incidente stradale senza assicurazione

Incidente Stradale Senza Assicurazione: si ha il diritto al risarcimento danni?

Incidente stradale senza assicurazione: se si fa un incidente stradale con veicolo senza assicurazione si ha diritto al risarcimento del danno subito se non si ha colpa nell’incidente.

 

Incidente Stradale senza assicurazione: è il tuo caso?

Ti sei dimenticato di rinnovare l’Assicurazione Rc Auto e, mentre sei alla guida del tuo veicolo, sei vittima di un incidente in cui non hai nessuna colpa. A questo punto ti può venire il dubbio se, anche senza assicurazione e senza alcuna responsabilità nel sinistro, tu abbia diritto al risarcimento del danno che ha subito.

La questione, tutt’altro che banale, è stata largamente dibattuta e ora risolta dalla giurisprudenza.

In questo articolo andremo ad analizzarla, partendo dall’obbligo di assicurazione previsto dalla legge.

Lobbligo di copertura assicurativa nellambito della circolazione stradale: cosa dice la legge

L’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile è previsto dal Codice della Strada all’art. 193 comma 1 e 2 che testualmente prevede:

            <<I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 866 a Euro 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.>>

Ciò significa che il veicolo senza assicurazione Rc Auto obbligatoria non può circolare né sulle strade pubbliche né sulle strade private ad uso pubblico, come lo sono ad esempio i cortili dei condomini. L’automobile senza assicurazione non può nemmeno essere posteggiata nelle vie pubbliche, ma deve essere rigorosamente custodita all’interno di uno spazio inaccessibile a terzi.

Se si viene fermati dalle autorità alla guida di un veicolo senza assicurazione obbligatoria, la sanzione prevista è di natura amministrativa e prevede una multa che va da un minimo di €  866 ad un massimo di € 3.464.

Viene altresì disposto il sequestro del veicolo che sarà trasportato in un luogo di non pubblico passaggio.

Il dissequestro del veicolo potrà essere richiesto dal proprietario solo quando egli avrà pagato il premio assicurativo pari a sei mensilità, la sanzione pecuniaria prevista e le spese di trasporto del veicolo.

Tuttavia, è bene sapere che la legge riconosce un c.d. periodo cuscinetto che estende la validità della polizza assicurativa anche dopo la sua scadenza per i 15 giorni successivi. Il periodo di tolleranza è previsto dal Codice Civile che all’art. 1901 comma 2 del codice civile, stabilisce che :

<<Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.>>

Durante questo periodo di tolleranza, quindi, il proprietario del veicolo che viene fermato sprovvisto di assicurazione obbligatoria non sarà soggetto a nessuna sanzione.

Il diritto al risarcimento in caso di sinistro senza assicurazione

Analizzata l’obbligatorietà dell’assicurazione nell’ambito della responsabilità civile auto, concentriamoci ora sulla questione inizialmente posta. Se sono stato vittima di un incidente stradale in cui non ho alcuna colpa, ma al momento dell’incidente ero sprovvisto di copertura assicurativa, avrò diritto al risarcimento del danno che ho subìto?

La risposta a questa domanda è si.

Nell’incidente stradale in cui l’autovettura non assicurata è la nostra, si ha comunque diritto al risarcimento del danno subito, sia patrimoniale (danno materiale) che non patrimoniale (lesioni personali).

Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è più volte espressa, ribadendo il pieno diritto del danneggiato al risarcimento del danno subito.

Sentenze del Tribunale e della Corte di Cassazione sul punto

Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione.

Con la sentenza n. 1179 del 2022 i giudici hanno annullato le decisioni emesse in primo grado dal Giudice di Pace e, in secondo grado dal Tribunale di Messina, che avevano negato il risarcimento ai danneggiati di un sinistro stradale che circolavano con un motociclo sprovvisto di polizza assicurativa per l’RC.

Cassazione civile n. 1179 del 2022:

<< Il conducente ed il trasportato di un veicolo possono avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo antagonista anche se quello sul quale viaggiavano al momento del sinistro era sprovvisto di assicurazione in quanto l’obbligo assicurativo non incide né sulla legittimazione all’esercizio dell’azione, né sul diritto ad ottenere il risarcimento del danno>>

Nel caso in questione, che si va di seguito ad analizzare brevemente, il conducente ed il trasportato di un motociclo venivano tamponati da un’autovettura.

Il conducente ed il trasportato avanzano quindi all’assicurazione la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

L’assicurazione negava il risarcimento dei danni contestando che, in mancanza di assicurazione, al conducente ed al trasportato non poteva applicarsi la normativa del Codice delle assicurazioni.

Di conseguenza il conducente ed il trasportato non potevano denunciare l’incidente alla propria assicurazione (perché mancante), né tanto meno avanzare una richiesta di risarcimento del danno.

Il Giudice di Pace in primo grado e il Tribunale in secondo grado rigettavano la la richiesta di risarcimento.

I Giudici di merito giungevano al rigetto della richiesta interpretando in maniera letterale l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni.

Cosa stabilisce l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni?

L’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, difatti, stabilisce che:

  <<1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

  1. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
  2. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
  3. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.>>

I Giudici di merito ritenevano che l’articolo sopracitato escludesse la possibilità di avanzare una richiesta giudiziale di risarcimento nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile, nel caso in cui il veicolo del danneggiato fosse sprovvisto di assicurazione.

Più nello specifico il Tribunale di Messina stabiliva che:

            << da uninterpretazione letterale e logica del codice delle assicurazioni, nonché della collocazione sistematica delle norme in esame, si evince la tassatività di tali disposizioni, nella parte in cui escludono le esperibilità dellazione nel caso in cui lattore sia sprovvisto di copertura assicurativa del suo mezzo, rappresentando, questultimo aspetto, condizione indefettibile per lattivazione delle procedure risarcitorie>>.

La Corte di Cassazione, però, ha annullato entrambe le sentenze di merito.

La Corte ha ribadito che l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che il danneggiato per il sinistro stradale, causato da un veicolo per il quale vige obbligo di assicurazione, ha azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile per il risarcimento del danno subito.

I Giudici della Corte, nella sentenza in oggetto, spiegano difatti che l’art. 122 del Codice delle Assicurazioni – che prevede l’obbligo della copertura assicurativa per la circolazione sulle strade pubbliche – non vieta in alcun modo il danneggiato di un sinistro di poter agire, ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni, per il risarcimento del danno, direttamente nei confronti dell’assicurazione del responsabile del sinistro.

E questo anche se il danneggiato al momento dell’incidente era senza copertura assicurativa.

Incidente Stradale senza assicurazione: la normativa europea sul punto

Affermare che il danneggiato di un sinistro stradale non abbia diritto al risarcimento del danno subìto perché al momento del sinistro era sprovvisto di assicurazione sarebbe, inoltre, contrario al diritto europeo.

La direttiva n. 2009/103/CE del Parlamento Europeo – richiamata anche dalla Corte di cassazione nella sentenza di cui sopra – all’articolo 18, stabilisce che gli Stati Membri devono garantire alle persone danneggiate in un incidente stradale di poter agire direttamente nei confronti dell’Assicurazione obbligatoria del soggetto responsabile.

E tale garanzia prescinde dal fatto che il soggetto danneggiato sia a sua volta assicurato.

Con la conseguenza che il diritto al risarcimento permane anche se il danneggiato, al momento del sinistro, era sprovvisto di assicurazione.

Direttiva del 16/09/2009 – N. 103 art 18:

<< Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dellarticolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dellimpresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro.>>

Concludendo

Incidente Stradale senza assicurazione: dunque qual è la risposta ufficiale? Possiamo quindi concludere che se si è vittima di un incidente stradale di cui non si ha colpa, si ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Questo anche se al momento dell’incidente si era sprovvisti di assicurazione. In questo caso non sarà possibile richiedere il risarcimento mediante la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni, ma dovrà essere esperita la normale procedura di risarcimento prevista dal Codice delle Assicurazioni.

 

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