Incidente Auto Pirata della Strada: cosa fare?
Il termine incidente con auto pirata della strada è usato comunemente per definire il responsabile di un incidente che scappa dal luogo del sinistro, rendendosi irreperibile.
Purtroppo è un evento comune e la condotta del pirata della strada è punibile penalmente, costituendo una fattispecie di reato (articolo 189 Codice della Strada).
Negli ultimi anni, infatti, sono sempre più in aumento gli incidenti stradali causati da veicoli che, dopo aver provocato l’incidente, fuggono dal luogo del sinistro senza prestare soccorso e senza rilasciare le proprie generalità, rimanendo quindi non identificati.
In questo articolo non affronteremo le conseguenze di chi si rende responsabile di tale condotta, ma analizzeremo le tutele di chi è vittima di un incidente con un auto pirata della strada.
Incidente auto pirata della strada: cosa può fare la vittima
La prima domanda che si pone il danneggiato è se ha comunque diritto ad un risarcimento per il danno subito e chi lo risarcirà.
La tutela risarcitoria, anche laddove l’auto pirata della strada non venisse mai identificata, è garantita dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un fondo istituito appositamente per tutelare e garantire anche il diritto al risarcimento dei danneggiati di un sinistro provocato o da veicoli non identificati, c.d. pirati della strada, o da veicoli non assicurati.
Quest’ultimo tutela anche i danneggiati nel caso di incidenti stradali provocati da veicoli non assicurati.
Entrambe le fattispecie – incidente causato da veicolo in identificato e incidente causato da veicolo non assicurato – trovano tutela nel medesimo Fondo, ma con caratteristiche e procedure di risarcimento diverse.
Abbiamo già avuto modo di affrontare dettagliatamente la procedura di risarcimento nel caso in cui il responsabile dell’incidente non fosse assicurato.
Ora invece analizzeremo la procedura che dovrà seguire il danneggiato in un incidente provocato da un pirata della strada.
Incidente auto pirata della strada: cosa fare subito
Se si è vittime di incidente stradale provocato da un’auto pirata, la prima cosa da fare subito e nel luogo del sinistro è quella di richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Le Autorità, infatti, giocano un ruolo fondamentale nella fase immediatamente successiva all’incidente.
Al fine di evitare truffe ai danni del FGVS, per ottenere il risarcimento del danno provocato da incidente con auto pirata è necessario che il danneggiato produca l’effettiva prova del fatto che l’incidente stradale sia stato causato proprio da un’auto non identificata.
Le Autorità, quindi, dovranno essere chiamate ad intervenire sul luogo del sinistro. In modo da poter effettuare i primi rilievi ed assumere eventuali elementi probatori presenti sul luogo del fatto. Solo così possono accertare lo stato dei luoghi dell’incidente ed i danni provocati dal fuggitivo.
Ulteriore elemento che deve essere rilevato è la presenza di testimoni. Parliamo quindi di persone che abbiano assistito all’incidente e siano in grado di rilasciare dichiarazioni, oltre che in merito alle modalità con cui si è verificato il sinistro anche sulle caratteristiche specifiche e tecniche dell’auto pirata.
Il danneggiato deve dimostrare le modalità con cui si è verificato l’incidente
Ma perché è così importante premunirsi di più elementi probatori possibili?
Al fine di evitare frodi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la giurisprudenza impone al danneggiato di un sinistro provocato da un’auto non identificata di provare, oltre all’effettiva sussistenza del sinistro, anche le modalità con cui lo stesso si è verificato.
Da ciò deve infatti emergere una completa responsabilità del veicolo non identificato nella causazione dell’incidente.
La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è ormai costante ed unanime sul punto.
A tal proposito, citiamo una recente sentenza del Tribunale di Catania del 10/02/2020, n.538 che ha ribadito l’ormai costante orientamento della Corte di Cassazione:
<<Il danneggiato vittima di un’auto pirata deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato e che, al momento del sinistro, gli è stato impossibile o estremamente difficile annotare il numero di targa>>.
Le prove dell’incidente auto pirata della strada che il danneggiato deve produrre
La domanda che ora ci si pone è come potrà il danneggiato assolvere a questo onere probatorio e quali sono le prove che dovrà produrre.
Certamente, i rilievi effettuati dalle Forze dell’Ordine, intervenute sul luogo del sinistro, costituisce un elemento che prova il sinistro.
Le testimonianze di chi ha assistito all’incidente sono determinanti ed è importate raccoglierle per iscritto con allegato il documento d’identità del dichiarante.
In questo caso, può essere rilevante anche la testimonianza di chi è passeggero del veicolo danneggiato.
Un ulteriore elemento che può essere allegato dal danneggiato è la denuncia querela alle autorità competenti, per il fatto subito
La denuncia penale
Il danneggiato è importante che denunci il fatto alla Procura, data la rilevanza penale della condotta realizzata dall’auto pirata della strada.
La denuncia penale è importante per due motivi.
- Il primo è che dalla denuncia querela ne deriva l’apertura di un fascicolo penale a carico di ignoti. Di conseguenza il relativo procedimento d’indagine potrebbe condurre all’individuazione del responsabile dell’incidente, con ciò identificandone la Compagnia Assicurativa cui avanzare la richiesta di risarcimento danni.
- Il secondo è che lo stesso procedimento penale derivante dalla denuncia penale, quando ha esito negativo – cioè quando nonostante le indagini effettuate dagli inquirenti il veicolo è rimasto non identificato – vale come prova del fatto.
Nella sentenza del Tribunale di Catania poco sopra citata, il Giudice di merito ha ripreso un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che afferma che il danneggiato di un sinistro provocato da un pirata della strada:
<<Per assolvere al proprio onere probatorio egli può decidere di presentare denuncia alle autorità competenti e dimostrare che le indagini hanno avuto esito negativo, oppure può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova. >>
Laddove la denuncia penale non vi sia, restano comunque gli “ordinari mezzi di prova”. Si tratta di tutti quegli elementi (esempio testimonianze, fotografie e video) in grado di supportare la richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato.
La denuncia penale, quindi, non è indispensabile al fine di provare l’incidente, potendo il danneggiato produrre ulteriori elementi che – al pari della denuncia penale – costituiscono prova del verificarsi del sinistro per responsabilità di auto pirata.
Per esperienza professionale, comunque, consigliamo sempre ai clienti vittime di un incidente provocato da pirata della strada, di sporgere denuncia querela alle autorità.
In questo modo potrà instaurarsi un procedimento d’indagine volto anche ad individuare il soggetto responsabile.
La richiesta di risarcimento al FGVS: la procedura
La procedura di risarcimento del danno in caso di sinistro provocato da auto pirata è più complessa rispetto alla procedura di risarcimento standard.
Questo perché, la corretta richiesta risarcitoria deve contenere la prova storica del sinistro.
Tale prova, può essere apportata tramite diversi elementi che il danneggiato dovrà evidenziare e produrre in modo da sostenere la veridicità e la fondatezza delle proprie pretese.
Le modalità di richiesta del risarcimento sono disciplinate dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni.
Per facilitare la procedura il CONSAP ha previsto – sul proprio sito istituzionale – una procedura online che permette, inserendo i dati del sinistro, di generare un modulo in PDF da compilare in ogni sua parte.
Il modulo debitamente compilato dovrà poi essere indirizzato – via PEC o via Raccomandata – all’impresa designata ed anche alla CONSAP, agli indirizzi PEC indicati.
Sarà quindi il danneggiato che, autonomamente, dovrà individuare l’impresa designata e trasmettere la richiesta.
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, l’impresa designata darà via alla fase istruttoria della pratica.
La fase di gestione e liquidazione del risarcimento al danneggiato, in linea di principio, ha le medesime complessità, dinamiche e caratteristiche proprie delle procedure di risarcimento comuni, ovvero quelle in cui non è coinvolto il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Quali danni vengono risarciti dopo incidente auto pirata della strada
Peculiarità del risarcimento nei casi di danni causati da auto pirata della strada è il danno che viene risarcito.
Va specificato, infatti, come, non tutti i danni provocati dal sinistro vengono risarciti interamente, ma sussistono delle limitazioni previste dalla legge.
Quando, il veicolo non è identificato, il Fondo di Garanzia risarcisce:
- il danno alla persona interamente;
- il danno alle cose (subordinato alla contemporanea sussistenza di un danno alla persona con invalidità permanenti superiori al 9%), ferma l’applicazione di una franchigia di euro 500,00.
Conclusioni
Un incidente causato da un’auto pirata della strada è un evento difficile da gestire per il danneggiato che ne è vittima.
Ottenere il risarcimento dei danni subiti è possibile, ma è importante procedere correttamente sin dalle primissime fasi successive al sinistro, in modo da non commettere errori che potrebbero inficiare l’esito del risarcimento.
In questi casi, trattandosi di sinistri la cui gestione è peculiare, consigliamo sempre di rivolgersi e di farsi assistere da uno Studio Legale che sia esperto nella materia.
Sg Studio Legale rimane a disposizione se hai bisogno di assistenza o di chiarimenti.
Per ottenere il supporto di SG Studio Legale puoi contattarci.
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