Sinistro stradale e scatola nera

Valore di piena prova della scatola nera in caso di sinistro stradale

La scatola nera è quel dispositivo dotato di GPS che, se installato nell’auto, registra le informazioni sul veicolo e sulla guida del conducente.

In caso di sinistro stradale le informazioni registrate – come ad esempio la velocità e la posizione del veicolo – che valore hanno?

Scatola nera e sinistro stradale: cosa dice la legge

La risposta è chiara ed è contenuta nell’articolo 145 bis del Codice delle Assicurazioni, un articolo introdotto recentemente dalla legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) interamente dedicato alle “scatole nere“.

L’art. 145 bis prevede che, in caso di incidente, i dati registrati dalla “scatola nera” formano piena prova, salvo che si dimostri la manomissione o il mancato funzionamento del dispositivo.

 

Cosa significa?

Che se il veicolo è coinvolto in un incidente i dati registrati – quali ad esempio la velocità e la posizione del veicolo – hanno valore assoluto, nel senso che non possono essere contraddetti da nessun’altra prova contraria.

 

Scatola nera e sinistro stradale: un esempio pratico

Se, ad esempio, dai dati registrati dalla scatola nera risulta che il veicolo, al momento dell’urto, era in un determinato punto della carreggiata, a nulla servirebbero le testimonianze di chi dichiara di aver visto che il veicolo si trovava in un punto diverso.

L’unica prova contraria ammessa è quella prevista dalla norma, ovvero la dimostrazione che la scatola nera non ha funzionato bene, prova che si potrebbe raggiungere solo con una apposita consulenza tecnica.

È evidente come  i dati registrati diventano così gli unici determinanti.

Così facendo, se si tiene conto dei limiti di affidabilità insiti in qualsiasi apparecchio elettronico, vi è il rischio di incorrere in errori nella ricostruzione di quanto accaduto.

E tale rischio è evidente soprattutto nei casi di sinistri più complessi, dove qualsiasi elemento può rilevare nella determinazione del grado di responsabilità e di colpa del conducente.

Quindi in caso di sinistro è conveniente avere installato sulla propria autovettura la scatola nera?

Ognuno potrà trarre le proprie considerazioni.

Personalmente ho scelto di non farlo,  semplicemente perché non condivido la scelta legislativa di aver affidato ad un mero strumento elettronico un valore probatorio così eccessivamente elevato. Pertanto, in caso di sinistro, non vorrei che quanto accaduto fosse raccontato solamente dalla lettura dei dati registrati da una scatola nera.

 

Se hai subito un incidente, stai attendendo il risarcimento da parte dell’assicurazione ed hai domande o chiarimenti al riguardo, Sg Studio Legale è a Tua disposizione per un appuntamento.

 

8 Comments

  • Renato

    13 Ott 2019 at 4:20 Rispondi

    Spett.le Avvocato,
    ho letto ora il Suo articolo e sono alquanto perplesso. Su consiglio del mio assicuratore,ho infatti da poco installato nel mio veicolo la scatola nera……ma,lette le Sue valide considerazioni,credo non sia stata una scelta corretta….
    È il caso che disinstalli tale strumento? Ma com’è possibile che le compagnie assicurative,pagate per tutelare i loro Clienti, a volte diano consigli che sembrano quasi limitarne in realtà la tutela?
    Grazie, distinti saluti

    • Sara Garziera

      13 Ott 2019 at 18:31 Rispondi

      Buongiorno Renato,
      la scatola nera in certi casi può essere estremamente utile, in quanto fornisce alcuni dettagli importanti nel chiarire cosa è successo in un incidente. Le considerazioni che ha letto nell’articolo sono giuridiche, il Suo assicuratore L’avrà sicuramente consigliata sulla base di considerazioni, altrettanto valide, se lette da un un punto di vista non giuridico. E’ la formulazione dell’art. 145 bis che forse poteva essere migliore. Valuti Lei, anche in base a questo.
      Cordialmente,
      Avv. S. Garziera

  • Federico

    15 Ott 2019 at 13:43 Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    leggendo incuriosito uno dei vostri sempre interessanti articoli che puntualmente seguo, nello specifico proprio questo della SCATOLA NERA, volevo rendervi partecipi della mia esperienza.
    Nel mio caso in un brutto incidente avvenuto l’anno scorso nel quale ho tamponato, la Polizia stradale mi aveva elevato un verbale per eccesso di velocità, cosa per fortuna smentita dalla scatola nera che registrava l’impatto ad una velocità di 20 km/h inferiore al limite.
    Risultato, multa non pagata e punti risparmiati.
    Un saluto e scusate l’intromissione!
    Federico

    • Sara Garziera

      15 Ott 2019 at 14:16 Rispondi

      Buongiorno Federico,
      La ringrazio per l’ “intromissione” assolutamente pertinente !
      E mi fa piacere che la lettura di un articolo sia spunto per la condivisione di esperienze vissute, sempre molto utili per chi legge.
      Cordialmente,

      Avv. S. Garziera

  • Davide Boschi

    16 Set 2020 at 0:46 Rispondi

    Buongiorno avvocato
    la mia perplessità sull’installazione della scatola nera sta nella possibilità che il superamento del limite di velocità possa diventare motivo di attribuzione di colpa in concorso. Ad esempio, se su una strada con limite di 80 km/h io viaggio a 85 e un automobilista invade la mia corsia o esce da un’area privata, la scatola nera fornisce all’assicurazione la prova che io guidavo oltre il limite e quindi ho concorso all’incidente…. anche perché temo che le tolleranze che si applicano ai fini dell’elevamento di contravvenzioni non si applichino ai fini della determinazione della colpa.

    • Sara Garziera

      16 Set 2020 at 9:19 Rispondi

      Buongiorno Davide,
      le sue considerazioni sono assolutamente pertinenti e condivisibili. Quanto all’attribuzione del concorso di colpa, ogni caso va valutato nella sua specificità. Il superamento del limite di velocità, di per sé, non sempre é sufficiente per fondare un concorso: questo per dire che i rilievi della scatola nera di sicuro provano la velocità, ma il superamento del limite di velocità da solo non prova la colpa. Certo è che se dai rilievi della scatola nera emerge un superamento del limite di velocità, questo può essere un indizio (anche se non una prova) di una condotta non del tutto corretta da parte dell’automobilista.
      La ringrazio per il contatto e Le auguro buona giornata.
      Avv. Sara Garziera

  • Davide Boschi

    16 Set 2020 at 9:38 Rispondi

    Buongiorno e grazie della risposta
    certo il superamento del limite non è sempre sufficiente per provare un concorso di colpa, ma se si tiene conto che a velocità più elevate corrispondono spazi di frenata e di reazione più elevati, sarà ben difficile argomentare che la velocità non ha avuto influenza sull’entità dei danni, o sul verificarsi stesso del sinistro.

    • Sara Garziera

      16 Set 2020 at 9:49 Rispondi

      Si certo, ecco perché si tratta sempre di valutare attentamente la dinamica del sinistro e tutti gli elementi emersi. Quanto alla velocità è necessario verificare se il superamento della stessa abbia inciso causalmente sull’esito e sul danno provocato: ecco che è opportuno effettuare una valutazione peritale, necessaria per poi argomentare con cognizione la sussistenza o meno della colpa.

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