, reintegrata alla situazione precedente al fatto illecito subito.
Dovranno quindi essere risarciti anche eventuali danni, oneri e costi che il danneggiato dovrà subire conseguentemente al sinistro.
Cosa comprende il risarcimento del danno patrimoniale a seguito di un incidente stradale
Nella maggior parte dei casi, quando si è vittime di incidenti stradali, il danno patrimoniale subito è relativo al danno al veicolo e a tutti quei beni materiali rimasti danneggiati nel sinistro.
Il risarcimento di questi danni avviene principalmente tramite il rimborso dei costi sostenuti per la riparazione del veicolo e degli oggetti danneggiati a seguito di sinistro.
Con riferimento alla quantificazione del danno patrimoniale a seguito di incidente stradale, questa – come anticipato in premessa – avviene grazie al preventivo di riparazione del veicolo stesso (o degli oggetti danneggiati), stilato da un carrozziere o dal meccanico di fiducia del danneggiato.
Il preventivo verrà poi visionato dal perito dell’assicurazione che farà a sua volta le proprie valutazioni.
Sia il preventivo di riparazione che la perizia del perito dell’assicurazione, riporteranno un importo di riparazione suddiviso in due parti: una parte imponibile (senza IVA), una parta con l’aggiunta dell’IVA.
L’IVA è infatti un costo che il danneggiato sopporterà al momento della riparazione del suo veicolo e che gli verrà direttamente addebitata al momento della fattura.
Ma quindi, l’assicurazione è obbligata a risarcire l’IVA?
La risposta a questa domanda è: assolutamente sì.
Qualora il danneggiato decida di riparare il veicolo, egli potrà presentare la fattura di riparazione emessa dal carrozziere o dal meccanico di fiducia, ottenendo così il complessivo rimborso.
In caso di esibizione della fattura, infatti, le Assicurazioni non contestano in alcun modo il rimborso dell’IVA sostenuta dal danneggiato, provvedendo al risarcimento del danno quantificato nell’importo della fattura.
Ma l’IVA è dovuta anche se il danneggiato non ripara il veicolo?
L’IVA deve essere risarcita anche se il danneggiato non ha ancora riparato il veicolo
È prassi per le Assicurazioni non riconoscere l’IVA se il danneggiato non dimostra di aver riparato il veicolo incidentato.
Questo, dunque, se il danneggiato non esibisce una fattura di riparazione, ma si limita a esibire il preventivo di riparazione, decidendo di non riparare il proprio veicolo.
Facciamo una doverosa premessa: il danneggiato non ha nessun obbligo di riparare il proprio veicolo incidentato.
Il danneggiato non l’obbligo di riparazione, ma comunque rimane fermo il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno che ha subito.
Questo per dire che l’assicurazione ha il dovere di risarcire il danno, anche se il veicolo non viene riparato. Si tratta di una questione rilevante, che abbiamo approfondito qui.
Sono proprio questi i casi pratici in cui sorgono contrasti con l’assicurazione, con riferimento al risarcimento (anche) dell’IVA. Proprio la situazione in cui, appunto, il danneggiato NON ripara il veicolo, ma esibisce il preventivo di riparazione e di questo l’assicurazione rimborsa solo il costa della riparazione al netto dell’IVA.
L’Assicurazione giustifica il rifiuto della corresponsione dell’IVA asserendo che, non avendo il danneggiato sostenuto il costo dell’imposta (dimostrabile solo nel caso in cui sia stata emessa fattura di riparazione), non può richiederne il rimborso.
Ma le Compagnie Assicurative possono davvero negare il rimborso dell’IVA in questi casi?
Questa prassi delle Compagnie Assicurative, sopra descritta, è giuridicamente errata.
Secondo un principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità <<Poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’i.v.a., pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’i.v.a. versata – perché l’autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).>>
In altre parole, la Suprema Corte ha stabilito che, essendo l’IVA un onere accessorio e consequenziale al danno subito, il risarcimento del danno patrimoniale deve comprendere l’IVA. Questo anche quando il danneggiato non ha ancora riparato il veicolo.
Questo perché il danneggiato, qualora decidesse di riparare il mezzo in seguito, dovrà comunque sostenere il costo dell’IVA, salvo detrazioni.
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che il risarcimento del danno patrimoniale, calcolato sulle spese di riparazione del mezzo, deve includere l’IVA.
A distanza di 10 anni, con la sentenza n.9467 del 06/04/2023, la Suprema Corte ha stabilito che:
<<La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di estendere il risarcimento del danno patrimoniale agli oneri accessori e consequenziali, sicché in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l’IVA, pur se la riparazione non. è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perché l’autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass., n. 10023 del 14/10/1997; Cass., n. 1688 del 27/1/2010; Cass., n. 22580 del 19/7/2022).
Dunque, il costo necessario per provvedere alle riparazioni del veicolo danneggiato è necessariamente comprensivo dell’IVA che il riparatore è tenuto per legge ad addebitare al soggetto committente: ne consegue l’erroneità della statuizione della sentenza impugnata che subordina la considerazione dell’imposta al fatto che essa sia stata versata dal danneggiato, costituendo essa un onere futuro e certo al momento della liquidazione del danno.>>
Pertanto è illegittima la prassi delle Assicurazioni che non risarcisce l’IVA al danneggiato, anche se lo stesso non ha ancora riparato il veicolo.
Hai bisogno di assistenza?
Come abbiamo visto, le Assicurazioni tendono a non riconoscere l’IVA nel caso in cui il danneggiato non dimostri di aver riparato il veicolo.
Se tale condotta non viene contestata dal danneggiato, il rischio è che il suo diritto al risarcimento venga leso.
Il consiglio migliore che possiamo dare è quello di rivolgersi immediatamente ad uno Studio Legale esperto in materia. Solo professionisti specializzati sono che sia in grado di assisterti al meglio e farti ottenere il giusto risarcimento a tutela dei tuoi diritti.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
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