Il danno da perdita o diminuzione della capacità lavorativa della casalinga: può essere risarcito?
“Il danno da perdita o diminuzione della capacità lavorativa della casalinga: può essere risarcito?”
A seguito di un sinistro stradale o di un infortunio, la donna casalinga subisce lesioni personali che le impediscono di svolgere del tutto o in parte il proprio lavoro domestico. E’ questo il così detto danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica della casalinga.
Se a seguito di un incidente stradale o di un infortunio un lavoratore, sia dipendente che libero professionista, subisce lesioni che gli impediscono di andare a lavorare, il mancato lavoro si traduce in un danno patrimoniale (ovvero nel mancato guadagno) che gli deve essere risarcito.
Ma se questo capita ad una casalinga, vale lo stesso? Che valore ha il danno della donna casalinga che non è più in grado di svolgere le occupazioni domestiche e di occuparsi della famiglia come faceva prima dell’incidente?
Il danno alla capacità lavorativa specifica della casalinga: in che cosa consiste?
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che anche il danno da perdita o diminuzione della capacità lavorativa della casalinga sia un danno patrimoniale. Come tale, deve essere risarcito autonomamente.
In dettaglio il danno consiste nella perdita o riduzione di una situazione di vantaggio in cui si trovava la donna prima delle lesioni. Si riconosce che l’attività della casalinga non si esaurisce nelle faccende domestiche, ma è più ampio e comprende anche il coordinamento e la direzione della vita familiare.
E, proprio per questo, va risarcito anche se la donna, ad esempio, affida parte del lavoro domestico (ad es. le faccende domestiche a collaboratori esterni).
Il risarcimento spetta sia quando i lavori domestici vengono svolti nell’ambito di un nucleo familiare, anche se tra conviventi stabili non sposati, sia se vengono svolti solo per se stessi.
Come per qualsiasi danno, anche qui per ottenerne il risarcimento il danno bisogna provarlo.
Il danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica della casalinga: come si prova?
Le prove da raggiungere sono sostanzialmente due.
In primis bisogna provare che le lesioni a seguito del sinistro sono state tali ed idonee da compromettere o limitare la capacità di svolgere i lavori domestici. Questa prova si fornisce tramite una valutazione medico legale. Sarà il medico che, in perizia, accerterà se e in che misura le lesioni riportate hanno influito negativamente sulla capacità della donna di svolgere la propria attività di casalinga.
Poi bisogna provare che prima dell’incidente o dell’infortunio, la donna si occupava delle attività domestiche e del coordinamento della vita familiare. Mentre, a seguito delle lesioni subite, non è più in grado di farlo allo stesso modo. Ovviamente non potrà esserci nessun danno nel caso in cui la donna, prima dell’incidente, non si fosse mai occupata della casa.
Quanto alla prova del danno patrimoniale i Giudici non richiedono neppure una rigorosa “prova concreta”. Ritengono infatti che le ridotte possibilità di svolgere le attività di casalinga possano presumersi produttive del danno patrimoniale, dato il carattere virtuale del reddito della casalinga.
Il danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica della casalinga: come viene calcolato e liquidato?
Per la valutazione dell’ammontare del danno patrimoniale della casalinga, in giurisprudenza si rinvengono due posizioni.
La prima, più risalente nel tempo, come parametro di riferimento per la liquidazione, considera il reddito di una collaboratrice domestica, con gli opportuni adattamenti dovuti a fronte della maggiore quantità di compiti svolti dalla casalinga.
La seconda, riconosce al giudice la possibilità di utilizzare i parametri di riferimento indicati dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39, ovvero il triplo della pensione sociale con riguardo all’età della persona e al grado di invalidità subito.
Riassumendo
Il danno da perdita o diminuzione della capacità lavorativa della casalinga: esiste e può essere risarcito? Si, esiste, e viene risarcito. E’ un danno patrimoniale che riguarda il reddito figurativo o virtuale della casalinga.
Chi svolge attività domestica e attività di coordinamento della famiglia, anche se per questo non percepisce propriamente uno stipendio, svolge comunque un’attività suscettibile di valutazione economica. Se ridotta, merita un risarcimento che si valuta e si liquida nella misura e con le modalità sopra riportate.
Per i principi sopra richiamati, le sentenze di riferimento sono: Cassazione civile, sez. III, n. 15823/2005; Cassazione civile, sez. III, n. 10923/1997.
Se sei una casalinga, hai subito lesioni a seguito di un sinistro o di un infortunio che hanno compromesso la Tua attività e ritieni di aver subito un danno puoi chiedere un parere ad Sg Studio Legale per approfondire e valutare il Tuo caso.
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