l'assicurazione non paga

Sentenza vittoriosa per il danneggiato: e se l’assicurazione non paga?

Sentenza vittoriosa per il danneggiato: e se l’assicurazione non paga? Purtroppo non sempre i risarcimenti danni si ottengono in via stragiudiziale, ovvero al di fuori delle cause e delle aule di giustizia.

Infatti anche nei casi in cui, teoricamente, per vedere soddisfatto il proprio diritto al risarcimento, dovrebbe bastare formalizzare la richiesta danni all’Assicurazione ed istruire la pratica, a volte non è possibile risolvere e definire la questione in via stragiudiziale. Questo ad esempio perché la Compagnia solleva delle contestazioni non condivisibili per il danneggiato e nega il risarcimento, oppure semplicemente perché viene offerto un risarcimento ritenuto non congruo e quindi insufficiente.

 

L’assicurazione non paga: cosa fare in questi casi?

Quando sul diritto al risarcimento non è possibile trovare un accordo con l’Assicurazione al di fuori del Tribunale, è necessario iniziare una causa e sottoporre tutta la questione al Giudice. Lui deciderà con una sentenza se, e quanto, il danneggiato dovrà avere a titolo di risarcimento.

In realtà, per esperienza posso dire che a volte (in passato più frequentemente di quanto accada ora), durante il corso del giudizio le parti arrivano comunque ad un accordo e che quindi la causa può essere abbandonata senza giungere a sentenza.

Nella maggior parte dei casi invece, e soprattutto nelle pratiche più complesse, è necessario affrontare tutta la causa sino alla decisione del Giudice.

E qui viene il bello. Dopo anni (i fatidici tempi della giustizia) di battaglia legale, la causa viene vinta dal danneggiato e la Compagnia di Assicurazione viene condannata a pagare il risarcimento.

Questo è sufficiente per vedersi finalmente pagato il danno? Purtroppo non sempre.

 

Cosa può quindi fare il danneggiato?

Sentenza vittoriosa per il danneggiato: e se l’assicurazione non paga il danneggiato cosa può fare? Può immediatamente mettere in esecuzione la sentenza di condanna.

L’articolo 282 c.p.c. recita che “La sentenza di primo grado é provvisoriamente esecutiva tra le parti”.

È la legge a stabilire che le sentenze di condanna siano subito esecutive, cioè possano essere messe in esecuzione dalla parte vittoriosa immediatamente, anche se la sentenza viene appellata.

In pratica questo cosa significa?

Significa che se l’Assicurazione continua a non corrispondere il risarcimento, sarà possibile iniziare il procedimento di esecuzione forzata.

Tecnicamente, per poter procedere all’esecuzione forzata, ottenuta la sentenza è necessario che questa sia munita di formula esecutiva. Il rilascio della formula esecutiva (cioè del comando del Giudice agli ufficiali giudiziari di mettere in esecuzione la sentenza) va richiesta nella Cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza. Si andrà quindi a ritirare la copia autentica della sentenza con la formula apposta.

La sentenza con formula esecutiva diviene titolo esecutivo.

La copia autentica della sentenza con la formula esecutiva deve poi essere notificata insieme all’atto di precetto all’Assicurazione.
L’atto di precetto è quell’atto in cui formalmente si preannuncia al debitore l’intenzione di procedere all’esecuzione forzata.

Nell’atto di precetto si indicano dettagliatamente le somme dovute al danneggiato e si intima formalmente il pagamento entro il termine di 10 giorni, con l’avviso che in mancanza si procederà al pignoramento, ovvero alla fase operativa dell’esecuzione.

Cosa può fare invece la Compagnia d’assicurazione?

Dopo che ha ricevuto la notifica dell’atto di precetto, per la mia esperienza, l’Assicurazione ha sempre pagato e non è mai stato necessario procedere materialmente con la fase del pignoramento.

L’assicurazione quindi intanto dovrà pagare, poi ,se riterrà la sentenza non corretta, potrà fare appello.

Le sentenze di primo grado possono essere appellate, cioè la parte che ha “perso” la causa può richiedere ad un Giudice di grado superiore di rivedere il processo.

L’appello si indirizza alla Corte d’Appello se é proposto contro una sentenza emessa dal Tribunale, mentre se la sentenza è emessa dal Giudice di Pace l’appello va proposto davanti al Tribunale.

Il giudizio di appello però non sospende l’esecuzione della sentenza di primo grado, a meno non ricorrano gravi e fondati motivi che dovranno essere valutati caso per caso dal Giudice d’appello.

 

Se hai subito un incidente, stai attendendo il risarcimento da parte dell’assicurazione ed hai domande o chiarimenti al riguardo, Sg Studio Legale è a Tua disposizione per un appuntamento.

 

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