risarcimento danni fisici incidente stradale

Risarcimento danni fisici incidente stradale: come avviene

Il risarcimento dei danni fisici in caso di incidente stradale è sicuramente una tra le questioni più delicate e che merita maggior attenzione.

Questo perché quando si è vittima di un incidente stradale, i danni fisici sono la tipologia di danno più complessa. Ecco che per ottenere un risarcimento pieno e corretto dei propri diritti è necessario mettere in atto conoscenze e competenze specifiche.

Il risarcimento danni fisici a seguito di incidente stradale, infatti, è una voce di danno che contiene più componenti, ciascuna con natura e modalità di quantificazione proprie.

Quali danni fisici deve risarcire l’assicurazione?

La risposta corretta è tutti. O meglio tutti i danni fisici, intesi come danni alla salute, che sono conseguenza immediata e diretta dell’incidente stradale che si è subito e che comportano un peggioramento psico fisico della vita del danneggiato. 

Sembra scontato e quasi banale, ma non è assolutamente così, in quanto sono molteplici le sfaccettature proprie del danno alla salute.

In linea di principio, due sono le fattispecie che si rilevano ai fini di una corretta quantificazione del danno. Si tratta di due categorie distinte, per significato e per modalità di quantificazione, che determinano poi risarcimenti diversi.

All’interno di queste ultime, si sviluppano ulteriori fattispecie di danno che – se valorizzate e provate correttamente – trovano un’autonoma ed ulteriore quantificazione.

Le categorie cui ci si riferisce sono rispettivamente: l’inabilità temporanea e l’invalidità permanente. Entrambe sono espressione del danno biologico.

Il danno biologico

Il danno biologico è un particolare tipo di danno alla salute, ovvero quello consistente in una diminuzione dell’integrità psico fisica della persona. Possiamo dire che il rapporto tra danno alla salute e danno biologico è un rapporto di genere a specie.

Vi è una definizione legislativa del danno biologico, che si trova proprio nel Codice delle Assicurazioni.

L’articolo 138, comma 2 lettera a) e l’articolo 139 comma 2 del Codice delle Assicurazioni definiscono il danno biologico come:

<<la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato>>

Dalla lettera della legge, quindi, è danno biologico quella lesione della salute che determina un effetto dannoso nella vita del danneggiato.

E questa lesione alla sfera psico fisica della persona, dovrà essere passibile di accertamento medico legale. Dovrà essere, quindi, accertata con una perizia medica finalizzata a stabilire il “quantum” della sua incidenza negativa nella vita del danneggiato.

Attenzione, però. Gli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, contengono una definizione di danno biologico ai soli fini della liquidazione dei danni causati da incidenti stradali nell’ambito dell’RC obbligatoria. Parliamo di quei danni causati dalla circolazione stradale dei veicoli che non possono circolare se non assicurati.

Ora il danno biologico può essere risarcito sotto due aspetti: quello dell’invalidità temporanea e quello dell’invalidità permanente

La distinzione riguarda gli effetti che il danno produce, sotto il profilo della loro durata e permanenza nel tempo.

Ad ogni lesione dell’integrità psicofisica, infatti, segue un certo periodo di malattia che può essere più o meno lungo e che si conclude con una guarigione clinica che può avvenire con o senza postumi invalidanti permanenti.

Da qui la distinzione tra invalidità temporanea e invalidità permanente.

Invalidità temporanea

Con il termine invalidità temporanea – anche detta inabilità temporanea – si fa riferimento al periodo di malattia e di convalescenza che segue alla lesione

Anche durante il periodo di malattia e convalescenza, infatti, vi è un danno alla salute che si manifesta nell’impossibilità per il soggetto danneggiato di svolgere le proprie attività come e nello stesso modo in cui faceva prima dell’incidente.

Dal punto di vista medico legale, l’invalidità temporanea si identifica con il periodo necessario affinché le lesioni subite si stabilizzino. A questa stabilizzazione possono seguire più o meno postumi di natura permanente. Se la guarigione è completa, si avrà una guarigione senza postumi invalidanti.

L’invalidità temporanea, poi, può essere assoluta o parziale, a seconda del grado di impossibilità per il soggetto di svolgere le  attività ordinarie. 

Ecco che maggiori sono la durata e il grado invalidante della malattia, maggiore sarà la percentuale di invalidità che ne consegue. 

Con riferimento alla durata, il danno alla salute da invalidità temporanea si valuta in giorni.

Quando la lesione ha impedito al danneggiato di svolgere qualsiasi attività (come il caso del soggetto in coma o la cui condizione lo obbliga ad uno stato di immobilità) si parlerà di “invalidità temporanea assoluta o totale”, cioè in percentuale del 100%. 

Quando invece la lesione ha comportato una compromissione minore delle attività del danneggiato, l’invalidità temporanea sarà “relativa o parziale”. Verrà indicata in una percentuale che va dall’1 al 99%.

Anche se spesso le due forme di invalidità sono l’una conseguente all’altra (ad un periodo di invalidità assoluta ne segue uno di invalidità permanente), non sempre e necessariamente questo deve accadere. 

Nei casi di lesioni gravi è fisiologico che ad un periodo di invalidità temporanea assoluta ne segua uno di invalidità temporanea relativa. Invece, nei casi di lesioni lievi, è improbabile che si abbia un periodo di invalidità assoluta.

Il risarcimento danni fisici incidente stradale da invalidità temporanea 

Il risarcimento del danno da invalidità temporanea conseguente a incidenti stradali è indicato all’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni che testualmente recita:

<<1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, e’ effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

  1. a titolo di danno biologico permanente (….)
  2. a titolo di danno biologico temporaneo, e’ liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita’ assoluta; in caso di inabilita’ temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita’ riconosciuta per ciascun giorno>>.

L’importo indicato nella lettera della legge non è attualmente valido, ma ha subito aggiornamenti annuali come previsto dall’articolo 139 al quinto comma:

<<5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT>>.

Ecco che oggi il danno da invalidità temporanea assoluta è liquidato nella misura di € 54,80 per ogni giorno di invalidità.

Detto importo è valido alla data odierna, come stabilito dall’ultimo aggiornamento contenuto nel d.m. 16 ottobre 2023.

L’invalidità temporanea relativa, poi, viene liquidata riducendo tale somma in modo corrispondente alla percentuale del grado dell’invalidità riconosciuta.

Un limite riconosciuto dalla dottrina più attenta a tale criterio legale di quantificazione, rileva come esso implichi un automatismo ed un appiattimento delle lesioni, che si basa esclusivamente sul periodo di durata della malattia o convalescenza, senza lasciare spazio ad alcuna personalizzazione.

Il limite sta nell’arrivare alla conseguenza, non troppo giusta, di eguagliare e liquidare con la stessa somma di denaro 30 giorni di invalidità temporanea, indipendentemente dalla causa sottesa alla stessa. 

Al fine di una corretta valorizzazione della diversità delle due fattispecie, la vera differenza, in questi casi, la farà la competenza del medico legale. Si occuperà di accertare il corretto grado, in percentuale di invalidità temporanea, che le due lesioni determinano, in modo da valorizzare correttamente le differenti menomazioni. Esempio: invalidità temporanea parziale al 75% o totale per i 30 giorni in ospedale con la gamba in trazione e invalidità parziale in percentuale minore per l’ipotesi del colpo di frusta. Solo così potrà fornire all’avvocato gli strumenti necessari per conseguire e il corretto risarcimento.

Invalidità permanente

L’invalidità permanente consiste nel danno biologico che permane a vita successivamente alla guarigione clinica.

La dottrina medico legale definisce l‘invalidità permanente come la diminuzione permanente nella persona “sulla capacità psicofisica e spirituale di esprimersi ed interagire nel modo più ampio possibile, nell’ambito della vita sociale, lavorativa ed extralavorativa” (Carnevale e Saranno, La valutazione medico legale dell’invalidità, in Giusti – Trattato di medicina legale e scienze affini, vol. II, Padova 2009, pag.63).

Più semplicemente, l’invalidità permanente indica la perdita o la diminuzione/limitazione perpetua delle capacità della persona.

L’invalidità permanente viene misurata dal medico legale in punti percentuale. Maggiore sarà il grado di limitazione psicofisica subito da un soggetto a seguito di un sinistro stradale e maggiore sarà la percentuale, il punteggio di invalidità permanente riconosciutogli.

Quando il medico legale accerta un grado percentuale di invalidità permanente è, come se stesse effettuando un’operazione in sottrazione.

Quindi è come se sottraesse dallo “stato di salute” in cui si trovava il soggetto danneggiato prima del sinistro, lo “stato di salute” in cui si trova invece il danneggiato dopo il sinistro e a causa delle lesioni riportate. Il punteggio di invalidità indicato dal medico legale, rappresenta il grado di riduzione delle funzioni vitali determinate dalla lesione. Questa percentuale, in altri termini, è il danno biologico espresso in un numero percentuale. Il tutto partendo dal presupposto che lo stato di salute antecedente al sinistro fosse pari a 100.

A secondo del grado di invalidità permanente, si distingue tra invalidità che comportino un grado d’invalidità in percentuale inferiore o pari al 9% oppure superiore al 9%

Nel primo caso si parla di invalidità (o postumi o lesioni) micropermanenti, nel secondo caso di invalidità (o postumi o lesioni) macropermanenti.

Il risarcimento danni fisici incidente stradale da invalidità permanente con esiti micropermanenti 

Nel caso di danni alla persona a seguito di incidenti stradali, da cui sia derivata un’invalidità permanente con postumi inferiori al 9%, l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni prevede un criterio di liquidazione a punto.

Le lesioni micropermanenti, cioè, vengono liquidate in base a una tabella prevista dalla legge.

Art. 139 Codice Assicurazioni – Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità:

  <<1. Il  risarcimento  del  danno  biologico  per  lesioni  di  lieve entita’, derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  di veicoli a motore e di natanti, e’ effettuato secondo i criteri  e  le misure seguenti: 

  1. a titolo di danno biologico permanente,  e’  liquidato  per  i postumi da lesioni pari  o  inferiori  al  9  per  cento  un  importo crescente in misura piu’ che proporzionale in relazione a ogni  punto percentuale  di  invalidita’;  tale  importo  e’  calcolato  in  base all’applicazione a  ciascun  punto  percentuale  di  invalidita’  del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma  6.

L’importo cosi’ determinato si riduce con il crescere  dell’eta’  del soggetto in ragione dello 0,5 per cento  per  ogni  anno  di  eta’ a partire dall’undicesimo anno di eta’. Il valore del  primo  punto  e’ pari a 795,91 euro>>.

Il valore del primo punto è aggiornato annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico e segue la variazione ISTAT.

Art. 139 Codice Assicurazioni comma 5:

<<Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto  del   Ministro   dello   sviluppo   economico,   in   misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale  dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.>>

Oggi, il primo punto base d’invalidità è pari ad € 939,78

Detto importo è valido alla data odierna, come stabilito dall’ultimo aggiornamento contenuto nel d.m. 16 ottobre 2023.

Attenzione che il valore del punto da considerare quale base per il calcolo è il punto vigente al momento della liquidazione e NON al momento e alla data dell’incidente.

Questo perché il risarcimento deve avvenire con le leggi vigenti al momento in cui il danno viene quantificato e non con riguardo al momento in cui la lesione è sorta.

Il risarcimento danni fisici incidente stradale da invalidità permanente con esiti macropermanenti

Per i danni alla persona con postumi superiori al 9%, conseguenti a sinistri stradali, il Codice delle Assicurazioni all’art. 138 prevede un sistema di liquidazione a punto, come quello previsto dall’art. 139 per le lesioni micropermanenti.

La legge prevede l’emanazione di tabelle di liquidazione per la quantificazione del danno derivante da lesioni macropermanenti, seguendo un criterio analogo al criterio adottato per la quantificazione delle lesioni micropermanenti.

In realtà, però, tale norma resta ad oggi disapplicata, nel senso che non sono ancora stati emanati i decreti che avrebbero dovuto approvare le tabelle di riferimento per le macropermanenti.

Art. 138 comma 1 Codice delle Assicurazioni:

<<1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l’IVASS, si provvede alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica:

  1. a) delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
  2. b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso>>.

In assenza delle tabelle legislative, la liquidazione del danno da macropermanenti avviene sulla base di tabelle elaborate dalla giurisprudenza.

Nel corso degli anni si sono susseguite tutta una serie di tabelle elaborate dal giurisprudenza, ovvero dai Giudice dei Tribunali.  Attualmente quelle in uso sono le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Tabelle del Tribunale di Milano

Attualmente quelle in uso a livello nazionale, ritenute di riferimento anche dai Giudici della Cassazione, sono le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

La Corte di Cassazione, infatti, nel 2011 stabilì che:

Cassazione civile , sez. III , 07/06/2011 , n. 12408

<<Poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di visioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto>>.

La attuali tabelle di Milano nell’attuale e più recente formulazione edizione 2021  prevedono un punto percentuale che comprende già una componente di sofferenza soggettiva, cioè quello che era definito danno morale.

La liquidazione stabilita dalle tabelle di Milano, quindi avviene in modo congiunto per le componenti:

  1. del danno biologico “stadard”. Il danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi;
  2. del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, cioè del danno morale.

Tale tabella indica dei valori monetari medi, corrispondenti all’incidenza che mediamente e generalmente un determinato tipo di lesione comporta in ogni soggetto. 

Accanto a tali valori medi, è poi indicata in tabella una percentuale da potersi utilizzare per consentire una “personalizzazione” adeguata della liquidazione, laddove il caso concreto presenti caratteristiche proprie e peculiari.

Risarcimento danni fisici incidente stradale: concludendo

Tutto quanto sopra esposto, spero possa esserti utile per offrirti una panoramica generale della complessità della materia. Ogni singolo aspetto sopra affrontato, infatti, meriterebbe approfondimenti specifici che in questa sede risulterebbero superflui.

Quando si affronta la tematica del risarcimento dei danni fisici incidente stradale, si apre una materia che affonda le proprie radici nell’evoluzione del diritto civile. Una metrica dalle molteplici sfaccettature e per questo molto complessa oltre che in continua evoluzione. 

Rimanere costantemente aggiornati è indispensabile per poter cogliere le specificità di ogni caso. Fondamentale, quindi, per poter richiedere ed ottenere il risarcimento più corretto e pieno per ciascun danneggiato.

 

Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.

Per ottenere il supporto di SG Studio Legale puoi contattarci.

 

 

Non ci sono commenti

Hai delle domande? Ti è capitato un caso simile?
Scrivici qui sotto, saremo lieti di risponderti!