Risarcimento danni passeggero autobus: chi ha ragione?
Sempre più persone usufruiscono dei mezzi pubblici per gli spostamenti quotidiani: ormai è un’abitudine consolidata. Ma quando accade un sinistro, il risarcimento dei danni subiti da un passeggero di un autobus è garantito?
Può accadere che durante i viaggi sugli autobus pubblici – per cause dovute ad esempio alla guida imprudente dell’autista o alle condizioni inadatte del mezzo – un passeggero subisca danni.
È bene sapere che il risarcimento dei danni subiti da un passeggero di autobus, siano essi materiali o fisici, è (quasi sempre) dovuto. Questo perché – come vedremo in questo articolo – la legge tutela il passeggero ponendo a carico del trasportatore una vera e propria presunzione di responsabilità, in caso di danni provocati ai trasportati.
Però, quando si parla di risarcimento danni al passeggero di autobus, occorre prestare particolare attenzione ad alcune questioni che potrebbero far venire meno tale diritto.
In questo articolo ti daremo tutte le informazioni necessarie per comprendere il fondamento legislativo del diritto al risarcimento dei danni subiti dal passeggero di un autobus. Ti indicheremo, inoltre, le modalità con cui procedere alla richiesta dei danni.
La responsabilità oggettiva del vettore nel contratto di trasporto
Quando si acquista un biglietto dell’autobus si stipula, automaticamente, un vero e proprio contratto con il trasportatore (c.d. vettore).
Da questo contratto di trasporto deriva una responsabilità a carico del vettore, che ha l’obbligo di garantire anche l’incolumità di tutti i passeggeri a bordo e l’integrità dei loro bagagli.
Tale responsabilità è sancita dall’art. 1678 del Codice Civile, che stabilisce che:
<< Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.>>
In altre parole, la norma in esame pone a carico del trasportatore, in questo caso l’ente che si occupa del trasporto pubblico su autobus, una responsabilità definita oggettiva. Questa gli impone di garantire la sicurezza dei passeggeri e dei loro bagagli, adottando tutte le misure necessarie ad evitare loro qualsiasi danno.
Tale responsabilità fa quindi ricadere in capo al vettore un obbligo automatico di risarcimento dei danni subiti dal passeggero ogniqualvolta si verifichi un sinistro.
L’obbligo di risarcimento sarà evitabile per il trasportatore solo attraverso una particolare provare liberatoria di cui parleremo nel prossimo paragrafo.
Risarcimento danni passeggero autobus: la prova liberatoria del trasportatore
Come detto poc’anzi, la legge pone a carico del trasportatore una responsabilità oggettiva, da cui deriva l’obbligo di risarcire tutti i danni subiti dai passeggeri durante il trasporto.
L’unico modo che ha il vettore per ovviare a questa presunzione di responsabilità, è quello di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 1618 del Codice Civile, sopra citato.
Il vettore, infatti, dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno provocato al passeggero. Ad esempio, aver tenuto una condotta di guida consona al percorso stradale, ovvero aver apportato tutte le modifiche necessarie e idonee al mezzo per garantire l’incolumità dei trasportati. Non solo però.
La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel dare rilievo nella causazione del danno anche all’eventuale condotta colposa del danneggiato che, ponendo in essere comportamenti inidonei e non rispettosi del regolamento di viaggio dell’autobus, possa aver contribuito – in tutto o in parte – a provocare il danno.
A tal proposito si cita la sentenza della Cassazione civile sez. III, 10/01/2017, n. 249 che ha ribadito che:
<<Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, comma 1, c.c., la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c.>> .
Risarcimento danni passeggero autobus: cosa deve provare
Come abbiamo visto, il vettore si assume la responsabilità, oltre che di garantire la tratta, di assicurarw l’incolumità di tutti i passeggeri, ponendo in essere con diligenza tutte quelle accortezze necessarie ad evitare qualsiasi pericolo per il trasportato.
Il passeggero di un autobus, qualora abbia subito un danno fisico o materiale durante il viaggio, dovrà dimostrare di aver acquistato il biglietto per la tratta e di aver subito un danno durante quel viaggio.
Sul punto la giurisprudenza è pacifica e, a tal proposito, si cita la sentenza del 21.09.2004 del Tribunale di Roma che ha stabilito che:
<<In caso di domanda di risarcimento del danno conseguente alle lesioni verificate a causa di una caduta avvenuta nel corso di un trasporto da parte di un autobus di linea, la prova dell’esistenza di un nesso causale tra il sinistro occorso al passeggero e l’attività del vettore nell’esecuzione del trasporto non deve riguardare l’anormalità del comportamento del vettore ma, più genericamente, l’oggettivo verificarsi dell’evento dannoso quale conseguenza ed in concomitanza del viaggio>>.
La richiesta dovrà essere formulata, oltre che all’ente che ha in gestione il trasporto pubblico, anche alla Compagnia di Assicurazione che tutela l’ente per l’Rcauto.
Il trasportatore, ricevuta la richiesta di risarcimento danni, attiverà la propria Assicurazione in modo da dar inizio all’istruttoria. Questa condurrà poi alla quantificazione e al risarcimento del danno subito dal passeggero.
Il diritto al risarcimento del danno verrà meno solo qualora il vettore riesca a dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi di condotta impostigli dalla legge. Ecco che, in questo ultimo caso, il diritto al risarcimento del danno subito dal passeggero potrebbe essere limitato, se non addirittura del tutto vanificato.
Conclusioni
Come abbiamo visto, la giurisprudenza e la normativa vigente in materia pongono a carico del vettore, in questo caso l’autobus, una vera e propria presunzione di responsabilità in caso di danni patiti dai passeggeri.
Sono infatti pochi i casi in cui un ente trasportatore potrà dimostrare di non essere responsabile al 100% dell’incidente.
Tuttavia, occorre che anche il passeggero trasportato presti attenzione alla propria condotta mentre si trova sul mezzo.
Infatti, spesso, i vettori – per esimersi dall’obbligo di risarcire il danno – contestano la condotta del passeggero. Quest’ultimo, con il proprio comportamento colposo, può aver contribuito in tutto o in parte a provocare il danno. Tali contestazioni vengono provate anche per mezzo di video rilevati dalle videocamere apposte negli autobus.
Il rischio, qualora vengano contestate queste circostanze, è che il trasportatore rifiuti di risarcire i danni subiti dal passeggero.
In questi casi, trattandosi di sinistri la cui gestione è peculiare, consigliamo sempre di rivolgersi e di farsi assistere da uno Studio Legale che sia esperto nella materia.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
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