Risarcimento Terzo Trasportato: come funziona
Il risarcimento del terzo trasportato quale passeggero di un veicolo, a seguito di un incidente stradale, è sempre dovuto.
Questo perché la legge impone ai proprietari di un veicolo di essere assicurati per i rischi derivanti dalla circolazione. Rientrano tra questi rischi anche il risarcimento danni del terzo trasportato, passeggero del veicolo.
Ma a quali condizioni il risarcimento danni del terzo trasportato è dovuto? E verso chi il trasportato danneggiato dovrà rivolgere le proprie pretese risarcitorie?
Risponderemo a questi quesiti e indicheremo le modalità con cui il terzo trasportato potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro.
Chi è il terzo trasportato di un veicolo
Prima di addentrarci nell’analisi delle disposizioni legislative sul punto, vediamo brevemente cosa si intende quando si parla di “terzo trasportato” di un veicolo.
Il terzo trasportato è quel soggetto che, trovandosi a bordo di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, subisce danni fisici o materiali conseguenti al sinistro stesso.
Attenzione che il terzo trasportato può essere anche lo stesso proprietario del veicolo. Infatti, magari, al momento dell’incidente può essere che non fosse alla guida del proprio mezzo, ma ne fosse trasportato come passeggero.
In altre parole, si intende terzo trasportato chiunque al momento del sinistro fosse nel veicolo coinvolto nell’incidente in qualità di passeggero.
Il diritto al risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato
Il diritto al risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato è previsto e disciplinato dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni che così recita:
Art. 141 Codice Assicurazioni:
<< Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.>>
In altre parole, il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato è dovuto qualunque sia la causa che ha provocato il sinistro. Questo indipendentemente dal fatto che il conducente del veicolo su cui il passeggero era trasportato abbia una qualche responsabilità nella causazione del sinistro.
Ai fini del risarcimento, quindi, la dinamica dell’incidente e l’eventuale colpa del conducente in linea di principio non hanno alcuna rilevanza.
Il trasportato non dovrà attendere che venga ricostruita la dinamica dell’incidente. Avrà diritto al risarcimento e potrà avanzare immediatamente le proprie richieste risarcitorie all’assicurazione.
Gli elementi che il trasportato dovrà provare per richiedere il risarcimento dei danni subiti saranno la sua presenza sul mezzo al momento del sinistro, nonché il nesso di causalità tra i danni da lui patiti ed il sinistro stesso.
Sentenza del Tribunale di Vasto n. 285 del 25.09.2023
Sul punto, infatti, la giurisprudenza è unanime.
A tal proposito, si cita la recente sentenza del Tribunale di Vasto n. 285 del 25.09.2023 che ha ribadito che:
<< Il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno rivolgendosi direttamente alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall’accertamento della responsabilità nella produzione del sinistro. Ciò, tuttavia, non significa che il trasportato, pur beneficiario di tale “favor” normativo, sia esonerato da qualsiasi onere probatorio, poiché comunque incombe su di lui l’onere non solo di provare il danno subìto, ma anche l’effettivo accadimento del sinistro ed il nesso di causalità tra l’incidente ed i danni da risarcire.>>
Al fine di provare quanto impostogli dall’onere probatorio che gli incombe, il terzo trasportato potrà, ad esempio, produrre dichiarazioni testimoniali o rilievi delle autorità intervenute sul luogo del sinistro. Elementi da cui deve emergere la sua presenza come passeggero sul mezzo coinvolto nel sinistro.
Allo stesso modo potranno essere considerate probanti le dichiarazione dello stesso conducente del veicolo che dichiari la presenza del terzo trasportato al momento del sinistro.
Per quanto riguarda invece il nesso di causalità tra il sinistro ed il conseguente danno subito, la prova potrà essere accertata da un verbale del pronto soccorso, dalla documentazione medica e dalla perizia medico legale che indicherà la correlazione causale tra le lesioni subite e l’incidente stradale.
A chi dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento il terzo trasportato?
Il terzo trasportato avrà sempre diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente che coinvolgeva il veicolo su cui era passeggero.
La domanda che ora sorge spontanea è: a quale assicurazione dovrà essere inviata la richiesta di risarcimento?
L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni sopra citato, al comma 2 e seguenti stabilisce che:
<<Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150>>.
I terzo trasportato dovrà presentare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura per l’RC auto il veicolo su cui egli viaggiava al momento del sinistro.
Questo iter semplificato permette al trasportato di ottenere un risarcimento più rapido. Non sarà infatti necessario coinvolgere nella procedura di risarcimento la Compagnia del veicolo di controparte eventualmente coinvolto nel sinistro. Allo stesso modo, neppure sarà necessario che tale veicolo venga identificato.
La richiesta danni nel caso di incidente con il solo veicolo del trasportato
L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, contemplando specificatamente una situazione di pluralità di veicoli tra cui avviene lo scontro, non potrà applicarsi qualora il sinistro coinvolga solo il veicolo su cui il terzo era trasportato.
La domanda risarcitoria del terzo trasportato danneggiato dovrà essere presentata sia nei confronti della Compagnia che assicura il veicolo per l’RC Auto, sia nei confronti del responsabile civile del sinistro.
Sul punto, la giurisprudenza è unanime.
Anche recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 1044 del 10.01.2024 ha ribadito che:
<<In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l’articolo 141 del Dlgs n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale puo’ essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.
Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l’articolo 144 decreto legislativo n. 209 del 2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall’articolo 2054, comma 1, del Cc, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all’esimente del caso fortuito.>>
In questo caso, il responsabile civile si libererà dall’obbligo di risarcimento solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
In merito alle circostanze che possono configurare il caso fortuito, si è recentemente espressa la anche la giurisprudenza di merito ed a tal proposito si cita la sentenza del Tribunale di Terni n. 679 del 02.10.2023, che ha ribadito:
<<In tema di sinistro stradale, il caso fortuito che esime l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del terzo trasportato si identifica con cause naturali oppure con condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli non prevedibili, né prevenibili dal conducente del veicolo trasportante; tale casualità vale ad escludere la responsabilità anche nei confronti del conducente, con conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità posta a suo carico dell’ art. 2054 comma 2 c.c.>>
Risarcimento terzo trasportato: il concorso di colpa
Emerge quindi che il risarcimento dei danni del terzo trasportato è un diritto che viene sempre tutelato e garantito dalla normativa applicabile in materia.
Tuttavia, questo diritto potrebbe essere limitato quando – per le particolari circostanze del caso – il trasportato abbia tenuto una condotta colposa che può aver, in tutto o in parte, contribuito a provocargli i danni subiti. Il caso classico è la condotta del passeggero, vittima di un sinistro, che non indossa le cinture di sicurezze.
Conclusioni
Come abbiamo visto, il diritto al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato gode di una tutela rafforzata. Questo poiché la legge e la giurisprudenza applicabile in materia consentono al passeggero danneggiato di ottenere sempre un pieno e completo risarcimento.
Unica circostanza che, ex lege, potrebbe far venir meno il diritto al risarcimento del terzo trasportato è il caso fortuito.
Tuttavia, sono veramente poche le situazioni in cui i sinistri sono dovuti a casi fortuiti.
Pur godendo di una tutela rafforzata, il terzo trasportato dovrà allegare alla propria richiesta risarcitoria una serie di elementi che ne giustifichino il fondamento.
Consigliamo sempre di rivolgersi e di farsi assistere da uno Studio Legale esperto nella materia, capace di confutare eventuali contestazioni.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
Per ottenere il supporto di SG Studio Legale puoi contattarci.
Non ci sono commenti